PIATTAFORMA PER IL CCNL DELLE IMPRESE COOPERATIVE
Nell’ambito
delle caratteristiche peculiari delle imprese cooperative, il contratto nazionale
dovrà rispecchiare il nuovo quadro legislativo contrassegnato dalla Legge
142/2001 con particolare riguardo alla figura del socio lavoratore, al fine di
garantire la piena eguaglianza contrattuale tra tutti i lavoratori. Lotta
alla precarietà, difesa dell’occupazione
Il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato rappresenta un diritto irrinunciabile per tutte le
lavoratrici e per tutti i lavoratori. 1.
Interventi contro la precarizzazione dei rapporti di lavoro: -
verrà
definita una durata massima dei rapporti di lavoro a termine in qualsiasi
fattispecie definiti (tempo determinato, interinale ecc.), compresi contratti di
collaborazione coordinata e continuativa. Per tutte le attività
continuative, entro 8 mesi dall’inizio dell’attività lavorativa avverrà la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a parità di
qualifica. I lavoratori a termine non potranno essere sostituiti da altri
lavoratori a termine a conclusione del contratto. Ai fini della definizione di
tale periodo concorrono anche periodi intermittenti più brevi di lavoro nell’azienda,
realizzati nell’arco di 4 anni. I lavoratori a termine avranno in ogni caso
diritto di precedenza nelle assunzioni. -
Le
percentuali previste dal Ccnl per tutti i rapporti di lavoro a termine e
interinali si intendono applicate nell’ambito di ogni singola unità
produttiva e calcolate sul numero totale dei lavoratori impiegati nell’unità
produttiva. -
I
lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e gli apprendisti possono
non veder confermato il rapporto di lavoro solo per giustificato motivo
oggettivo. Nel caso in cui questo sussista le aziende dovranno darne
comunicazione al lavoratore e all’apprendista con un congruo anticipo sulla
scadenza del rapporto di lavoro. In questo caso il lavoratore potrà rivolgersi
alle Rsu aziendali per essere assistito nella verifica della propria posizione. -
Tutti
coloro che hanno con l’azienda un rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa (co.co.co.) hanno diritto alla normativa per malattia, infortunio,
ferie e congedi ecc. prevista dal contratto. Tali collaboratori hanno diritto a
un compenso globale minimo per l’attività svolta, pari al costo globale di un
lavoratore dipendente con pari funzioni e qualifica. -
A
tutti i lavoratori con contratto a termine e ai co.co.co., si applica allo
stesso modo la clausola di giusta causa e giustificato motivo nel caso di
licenziamento da parte dell’azienda. -
I
lavoratori e le lavoratrici con contratti a termine e i lavoratori interinali
opereranno secondo gli orari di norma vigenti in azienda, i lavoratori e le
lavoratrici non potranno essere adibiti alla copertura esclusiva nei turni di
maggior disagio, notte, sabato e festivi. Ogni programma di assunzione avente
finalità diverse nelle tipologie degli orari di lavoro dovrà essere concordato
con le Rsu. -
I
lavoratori a termine, interinali e collaboratori continuativi dovranno ricevere
dettagliate informazioni di tutte le norme di sicurezza e di tutela della salute
riferite all’azienda interessata, che si assume anche il compito della
formazione corrispondente.
2.
Si
considera lavoro part-time quello non eccedente 30 ore settimanali. Tutti gli
orari di lavoro eccedenti tale limite saranno considerati orari a tempo pieno.
Nei casi di part-time prolungato e continuativo e di organizzazioni del lavoro
aziendali ove sia presente part-time strutturale, il sistema di lavoro a
part-time sarà sottoposto a esame congiunto tra le aziende e le Rsu. Le
lavoratrici e i lavoratori operanti in organizzazione del lavoro a part-time
strutturale non incidono sulle percentuali contrattuali di lavoro a part-time
scelto dalla lavoratrice o dal lavoratore.
3.
Verrà
riconosciuta nelle aziende e nelle unità produttive ove operano più imprese
una rappresentanza e una contrattazione di “sito”, indipendentemente dalle
appartenenze contrattuali dei lavoratori interessati. Le aziende e le unità
produttive nelle quali operano imprese diverse in attività di appalto e
terziarizzate, riconosceranno una sede comune di confronto ove concorreranno
tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati. In quella sede
verranno affrontate tutte le questioni relative ai programmi produttivi e ai
problemi occupazionali, nonché tutte questioni di carattere normativo e di
applicazione contrattuale, inerenti all’organizzazione del lavoro. Il tavolo
di sito dovrà essere in ogni caso convocato su richiesta di una delle parti. Le
aziende che procedono a esternalizzazioni
delle attività, ferme restando le disposizioni di legge, sono in ogni caso
responsabilizzate degli andamenti occupazionali nelle aziende di appalto e
terziarizzate. I processi di appalto e terziarizzazione non possono produrre
svantaggi per i lavoratori nell’applicazione dei diritti previsti dallo
Statuto dei lavoratori, a partire dall’articolo 18. Nel caso di sostituzione
di aziende titolari di appalto, dovrà essere salvaguardata l’occupazione
preesistente.
4.
Ferme
restando tutte le disposizioni di legge, le aziende forniranno alle Rsu di ogni
stabilimento all’inizio di ogni anno un quadro consuntivo di tutte le
attività che si svolgono sotto la forma di appalto o di attività terziarizzate
all’interno e per conto delle aziende stesse. Allo stesso modo verrà data
informazione preventiva di eventuali programmi di appalto e terziarizzazione
delle attività che le aziende intendano effettuare nel corso dell’anno.
5.
Nel
caso di crisi aziendali o di programmi di ristrutturazione, le aziende
utilizzeranno in via prioritaria strumenti che garantiscano la presenza al
lavoro quali i contratti di solidarietà, la cassa integrazione a rotazione e
tutte le forme di riduzione dell’orario. Potranno altresì essere concordate
ulteriori riduzioni dell’orario con modalità retributive definite tra le
parti. Le aziende che utilizzano la cassa integrazione a zero ore o la mobilità
o che procedono a riduzione del personale non potranno fare ricorso alle 32 ore
di straordinario obbligatorio per almeno un anno dall’utilizzo di tali
strumenti. 6. All’inizio dell’anno le aziende forniranno alle Rsu di ogni stabilimento un quadro dettagliato della situazione occupazionale, sia con riferimento alla composizione della forza lavoro per mansioni e qualifica, sia con riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro. Le aziende forniranno altresì il programma di assetto occupazionale previsto per l’anno e le dimensioni e tipologie delle eventuali assunzioni. Ove processi di ristrutturazione e/o nuovi insediamenti e iniziative industriali potessero dare luogo a variazioni ai danni dei lavoratori nell’applicazione dello Statuto dei lavoratori, in qualsiasi delle sue parti, e delle norme contrattuali, le aziende e le organizzazioni imprenditoriali procederanno a un preventivo esame congiunto della situazione, con le Rsu e le organizzazioni sindacali, allo scopo di rimuovere l’eventuale danno per i lavoratori. Formazione
continua e diritto allo studio
1.
I
lavoratori hanno diritto a essere pienamente informati sui programmi formativi
delle aziende. I lavoratori hanno diritto a chiedere la partecipazione a tali
programmi formativi. Le aziende dovranno motivare un eventuale rifiuto. 2.
Le
aziende forniranno alle Rsu, in un apposito incontro annuale un’informazione
dettagliata e preventiva di tutti i programmi di formazione professionale che
interesseranno i lavoratori. Le
aziende opereranno affinché nell’arco di 4 anni tutti i lavoratori
frequentino corsi di aggiornamento professionale o di informazione e
aggiornamento sui programmi e sulle attività aziendali. Tali corsi di
formazione generale dovranno impegnare tutti i lavoratori per almeno 10 ore
retribuite all’interno dell’orario di lavoro nell’arco del quadriennio. 3. Tutti i lavoratori hanno diritto ad accedere all’utilizzo delle 150 ore di permesso per lo studio, per qualsiasi tipo di corso intendano frequentare e indipendentemente dai suoi orari di svolgimento. Tale diritto si somma per i lavoratori studenti agli altri diritti specifici previsti dal contratto e dalla legge. Le aziende accoglieranno automaticamente tutte le domande di accesso a tale diritto, con la documentazione sul corso che il lavoratore intende seguire, fino al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti da contratto. Ove tali limiti venissero superati l’azienda e le Rsu procederanno a un esame congiunto delle domande in esubero per trovare una soluzione. Orari
di lavoro L’utilizzo della “Banca
ore” verrà esteso a tutte le ore di straordinario, con un’adeguata
rivalutazione della maggiorazione attualmente prevista. Verrà definita una
normativa che renda più agevole l’accesso dei lavoratori alla Banca. Fermo restando l’ammontare
complessivo a 104 delle ore di permesso per riduzioni d’orario definite nel
contratto, si richiede una riduzione aggiuntiva di 16 ore in ragioni d’anno,
per tutti i lavoratori operanti in un regime di turni oltre i 15 settimanali. Si
richiede inoltre mezz’ora di riduzione, da accumularsi in permessi di 8 ore
per ogni notte effettivamente lavorata, per tutti i lavoratori, in aggiunta a
tutti i permessi per riduzione d’orario. Verrà superata la monetizzazione
residua per i turnisti. L’utilizzo dei permessi è di norma garantito alle
lavoratrici e ai lavoratori che intendano utilizzarlo per importanti ricorrenze
della religione osservata, non previste come festività dal calendario nazionale
e/o da quello aziendale. I
permessi potranno essere utilizzati dal lavoratore anche in misura inferiore
alle 8 ore. I lavoratori “impiegati”
hanno diritto alla piena retribuzione di tutte le ore di straordinario prestate,
indipendentemente da mansione e qualifica. Anche a tale scopo, a partire dal 6°
livello, verranno distinte le qualifiche direttive da quelle professionali. Per il part-time scelto
le aziende accoglieranno automaticamente le domande, fino al raggiungimento
della percentuale prevista. Ove le domande eccedessero tale percentuale si darà
luogo a un esame congiunto con le Rsu. Inquadramento
unico e professionalità
1.
Ogni
anno in un apposito incontro le aziende forniranno alle Rsu un quadro
complessivo dell’inquadramento professionale dei lavoratori, con il dettaglio
delle anzianità professionali e di qualifica e dei programmi di promozioni e
sviluppo delle carriere. Le aziende forniranno altresì piena informazione dei
criteri e degli strumenti di valutazione dei lavoratori, nonché delle forme
retributive adottate a compenso della professionalità. Le Rsu potranno
presentare le proprie valutazioni e proposte. La mobilità professionale dei
lavoratori sarà di conseguenza sottoposta ad esame congiunto tra le parti. Le
lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla diretta e dettagliata conoscenza
delle valutazioni aziendali che li riguardano.
2.
Verranno
modificate le declaratorie del Ccnl con il seguente scopo: -
al
fine di realizzare lo sbocco alla 7° categoria per mansioni operaie di
particolare professionalità; -
al
fine di ottenere l’inquadramento all’8° categoria di mansioni impiegatizie
di alta professionalità ma prive di funzioni direttive; -
al
fine di ottenere lo sbocco alla 4° categoria per tutti i lavoratori che abbiano
con il tempo acquisito polivalenza, capacità di intervento sulla qualità, nell’esercizio
di mansioni inquadrate nel livello inferiore.
3.
Verranno modificati e
aggiornati i profili professionali al fine di comprendere nell’inquadramento
le nuove mansioni in atto nell’organizzazione del lavoro delle aziende, con
particolare riferimento al settore dell’informatica e delle telecomunicazioni.
A titolo di esempio gli addetti ai call center dovranno essere inquadrati
di norma alla 4° categoria con la possibilità di sbocco professionale alla
categoria superiore. 4.
Definizione di un diritto soggettivo alla formazione e allo sviluppo
professionale. Ogni lavoratore inquadrato da più di 10 anni nella stessa
qualifica professionale ha diritto a chiedere all’azienda la definizione di un
percorso di promozione professionale da realizzare attraverso spostamenti di
mansione e momenti formativi, che gli permetta di accedere a mansioni e
qualifiche di livello superiore. L’azienda dovrà garantire tale percorso
entro un anno dalla domanda, o dovrà motivare per iscritto e con argomentazioni
dettagliate ciò che osta alla sua attuazione. Fermo restando il consenso
soggettivo del lavoratore, le eventuali difficoltà motivate che ostano al
diritto allo sviluppo professionale, potranno essere oggetto dell’esame
congiunto sull’inquadramento previsto tra le parti.
5.
Equiparazione
per i lavoratori operai del diploma di scuola media superiore al diploma
professionale, al fine dell’inquadramento nella 3° categoria. Gli operai
diplomati inseriti in attività inerenti al diploma, verranno assunti alla 4°
categoria con sbocco professionale alla 5°, ferma restando l’inerenza del
diploma. Per i lavoratori in
possesso di laurea inerente all’attività svolta dovrà essere previsto lo
sbocco professionale alla 7° categoria. 6. I passaggi di livello non danno luogo ad assorbimento del salario individuale. Tutela
della salute
1.
Diritto
di effettuare in ogni luogo di lavoro un’ora all’anno di assemblea
retribuita, in aggiunta a quelle previste dal contratto e dalla legge, per un’informazione
ai lavoratori su tutti i temi della salute e della sicurezza. Tale assemblea
sarà convocata dagli Rls aziendali previa comunicazione alla direzione
aziendale. 2.
Raddoppio
del monte ore di legge previsto per le attività degli Rls aziendali, in
aggiunta ai monte ore sindacali. Piena agibilità all’interno dell’azienda
per gli Rls, garantendo la tempestività del loro intervento. 3.
Le
aziende hanno l’obbligo di fornire agli Rls la completa documentazione della
valutazione del rischio e ogni altra documentazione utile alla tutela della
salute dei lavoratori. Gli Rls hanno diritto a ricorrere a competenze esterne
all’azienda nell’esercizio della loro attività.
Diritti
1.
Trattamento
di malattia. In aggiunta a quanto attualmente definito dalle norme contrattuali,
si incrementano da 3 a 6 mesi i periodi di comporto e i corrispondenti
trattamenti economici. Le aziende non procederanno in ogni caso al licenziamento
del lavoratore nel caso di sopraggiunta inabilità alla mansione specifica. In
questo caso le aziende sono impegnate a trovare altra collocazione al lavoratore
inabile. 2.
Impegno
delle aziende a operare per la piena parità di diritti in tutti gli aspetti
dell’organizzazione del lavoro nei confronti dei lavoratori disabili. In
particolare si dovrà dare piena applicazione alla norma 68 del 1999 sull’inserimento
mirato delle persone disabili, nel pieno rispetto delle quote di legge. Dovranno
essere individuate le mansioni nelle quali vi possa essere piena valorizzazione
della persona, mentre le aziende saranno impegnate alla piena applicazione di
tutte le norme che riguardano l’abbattimento delle barriere architettoniche e
di tutti gli ostacoli che impediscono il pieno inserimento delle persone
disabili nell’impresa. 3.
Istituzione
nelle aziende di una commissione paritetica che abbia il compito di esaminare le
condizioni, i casi possibili, le denunce di mobbing e molestie sessuali.
Dovrà essere definita una normativa complessiva sulla materia. 4.
Distribuzione
del Contratto nazionale dei metalmeccanici a tutti i lavoratori assunti in
qualsiasi momento della vigenza contrattuale, compresi i lavoratori a termine e
gli interinali. Allo stesso modo si procederà per tutte le principali norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute, che dovranno essere contenute in
appositi opuscoli concordati con gli Rls. 5.
Agevolazioni
per i lavoratori migranti. Le aziende si impegnano a: -
garantire,
attraverso la possibilità di utilizzo pieno della "Banca ore" e l’accumulo
di permessi e ferie, il ricongiungimento periodico con i familiari nelle
località e nei paesi di origine; -
garantire,
attraverso agevolazioni e permessi, la possibilità per i lavoratori migranti di
assentarsi dal lavoro per poter sopperire a tutte le incombenze burocratiche
relative alla loro presenza in Italia a partire dalle pratiche per il permesso
di soggiorno; -
realizzare
mense aziendali che contemplino anche il rispetto dei princìpi etici e
religiosi dei migranti; -
realizzare
un sistema informativo aziendale nella lingua madre dei lavoratori migranti, con
la traduzione in essa del contratto, dei regolamenti e delle disposizioni
aziendali, delle norme antinfortunistiche. In ogni caso le aziende dovranno
agevolare la conoscenza della lingua italiana anche con appositi corsi formativi
o agevolando la partecipazione a essi.
6.
Adeguamento
della normativa contrattuale alle nuove normative sui congedi parentali, con
corrispondenti agevolazioni nell’utilizzo dei permessi. 7. Diritto delle Rsu all’accesso a Internet e all’utilizzo di bacheche elettroniche.
Trasferte
e reperibilità
-
Rivalutazione
delle indennità di trasferta ed estensione della normativa ai lavoratori che ne
sono oggi esclusi, pur operando secondo modalità assimilabili a quelle dei
lavoratori che attualmente da quella normativa sono coperti. -
Introduzione
dell’istituto della reperibilità con una apposita regolamentazione normativa
e una indennità corrispondente. Previdenza
complementare: COOPERLAVORO
-
Un’ora
di assemblea annuale, in aggiunta a quelle statutarie, finalizzata all’informazione
sulla previdenza complementare, con criteri da definire tra le parti. -
Previsione
di almeno un incontro annuale tra le parti istitutive del fondo Cooperlavoro per
valutare stato ed evoluzione del fondo stesso e formulare ipotesi migliorative. -
Prevedere
l’obbligo per l’Azienda di consegnare al lavoratore neo assunto la scheda
informativa e il modulo di adesione a Cooperlavoro, raccogliendone la firma per
ricevuta. -
Incremento
della quota aziendale per la copertura delle spese del fondo. -
Prevedere
contrattualmente che nel caso in cui sopravvenissero rilevanti modifiche
legislative in merito alla previdenza complementare, al Tfr, all’adesione
collettiva (diretta e indiretta), le parti istitutive si incontreranno entro i
tre mesi successivi alle modifiche per valutare e aggiornare la normativa.
Aumento
salariale Si richiede un aumento
dei minimi tabellari pari a 135 euro mensili, non soggetto ad alcun assorbimento
rispetto a voci salariali aziendali e anche a salario concesso a titolo
individuale. La consultazione
dei lavoratori dovrà decidere tra due diverse ipotesi di distribuzione dell’aumento: Ipotesi A): 135 euro
(pari a 261.396 lire) uguali per tutti i livelli.
Ipotesi B): Un aumento
medio di 135 euro riparametrato come dalla seguente tabella:
Fondo per il sostegno alla lotta contrattualeVista la particolare
importanza per la vertenza contrattuale viene istituito un "Fondo per il
sostegno alla lotta per il rinnovo del Ccnl", al quale si chiederà di
contribuire a tutte e a tutti i metalmeccanici, nonché a tutti coloro che
intenderanno sostenere la vertenza. Le modalità di gestione
e il funzionamento del Fondo verranno definite nel Comitato centrale della Fiom.
In ogni caso tale Fondo
avrà una propria gestione separata rispetto a quella dell’organizzazione e il
rendiconto sarà affidato a un collegio di garanti. Roma, 31 ottobre 2002 |