Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per le imprese cooperative Accordo di rinnovo economico. In applicazione di quanto
previsto dall'art. 36, comma 2, Disciplina Generale, sez. III, CCNL 16
luglio 1999 e in coerenza con quanto previsto in materia dal Protocollo
23 luglio 1993, le sottoscritte parti concordano, a valere per il
biennio 2001-2002, quanto segue: 1. i minimi tabellari vengono
incrementati nelle entitā e con le decorrenze di cui alla
sottoriportata tabella.
Valori in lire
Valori in euro
2. Il valore punto, di cui alla
Dichiarazione comune dell'art. 37, Disciplina Generale, sez. III, CCNL
16 luglio 1999, viene elevato a lire 30.300 (euro 15,85) ai fini del
prossimo rinnovo del CCNL medesimo. 3. Ai lavoratori in forza all'11
luglio 2001, č corrisposto un importo forfettario di lire 450.000 lorde
(euro 232,41) suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata
del rapporto di lavoro nel periodo 1 gennaio 2001-30 giugno 2001. La
frazione di mese superiore a 15 giorni sarā considerata, a questi
effetti, come mese intero. L'importo della 'una tantum' č stato
quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di
retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale ed č
quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto
previsto dal comma 2, art. 2120 CC, la 'una tantum' č esclusa dalla
base di calcolo del TFR. Il suddetto importo verrā erogato in 2 rate
pari a: - lire 300.000 lorde (euro
154,94) nel corso del mese di luglio 2001; - lire 150.000 lorde (euro
77,47) nel corso del mese di dicembre 2001. Nel caso di risoluzione del
rapporto di lavoro il suddetto importo verrā corrisposto all'atto della
liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per
malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale,
intervenute nel periodo 1 gennaio 2001-30 giugno 2001, con pagamento di
indennitā a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico
delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui
sopra. Ai lavoratori che nel periodo 1 gennaio 2001-30 giugno 2001
fruiscano di trattamenti di CIG, di riduzione dell'orario di lavoro per
contratti di solidarietā e/o di altre prestazioni economiche
previdenziali l'importo della 'una tantum' sarā corrisposto secondo le
disposizioni vigenti in materia. 4. Ai lavoratori non iscritti
alle OOSS stipulanti il presente accordo verrā richiesta una quota di
contribuzione 'una tantum' a favore delle medesime organizzazioni di
lire 40.000 (euro 20,66) secondo modalitā analoghe a quanto previsto
nell'allegato 3, CCNL 16 luglio 1999 e che verranno successivamente
puntualizzate.
Roma, 11 luglio 2001
ANCPL-LEGACOOP
FEDERLAVORO e
SERVIZI-CONFCOOPERATIVE
AICPL-AGCI
FIM-CISL
FIOM-CGIL UILM-UIL |