Ccnl Metalmeccanici Industria e Artigianato: salari nazionali contrattuali a confronto

   

Nel giugno 2000, cioè alla scadenza del Ccnl dell’artigianato metalmeccanico e dell’installazione di impianti i lavoratori dell’artigianato dovevano percepire i seguenti minimi tabellari:

-          972,22 euro mensili se inquadrato al 5° del ccnl artigiano

-          1007,76 euro mensili se inquadrato al 4° del ccnl artigiano

-          1065,57 euro mensili se inquadrato al 3° del ccnl artigiano

 

Alla stessa data, un lavoratore dell’industria metalmeccanica percepiva:

-          1055,07 euro mensili se inquadrato al 3° del ccnl industria

-          1092,69 euro mensili se inquadrato al 4° del ccnl industria

-          1155,99 euro mensili se inquadrato al 5° del ccnl industria

 

Le differenze tra i due contratti, comunque inferiori ai 100 euro, erano mediamente dell’8,5% e tali differenziali, nelle regioni dove si svolgeva la contrattazione integrativa regionale dell’artigianato, si riducevano fino a sparire nei casi migliori.

 

A marzo 2007, lo stesso confronto da risultati assai più sfavorevoli ai lavoratori dell’artigianato metalmeccanico e dell’installazione di impianti. Questi lavoratori debbono percepire i seguenti minimi:

-          1086,21 euro mensili se inquadrato al 5° del ccnl artigiano

-          1125,91 euro mensili se inquadrato al 4° del ccnl artigiano

-          1190,51 euro mensili se inquadrato al 3° del ccnl artigiano

 

A marzo 2007, un lavoratore dell’industria metalmeccanica percepisce come minimo contrattuale:

-          1272,08 euro mensili se inquadrato al 3° del ccnl industria

-          1322,38 euro mensili se inquadrato al 4° del ccnl industria

-          1407,89 euro mensili se inquadrato al 5° del ccnl industria

 

Il divario salariale tra industria e artigianato oscilla oramai intorno ai 200 euro mensili cioè una diversità a danno dei lavoratori dell’artigianato pari ad un 18% in meno.

Questo l’effetto di 7 anni senza contratto nazionale.

Anche non si annullano le differenze, la situazione migliora, se nei conti consideriamo l’Indennità di vacanza contrattuale, così come calcolata da Fim, Fiom e Uilm.

 

Le differenze non si limitano agli aspetti salariali: 2 giorni di permesso retribuito nell’artigianato contro almeno 9 nell’industria e, sempre nell’artigianato, il mancato pagamento della carenza nelle malattie di durata inferiore ai 7 giorni.

 

Fim, Fiom, Uilm nazionali

 

Roma, 21 marzo 2007