Elemento Perequativo

 

A fronte di richieste di chiarimenti giunteci da diverse strutture, anche in relazione a una diffusa indisponibilità delle aziende ad erogare l’elemento perequativo, cosi come definito con il rinnovo del Ccnl il 19 gennaio 2006, vogliamo ricordare in sintesi quanto già comunicato sia in una nota precedente che in un comunicato unitario di Fim Fiom Uilm.

L’elemento perequativo di 130 euro deve essere erogato in un’unica soluzione, con la retribuzione riferita al mese di giugno, a tutti i lavoratori (anche apprendisti, somministrati, ecc..), individuati singolarmente e in forza al 1° giugno 2007, che abbiano lavorato nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 e che in detto periodo abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente dagli importi salariali fissati dal Ccnl e privi di contrattazione di secondo livello di natura economica (premio di risultato, superminimi collettivi e individuali, indennità di turno, trasferte oltre quelle contrattuali, ecc..). E’ evidente che si da luogo all’erogazione dell’elemento perequativo, fino a concorrenza, anche a fronte di eventuali trattamenti economici aggiuntivi a quelli definiti dal contratto nazionale, quando questi sono inferiori a 130 euro.

Di conseguenza è da respingere con fermezza la volontà di molte aziende di non erogare tale elemento perequativo, con la giustificazione che somministrano ai lavoratori la mensa o sostituti di questa, come il ticket o l’asilo nido o il trasporto con navette. Tale atteggiamento è pretestuoso e non corrispondente né alla lettera, né allo spirito della norma, né alla effettiva volontà delle parti al momento della sottoscrizione dell’accordo in quanto questi servizi non costituiscono, anche se fossero stati definiti attraverso una contrattazione aziendale, “importi retributivi”.

Se le aziende permanessero in tale atteggiamento, è opportuno che si proceda con l’azione legale a tutela dei lavoratori interessati, richiedendo una risposta scritta all’azienda e attivando un ricorso che chieda al giudice del lavoro, a fronte della reiterazione da parte aziendale, che tali servizi costituiscono “retribuzione in natura”il riconoscimento delle conseguenze economiche e contributive.

Roma, 11 luglio 2007