Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese cooperative

 

Accordo di rinnovo economico.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, Disciplina Generale, sez. III, CCNL 16 luglio 1999 e in coerenza con quanto previsto in materia dal Protocollo 23 luglio 1993, le sottoscritte parti concordano, a valere per il biennio 2001-2002, quanto segue:

1. i minimi tabellari vengono incrementati nelle entitā e con le decorrenze di cui alla sottoriportata tabella.

 

Valori in lire

livello

incremento dal 1° luglio 2001

minimi contrattuali dal 1° luglio 2001

incremento dal 1° marzo 2002

minimi contrattuali dal 1° marzo 2002

43.750

1.781.250

37.500

1.818.750

51.188

1.921.188

43.875

1.965.063

60.375

2.073.875

51.750

2.125.625

63.875

2.149.875

54.750

2.204.625

70.000

2.278.000

60.000

2.338.000

77.438

2.403.938

66.375

2.470.313

85.313

2.577.813

73.125

2.650.938

95.375

2.779.375

81.750

2.861.125

108.000

3.003.500

93.000

3.096.500

 

Valori in euro

livello

incremento dal 1° luglio 2001

minimi contrattuali dal 1° luglio 2001

incremento dal 1° marzo 2002

minimi contrattuali dal 1° marzo 2002

22,59

919,93

19,37

939,30

26,44

992,21

22,66

1.014,87

31,18

1.071,07

26,73

1.097,80

32,99

1.110,32

28,28

1.138,60

36,15

1.176,49

30,99

1.207,48

39,99

1.241,53

34,28

1.275,81

44,06

1.331,33

37,77

1.369,10

49,26

1.435,43

42,22

1.477,65

55,78

1.551,18

48,03

1.599,21

 

                                                               

2. Il valore punto, di cui alla Dichiarazione comune dell'art. 37, Disciplina Generale, sez. III, CCNL 16 luglio 1999, viene elevato a lire 30.300 (euro 15,85) ai fini del prossimo rinnovo del CCNL medesimo.

3. Ai lavoratori in forza all'11 luglio 2001, č corrisposto un importo forfettario di lire 450.000 lorde (euro 232,41) suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 gennaio 2001-30 giugno 2001. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarā considerata, a questi effetti, come mese intero. L'importo della 'una tantum' č stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale ed č quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 CC, la 'una tantum' č esclusa dalla base di calcolo del TFR. Il suddetto importo verrā erogato in 2 rate pari a:

- lire 300.000 lorde (euro 154,94) nel corso del mese di luglio 2001;

- lire 150.000 lorde (euro 77,47) nel corso del mese di dicembre 2001.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrā corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 gennaio 2001-30 giugno 2001, con pagamento di indennitā a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra. Ai lavoratori che nel periodo 1 gennaio 2001-30 giugno 2001 fruiscano di trattamenti di CIG, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietā e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo della 'una tantum' sarā corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. Ai lavoratori non iscritti alle OOSS stipulanti il presente accordo verrā richiesta una quota di contribuzione 'una tantum' a favore delle medesime organizzazioni di lire 40.000 (euro 20,66) secondo modalitā analoghe a quanto previsto nell'allegato 3, CCNL 16 luglio 1999 e che verranno successivamente puntualizzate.

 

Roma, 11 luglio 2001

 

 

ANCPL-LEGACOOP

FEDERLAVORO e SERVIZI-CONFCOOPERATIVE

AICPL-AGCI

 

FIM-CISL

FIOM-CGIL

UILM-UIL