Nota esplicativa sull’accordo firmato con le Associazioni artigiane in data 8 aprile 2003

 

Premessa 

In data 8 Aprile 2003 Fim, Fiom, Uilm e le Associazioni artigiane del settore orafo e argentiero aderenti a Confartigianato, Casa e Cna hanno raggiunto, nel quadro di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 20 maggio 2002, un accordo per la determinazione di nuovi minimi contrattuali e la definizione di una somma una tantum a copertura del periodo 1 gennaio 2001 – 31 marzo 2002.

In considerazione del fatto che non ci troviamo in presenza di un vero e proprio rinnovo contrattuale e che il periodo coperto dagli incrementi dei minimi contrattuali e dall’una tantum è già scaduto, è esplicitamente previsto nel testo dell’intesa che continuerà ad essere erogata l’indennità di vacanza contrattuale (Ivc).

 

Una tantum e nuova Ivc

L’accordo prevede a copertura integrale del periodo sopra citato, l’erogazione, per i lavoratori in forza alla data del 8 aprile 2003, di 210  euro da pagarsi in due rate uguali con la retribuzione di Giugno e con quella di gennaio 2004. E’ stato chiarito verbalmente al tavolo, ma le Associazioni Artigiane sono anche impegnate ad inviarci una comunicazione formale, che per coloro che cessino il rapporto di lavoro prima del Gennaio 2004, l’Una tantum sarà totalmente erogata con le ultime competenze.

Tale Una tantum dovrà essere riproporzionata in quote mensili sulla base dei mesi o loro frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 gennaio 2001 – 31 marzo 2002. Abbiamo avuto assicurazioni dalle Controparti che le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate come mese intero.

Dai 210 euro potranno essere detratte fino a concorrenza e comunque per un importo massimo di 90 euro, le erogazioni corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Tali detrazioni dovranno essere operate per il 50% sulla erogazione di giugno 2003 e per il restante 50% su quella di gennaio 2004. E’ chiaro quindi che non sarà possibile detrarre alcunché se non vi sono state erogazioni a titolo di Ivc ed è altresì chiaro che per i rapporti di lavoro iniziati successivamente al gennaio 2001 anche la quota da detrarre dovrà essere riproporzionata con i medesimi criteri utilizzati per la determinazione dell’Una tantum (anche su questo le Associazioni Artigiane ci invieranno una comunicazione).

Per gli apprendisti, gli importi di cui sopra sono di 150 euro da cui detrarre fino a 65 euro per l’Ivc pagata.

L’accordo volutamente e a differenza da quanto sottoscritto da altre categorie, non ha influenza sul contenzioso tra Fim, Fiom, Uilm e Associazioni artigiane relativo alla quantificazione dell’Ivc: come saprete, mentre le Controparti interpretano l’Ivc in modo statico, determinandone l’importo sulla base del 30 o del 50% dell’inflazione programmata del primo anno di carenza contrattuale, Fim, Fiom e Uilm ritengono che l’Ivc vada rideterminata sommando le inflazioni programmate degli anni di vacanza contrattuale, secondo il criterio della “Scala mobile carsica”.

Solo per coloro che percepiranno l’una tantum e solo per quanto compete nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 marzo 2002, l’accordo risolve, con l’una tantum, il contenzioso. Per il periodo successivo al 31 marzo 2002 e per coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro prima dell'8 di aprile 2003 sarà possibile proseguire il contenzioso.

La soluzione contrattuale adottata con l’accordo economico transitorio prevede che L’Ivc, continui a essere erogata e, per quanto ci riguarda, va erogata con i criteri da sempre indicati da Fim Fiom e Uilm.

L’atipicità e l’eccezionalità della soluzione contrattuale individuata con l’accordo in questione ci obbliga a rideterminare, dal 1° aprile 2003 gli importi di Ivc. In coerenza ovviamente con l’interpretazione sindacale sopra citata: pertanto, essendo l’incremento dei minimi contrattuali riferito al periodo più volte citato, ma erogato dall’Aprile 2003, gli importi da noi diffusi restano validi fino al 31 Marzo 2003.

Dal 1° aprile 2003, l’Ivc si ridetermina sulla base dei nuovi minimi in vigore, moltiplicati per il 50% dei tassi di inflazione programmati per il 2002 (1,7%) e per il 2003 (1,4%) cioè per un valore del 1,55% che per livello, da gennaio 2003 all’Agosto 2003, corrisponde a:

Livello Paga base Contingenza Totale

Ivc mensile

763,07 526,02 1289,09 19,98
678,02 522,61 1200,63 18,61
569,19 517,49 1086,68 16,84
510,07 514,61 1024,68 15,88

473,36

513,07 986,43 15,29
424,64 511,36 936,00 14,51

 

 

 

 

 

Dal 1° settembre 2003 in seguito all’aumento previsto dall’accordo gli importi dei minimi  contrattuali saranno i seguenti:

Livello Paga base Contingenza Totale

Ivc mensile

790,58 526,02 1316,60 20,41
703,65 522,61 1226,26 19,01
592,41 517,49 1109,90 17,20
531,98 514,61 1046,59 16,22
494,46 513,07 1007,53 15,62
444,67 511,36 956,03 14,82

 

 

 

 

 

Abbiamo ritenuto di adottare per il 2003 il tasso di inflazione programmata del governo, oggetto di aspre contestazioni da parte delle Organizzazioni sindacali, in quanto in questo caso non si tratta di un parametro di riferimento per un negoziato, ma di un preciso coefficiente per la determinazione di un istituto contrattuale automatico e transitorio.

 

Nuovi minimi tabellari nazionali

In vigore dal 1° aprile  2003 al 31 agosto 2003

Livello Paga base Contingenza Edr Totale Ivc mensile Totale+Ivc
763,07 526,02 10,33 1299,42 19,98 1319,40
678,02 522,61 10,33 1210,96 18,61 1229,57
569,19 517,49 10,33 1097,01 16,84 1113,85
510,07 514,61 10,33 1035,01 15,88 1050,89
473,36 513,07 10,33 996,76 15,29 1012,05
424,64 511,36 10,33 946,33 14,51 960,84

 

 

 

 

 

 

 

In vigore dal 1° settembre 2003

Livello Paga base Contingenza Edr Totale Ivc mensile Totale+Ivc
790,58 526,02 10,33 1326,93 20,41 1347,34
703,65 522,61 10,33 1236,59 19,01 1255,60
592,41 517,49 10,33 1120,23 17,20 1137,43
531,98 514,61 10,33 1056,92 16,22 1073,14
494,46 513,07 10,33 1017,86 15,62 1033,48
444,67 511,36 10,33 966,36 14,82 981,18