Ccnl
Metalmeccanici Industria e Artigianato: salari nazionali contrattuali a
confronto Nel
giugno 2000, cioè alla scadenza del Ccnl dell’artigianato
metalmeccanico e dell’installazione di impianti i lavoratori
dell’artigianato dovevano percepire i seguenti minimi tabellari: -
972,22 euro mensili se
inquadrato al 5° del ccnl artigiano -
1007,76 euro mensili se
inquadrato al 4° del ccnl artigiano -
1065,57 euro mensili se
inquadrato al 3° del ccnl artigiano
Alla
stessa data, un lavoratore dell’industria metalmeccanica
percepiva: -
1055,07 euro mensili se
inquadrato al 3° del ccnl industria -
1092,69 euro mensili se
inquadrato al 4° del ccnl industria -
1155,99 euro mensili se
inquadrato al 5° del ccnl industria
Le
differenze tra i due contratti, comunque inferiori ai 100 euro, erano
mediamente dell’8,5% e tali differenziali, nelle regioni dove si
svolgeva la contrattazione integrativa regionale dell’artigianato, si
riducevano fino a sparire nei casi migliori. A
marzo 2007, lo stesso confronto da risultati assai più sfavorevoli
ai lavoratori dell’artigianato metalmeccanico e
dell’installazione di impianti. Questi lavoratori debbono
percepire i seguenti minimi: -
1086,21 euro mensili se
inquadrato al 5° del ccnl artigiano -
1125,91 euro mensili se
inquadrato al 4° del ccnl artigiano -
1190,51 euro mensili se
inquadrato al 3° del ccnl artigiano
A
marzo 2007, un lavoratore dell’industria metalmeccanica
percepisce come minimo contrattuale: -
1272,08 euro mensili se
inquadrato al 3° del ccnl industria -
1322,38 euro mensili se
inquadrato al 4° del ccnl industria - 1407,89 euro mensili se inquadrato al 5° del ccnl industria
Il divario salariale tra industria e artigianato oscilla oramai intorno ai 200 euro mensili cioè una diversità a danno dei lavoratori dell’artigianato pari ad un 18% in meno. Questo l’effetto di 7 anni senza contratto nazionale. Anche
non si annullano le differenze, la situazione migliora, se nei conti
consideriamo l’Indennità di vacanza contrattuale, così come
calcolata da Fim, Fiom e Uilm.
Le
differenze non si limitano agli aspetti salariali: 2 giorni di
permesso retribuito nell’artigianato contro almeno 9 nell’industria
e, sempre nell’artigianato, il mancato pagamento della carenza nelle
malattie di durata inferiore ai 7 giorni. Fim,
Fiom, Uilm nazionali Roma, 21 marzo 2007 |