Referendum nazionale Fiom-Cgil
PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DEI METALMECCANICI
PER
IL BIENNIO ECONOMICO 2003-2004
Dopo
un dibattito che si è svolto nella categoria nelle scorse settimane, che ha
coinvolto migliaia di delegate e delegati e di assemblee di fabbrica, l’assemblea
nazionale dei delegati e delle delegate della Fiom-Cgil, tenutasi a Roma il 30 e
il 31 ottobre, ha definito la BOZZA DI PIATTAFORMA per il rinnovo del Contratto
nazionale di lavoro per i metalmeccanici.
Tale
bozza dovrà essere distribuita a tutti i metalmeccanici a partire dal 5
novembre.
A
partire dal 16 novembre la bozza verrà sottoposta alla discussione e al voto
segreto di tutte le lavoratrici e i lavoratori.
La
consultazione si svolgerà in modo da sviluppare il massimo coinvolgimento delle
lavoratrici e dei lavoratori, attraverso la convocazione delle assemblee in
tutte le fabbriche e si concluderà con il referendum nei giorni 9, 10 e 11
dicembre.
La
bozza di piattaforma verrà inviata alle controparti con la riserva sull’esito
del voto e in tempi tali da cominciare il confronto dopo il pronunciamento delle
lavoratrici e dei lavoratori.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta
un diritto irrinunciabile per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori.
1. Interventi contro la precarizzazione dei rapporti di lavoro:
- verrà definita una durata massima dei rapporti di lavoro a termine in qualsiasi fattispecie definiti (tempo determinato, interinale ecc.), compresi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Per
tutte le attività continuative, entro 8 mesi dall’inizio dell’attività
lavorativa avverrà la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a parità di qualifica. I lavoratori a termine non potranno essere
sostituiti da altri lavoratori a termine a conclusione del contratto. Ai fini
della definizione di tale periodo concorrono anche periodi intermittenti più
brevi di lavoro nell’azienda, realizzati nell’arco di 4 anni. I lavoratori a
termine avranno in ogni caso diritto di precedenza nelle assunzioni.
- Le percentuali previste dal Ccnl per tutti i
rapporti di lavoro a termine e interinali si intendono applicate nell’ambito
di ogni singola unità produttiva e calcolate sul numero totale dei lavoratori
impiegati nell’unità produttiva.
- I lavoratori assunti con contratto di
formazione lavoro e gli apprendisti possono non veder confermato il rapporto di
lavoro solo per giustificato motivo oggettivo. Nel caso in cui questo sussista
le aziende dovranno darne comunicazione al lavoratore e all’apprendista con un
congruo anticipo sulla scadenza del rapporto di lavoro. In questo caso il
lavoratore potrà rivolgersi alle Rsu aziendali per essere assistito nella
verifica della propria posizione.
- Tutti coloro che hanno con l’azienda un
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) hanno diritto
alla normativa per malattia, infortunio, ferie e congedi ecc. prevista dal
contratto. Tali collaboratori hanno diritto a un compenso globale minimo per l’attività
svolta, pari al costo globale di un lavoratore dipendente con pari funzioni e
qualifica.
- A tutti i lavoratori con contratto a termine e
ai co.co.co., si applica allo stesso modo la clausola di giusta causa e
giustificato motivo nel caso di licenziamento da parte dell’azienda.
- I lavoratori e le lavoratrici con contratti
a termine e i lavoratori interinali opereranno secondo gli orari di norma
vigenti in azienda, i lavoratori e le lavoratrici non potranno essere adibiti
alla copertura esclusiva nei turni di maggior disagio, notte, sabato e festivi.
Ogni programma di assunzione avente finalità diverse nelle tipologie degli
orari di lavoro dovrà essere concordato con le Rsu.
- I lavoratori a
termine, interinali e collaboratori continuativi dovranno ricevere dettagliate
informazioni di tutte le norme di sicurezza e di tutela della salute riferite
all’azienda interessata, che si assume anche il compito della formazione
corrispondente.
2. Si considera lavoro part-time quello non eccedente 30 ore settimanali. Tutti gli orari di lavoro eccedenti tale limite saranno considerati orari a tempo pieno. Nei casi di part-time prolungato e continuativo e di organizzazioni del lavoro aziendali ove sia presente part-time strutturale, il sistema di lavoro a part-time sarà sottoposto a esame congiunto tra le aziende e le Rsu. Le lavoratrici e i lavoratori operanti in organizzazione del lavoro a part-time strutturale non incidono sulle percentuali contrattuali di lavoro a part-time scelto dalla lavoratrice o dal lavoratore.
3.
Verrà riconosciuta nelle aziende e nelle unità produttive ove operano
più imprese una rappresentanza e una contrattazione di “sito”,
indipendentemente dalle appartenenze contrattuali dei lavoratori interessati. Le
aziende e le unità produttive nelle quali operano imprese diverse in attività
di appalto e terziarizzate, riconosceranno una sede comune di confronto ove
concorreranno tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati. In
quella sede verranno affrontate tutte le questioni relative ai programmi
produttivi e ai problemi occupazionali, nonché tutte questioni di carattere
normativo e di applicazione contrattuale, inerenti all’organizzazione del
lavoro. Il tavolo di sito dovrà essere in ogni caso convocato su richiesta di
una delle parti. Le aziende che procedono a terziarizzazioni delle attività,
ferme restando le disposizioni di legge, sono in ogni caso responsabilizzate
degli andamenti occupazionali nelle aziende di appalto e terziarizzate. I
processi di appalto e terziarizzazione non possono produrre svantaggi per i
lavoratori nell’applicazione dei diritti previsti dallo Statuto dei
lavoratori, a partire dall’articolo 18.
Nel
caso di sostituzione di aziende titolari di appalto, dovrà essere salvaguardata
l’occupazione preesistente.
4.
Ferme restando tutte le disposizioni di legge, le aziende forniranno alle
Rsu di ogni stabilimento all’inizio di ogni anno un quadro consuntivo di tutte
le attività che si svolgono sotto la forma di appalto o di attività
terziarizzate all’interno e per conto delle aziende stesse. Allo stesso modo
verrà data informazione preventiva di eventuali programmi di appalto e
terziarizzazione delle attività che le aziende intendano effettuare nel corso
dell’anno.
5.
Nel caso di crisi aziendali o di programmi di ristrutturazione, le
aziende utilizzeranno in via prioritaria strumenti che garantiscano la presenza
al lavoro quali i contratti di solidarietà, la cassa integrazione a rotazione e
tutte le forme di riduzione dell’orario. Potranno altresì essere concordate
ulteriori riduzioni dell’orario con modalità retributive definite tra le
parti. Le aziende che utilizzano la cassa integrazione a zero ore o la mobilità
o che procedono a riduzione del personale non potranno fare ricorso alle 32 ore
di straordinario obbligatorio per almeno un anno dall’utilizzo di tali
strumenti.
6.
All’inizio dell’anno le aziende forniranno alle Rsu di ogni
stabilimento un quadro dettagliato della situazione occupazionale, sia con
riferimento alla composizione della forza lavoro per mansioni e qualifica, sia
con riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro. Le aziende forniranno
altresì il programma di assetto occupazionale previsto per l’anno e le
dimensioni e tipologie delle eventuali assunzioni. Ove processi di
ristrutturazione e/o nuovi insediamenti
e iniziative industriali potessero
dare luogo a variazioni ai danni dei lavoratori nell’applicazione dello
Statuto dei lavoratori, in
qualsiasi delle sue parti, e delle norme contrattuali, le aziende e le
organizzazioni imprenditoriali procederanno a un preventivo esame congiunto
della situazione, con le Rsu e le
organizzazioni sindacali, allo scopo di rimuovere l’eventuale danno per i
lavoratori.
1.
I lavoratori hanno diritto a essere pienamente informati sui programmi
formativi delle aziende. I lavoratori hanno diritto a chiedere la partecipazione
a tali programmi formativi. Le aziende dovranno motivare un eventuale rifiuto.
2.
Le aziende forniranno alle Rsu, in un apposito incontro annuale un’informazione
dettagliata e preventiva di tutti i programmi di formazione professionale che
interesseranno i lavoratori. Le
aziende opereranno affinché nell’arco di 4 anni tutti i lavoratori
frequentino corsi di aggiornamento professionale o di informazione e
aggiornamento sui programmi e sulle attività aziendali. Tali corsi di
formazione generale dovranno impegnare tutti i lavoratori per almeno 10 ore
retribuite all’interno dell’orario di lavoro nell’arco del quadriennio.
3.
Tutti i lavoratori hanno diritto ad accedere all’utilizzo delle 150 ore
di permesso per lo studio, per qualsiasi tipo di corso intendano frequentare e
indipendentemente dai suoi orari di
svolgimento. Tale diritto si somma per i lavoratori studenti agli altri diritti
specifici previsti dal contratto e dalla legge. Le aziende accoglieranno
automaticamente tutte le domande di accesso a tale diritto, con la
documentazione sul corso che il lavoratore intende seguire, fino al
raggiungimento dei limiti quantitativi previsti da contratto. Ove tali limiti
venissero superati l’azienda e le Rsu procederanno a un esame congiunto delle
domande in esubero per trovare una soluzione.
L’utilizzo
della “Banca ore” verrà esteso a tutte le ore di straordinario, con un’adeguata
rivalutazione della maggiorazione attualmente prevista. Verrà definita una
normativa che renda più agevole l’accesso dei lavoratori alla Banca.
Fermo
restando l’ammontare complessivo a 104 delle ore di permesso per riduzioni d’orario
definite nel contratto, si richiede una riduzione aggiuntiva di 16 ore in
ragioni d’anno, per tutti i lavoratori operanti in un regime di turni oltre i
15 settimanali. Si richiede inoltre mezz’ora di riduzione, da accumularsi in
permessi di 8 ore per ogni notte effettivamente lavorata, per tutti i
lavoratori, in aggiunta a tutti i permessi per riduzione d’orario. Verrà
superata la monetizzazione residua per i turnisti. L’utilizzo dei permessi è
di norma garantito alle lavoratrici e ai lavoratori che intendano utilizzarlo
per importanti ricorrenze della religione osservata, non previste come
festività dal calendario nazionale e/o da quello aziendale.
I permessi potranno essere
utilizzati dal lavoratore anche in misura inferiore alle 8 ore.
I
lavoratori “impiegati” hanno diritto alla piena retribuzione di tutte le ore
di straordinario prestate, indipendentemente da mansione e qualifica. Anche a
tale scopo, a partire dal 6° livello, verranno distinte le qualifiche direttive
da quelle professionali.
Per il part-time scelto le aziende accoglieranno automaticamente le domande, fino al raggiungimento della percentuale prevista. Ove le domande eccedessero tale percentuale si darà luogo a un esame congiunto con le Rsu.
1.
Ogni anno in un apposito incontro le aziende forniranno alle Rsu un quadro
complessivo dell’inquadramento professionale dei lavoratori, con il dettaglio
delle anzianità professionali e di qualifica e dei programmi di promozioni e
sviluppo delle carriere. Le aziende forniranno altresì piena informazione dei
criteri e degli strumenti di valutazione dei lavoratori, nonché delle forme
retributive adottate a compenso della professionalità. Le Rsu potranno
presentare le proprie valutazioni e proposte. La mobilità professionale dei
lavoratori sarà di conseguenza sottoposta ad esame congiunto tra le parti. Le
lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla diretta e dettagliata conoscenza
delle valutazioni aziendali che li riguardano.
2.
Verranno modificate le declaratorie del Ccnl con il seguente scopo:
-
al fine di realizzare lo sbocco al 6° livello per mansioni operaie di
particolare professionalità;
-
al fine di ottenere l’inquadramento
al 7° livello di mansioni impiegatizie di alta professionalità ma prive di
funzioni direttive;
-
al fine di ottenere lo sbocco al
4° livello per tutti i lavoratori che abbiano con il tempo acquisito
polivalenza, capacità di intervento sulla qualità, nell’esercizio di
mansioni inquadrate nel livello inferiore.
3.
Verranno modificati e aggiornati
i profili professionali al fine di comprendere nell’inquadramento le nuove
mansioni in atto nell’organizzazione del lavoro delle aziende, con particolare
riferimento al settore dell’informatica e delle telecomunicazioni. A titolo di
esempio gli addetti ai call center dovranno essere inquadrati di norma al
4° livello con la possibilità di sbocco professionale al livello superiore.
4.
Definizione di un diritto soggettivo alla formazione e allo sviluppo
professionale. Ogni lavoratore inquadrato da più di 10 anni nella stessa
qualifica professionale ha diritto a chiedere all’azienda la definizione di un
percorso di promozione professionale da realizzare attraverso spostamenti di
mansione e momenti formativi, che gli permetta di accedere a mansioni e
qualifiche di livello superiore. L’azienda dovrà garantire tale percorso
entro un anno dalla domanda, o dovrà motivare per iscritto e con argomentazioni
dettagliate ciò che osta alla sua attuazione. Fermo restando il consenso
soggettivo del lavoratore, le eventuali difficoltà motivate che ostano al
diritto allo sviluppo professionale, potranno essere oggetto dell’esame
congiunto sull’inquadramento previsto tra le parti.
5.
Equiparazione per i lavoratori operai del diploma di scuola media superiore al
diploma professionale, al fine dell’inquadramento nel 3° livello. Gli operai
diplomati inseriti in attività inerenti al diploma, verranno assunti al 4°
livello con sbocco professionale al 5°, ferma restando l’inerenza del
diploma.
Per i lavoratori in possesso di laurea inerente all’attività svolta dovrà essere previsto lo sbocco professionale al 6° livello.
6.
I passaggi di livello non danno
luogo ad assorbimento del salario individuale.
1. Diritto
di effettuare in ogni luogo di lavoro un’ora all’anno di assemblea
retribuita, in aggiunta a quelle previste dal contratto e dalla legge, per un’informazione
ai lavoratori su tutti i temi della salute e della sicurezza. Tale assemblea
sarà convocata dagli Rls aziendali
previa comunicazione alla direzione aziendale.
2.
Raddoppio del monte ore di legge previsto per le attività degli Rls aziendali,
in aggiunta ai monte ore sindacali. Piena agibilità all’interno dell’azienda
per gli Rls, garantendo la tempestività del loro intervento.
3.
Le aziende hanno l’obbligo di fornire agli Rls la completa documentazione
della valutazione del rischio e ogni altra documentazione utile alla tutela
della salute dei lavoratori. Gli Rls hanno diritto a ricorrere a competenze
esterne all’azienda nell’esercizio della loro attività.
1.
Trattamento di malattia. In
aggiunta a quanto attualmente definito dalle norme contrattuali, si incrementano da 3 a 6 mesi i periodi
di comporto e i corrispondenti trattamenti economici. Le aziende non
procederanno in ogni caso al licenziamento del lavoratore nel caso di
sopraggiunta inabilità alla mansione specifica. In questo caso le aziende sono
impegnate a trovare altra collocazione al lavoratore inabile.
2. Impegno
delle aziende a operare per la piena parità di diritti in tutti gli aspetti
dell’organizzazione del lavoro nei confronti dei lavoratori disabili. In
particolare si dovrà dare piena applicazione alla norma 68 del 1999 sull’inserimento
mirato delle persone disabili, nel pieno rispetto delle quote di legge. Dovranno
essere individuate le mansioni nelle quali vi possa essere piena valorizzazione
della persona, mentre le aziende saranno impegnate alla piena applicazione di
tutte le norme che riguardano l’abbattimento delle barriere architettoniche e
di tutti gli ostacoli che impediscono il pieno inserimento delle persone
disabili nell’impresa.
3.
Istituzione nelle aziende di una
commissione paritetica che abbia il compito di esaminare le condizioni, i casi
possibili, le denunce di mobbing e molestie sessuali. Dovrà essere
definita una normativa complessiva sulla materia.
4. Distribuzione
del Contratto nazionale dei metalmeccanici a tutti i lavoratori assunti in
qualsiasi momento della vigenza contrattuale, compresi i lavoratori a termine e
gli interinali. Allo stesso modo si procederà per tutte le principali norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute, che dovranno essere contenute in
appositi opuscoli concordati con gli Rls.
5.
Agevolazioni per i lavoratori
migranti. Le aziende si impegnano a:
- garantire, attraverso la possibilità di utilizzo pieno
della "Banca ore" e l’accumulo di permessi e ferie, il ricongiungimento periodico con
i familiari nelle località e nei paesi di origine;
-
garantire, attraverso agevolazioni e permessi, la possibilità per i lavoratori
migranti di assentarsi dal lavoro per poter sopperire a tutte le incombenze
burocratiche relative alla loro presenza in Italia a partire dalle pratiche per
il permesso di soggiorno;
-
realizzare mense aziendali che contemplino anche il rispetto dei princìpi etici
e religiosi dei migranti;
-
realizzare un sistema informativo aziendale nella lingua madre dei lavoratori
migranti, con la traduzione in essa del contratto, dei regolamenti e delle
disposizioni aziendali, delle norme
antinfortunistiche. In ogni caso le aziende dovranno agevolare la conoscenza
della lingua italiana anche con appositi corsi formativi o agevolando la
partecipazione a essi.
6. Adeguamento
della normativa contrattuale alle nuove normative sui congedi parentali, con
corrispondenti agevolazioni nell’utilizzo dei permessi.
7. Diritto
delle Rsu all’accesso a internet e all’utilizzo di bacheche elettroniche.
- Rivalutazione
delle indennità di trasferta ed estensione della normativa ai lavoratori che ne
sono oggi esclusi, pur operando secondo modalità assimilabili a quelle dei
lavoratori che attualmente da quella normativa sono coperti.
- Introduzione
dell’istituto della reperibilità con una apposita regolamentazione normativa
e una indennità corrispondente.
- Un’ora
di assemblea annuale, in aggiunta a quelle statutarie, finalizzata all’informazione
sulla previdenza complementare, con criteri da definire tra le parti.
- Abolizione
delle “finestre” che attualmente scadenzano l’accesso dei lavoratori al
fondo.
- Dotazione
in tutte le sedi aziendali di un collegamento a internet per facilitare la
consultazione delle posizioni contributive da parte dell’iscritto.
- Permessi
retribuiti per i delegati eletti nell’assemblea dei rappresentanti dei soci,
per partecipare all’attività del fondo.
- Incremento
della quota aziendale per la copertura delle spese del fondo.
Si richiede un aumento dei minimi tabellari pari a 135 euro mensili, non soggetto ad alcun assorbimento rispetto a voci salariali aziendali e anche a salario concesso a titolo individuale.
La
consultazione dei lavoratori dovrà decidere tra due diverse ipotesi di
distribuzione dell’aumento:
Ipotesi A): 135 euro (pari a 261.396 lire)
uguali per tutti i livelli.
Ipotesi B): Un aumento medio di 135 euro
riparametrato come dalla seguente tabella:
categorie |
parametri |
euro |
lire |
1 |
100 |
104,65 |
202.633 |
2 |
108 |
113,02 |
218.844 |
3 |
117 |
122,44 |
237.081 |
4 |
121 |
126,63 |
245.186 |
5 |
129 |
135,00 |
261.396 |
5s |
136 |
142,33 |
275.581 |
6 |
146 |
152,79 |
295.844 |
7 |
157 |
164,30 |
318.134 |
Vista
la particolare importanza per la vertenza contrattuale viene istituito un
"Fondo per il sostegno alla lotta per il rinnovo del Ccnl", al quale
si chiederà di contribuire a tutte e a tutti i metalmeccanici, nonché a tutti
coloro che intenderanno sostenere la vertenza.
Le
modalità di gestione e il funzionamento del Fondo verranno definite nel
Comitato centrale della Fiom.
In
ogni caso tale Fondo avrà una propria gestione separata rispetto a quella dell’organizzazione
e il rendiconto sarà affidato a un collegio di garanti.
Referendum nazionale Fiom-Cgil
Piattaforma Ccnl 2003-2006
9-13 dicembre 2002
In aggiunta ai dati ufficiali, già comunicati al Comitato centrale del 16 e 17 gennaio 2003, nonché alla Federmeccanica, pubblichiamo il dato conclusivo del referendum, comprensivo del voto dei lavoratori delle fabbriche Fiat Mirafiori e indotto.
Comprensorio |
tess. |
n. az. coinvolte |
dip. |
aventi diritto |
votanti |
%votanti / aventi dir. |
Si |
% |
ipotesi
A |
% |
ipotesi B |
% |
NO |
% |
B/N |
Piemonte |
42.297 |
709 |
113.845 |
99.378 |
57.537 |
57,90 |
54.770 |
97,38 |
44.370 |
86,71 |
6.803 |
13,29 |
1.473 |
2,62 |
1.294 |
Aosta |
807 |
8 |
1.800 |
1.648 |
1.000 |
60,68 |
936 |
95,80 |
725 |
86,62 |
112 |
13,38 |
41 |
4,20 |
23 |
Liguria
|
9.980 |
166 |
23.484 |
18.350 |
10.613 |
57,84 |
10.115 |
96,50 |
5.757 |
59,29 |
3.953 |
40,71 |
367 |
3,50 |
131 |
Lombardia |
96.300 |
2.791 |
238.961 |
207.740 |
117.701 |
56,66 |
110.238 |
96,31 |
78.463 |
73,05 |
28.941 |
26,95 |
4.221 |
3,69 |
3.242 |
Veneto
|
27.191 |
724 |
81.439 |
73.205 |
39.848 |
54,43 |
37.541 |
96,67 |
27.870 |
77,55 |
8.066 |
22,45 |
1.293 |
3,33 |
1.014 |
Trento |
3390 |
87 |
9.000 |
6.575 |
3.534 |
53,75 |
3.295 |
96,43 |
2.576 |
79,85 |
650 |
20,15 |
122 |
3,57 |
117 |
Bolzano |
1301 |
7 |
1.225 |
1.225 |
563 |
45,96 |
494 |
96,11 |
382 |
77,33 |
112 |
22,67 |
20 |
3,89 |
49 |
Friuli-Venezia
Giulia |
8.895 |
151 |
24.061 |
23.194 |
12.365 |
53,31 |
11.647 |
96,80 |
9.425 |
83,68 |
1.838 |
16,32 |
385 |
3,20 |
333 |
Emilia-Romagna |
67.089 |
2.057 |
136.806 |
120.329 |
75.006 |
62,33 |
72.270 |
97,82 |
50.867 |
72,98 |
18.835 |
27,02 |
1.609 |
2,18 |
1.127 |
Toscana |
27.191 |
666 |
46.909 |
35.825 |
27.117 |
75,69 |
25.690 |
96,37 |
17.180 |
72,93 |
6.378 |
27,07 |
967 |
3,63 |
460 |
Marche |
9.592 |
293 |
21.055 |
19.066 |
10.998 |
57,68 |
10.501 |
97,03 |
9.331 |
89,00 |
1.153 |
11,00 |
321 |
2,97 |
176 |
Umbria |
5.293 |
143 |
12.548 |
11.345 |
7.620 |
67,17 |
7.316 |
97,65 |
5.773 |
80,08 |
1.436 |
19,92 |
176 |
2,35 |
128 |
Lazio |
14.200 |
294 |
44.319 |
37.524 |
22.739 |
60,60 |
22.129 |
98,05 |
14.559 |
67,86 |
6.894 |
32,14 |
439 |
1,95 |
171 |
Abruzzo |
6.519 |
130 |
19.130 |
17.368 |
9.153 |
52,70 |
8.614 |
96,96 |
7.224 |
85,97 |
1.179 |
14,03 |
270 |
3,04 |
269 |
Molise |
984 |
21 |
3.938 |
3.938 |
1.185 |
30,09 |
1.174 |
99,83 |
1.149 |
97,87 |
25 |
2,13 |
2 |
0,17 |
9 |
Campania |
18.370 |
184 |
38.834 |
33.621 |
22.997 |
68,40 |
22.056 |
97,58 |
18.885 |
86,57 |
2.930 |
13,43 |
547 |
2,42 |
394 |
Puglia |
10.842 |
153 |
30.065 |
30.065 |
16.485 |
54,83 |
16.245 |
99,00 |
14.612 |
90,75 |
1.489 |
9,25 |
164 |
1,00 |
76 |
Basilicata |
2114 |
35 |
12.800 |
11.244 |
6.811 |
60,57 |
6.565 |
98,25 |
5.662 |
93,48 |
395 |
6,52 |
117 |
1,75 |
129 |
Calabria |
2.307 |
63 |
3.076 |
1.838 |
1.433 |
77,97 |
1.372 |
97,03 |
1.079 |
78,64 |
293 |
21,36 |
42 |
2,97 |
19 |
Sicilia |
7.921 |
151 |
7.432 |
6.240 |
4.326 |
69,33 |
4.023 |
94,24 |
2.506 |
62,42 |
1.509 |
37,58 |
246 |
5,76 |
57 |
Sardegna |
5.353 |
119 |
7.808 |
7.808 |
4.473 |
57,29 |
4.324 |
99,13 |
3.155 |
72,88 |
1.174 |
27,12 |
38 |
0,87 |
111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
367.936 |
8.952 |
878.535 |
767.526 |
453.504 |
59,09 |
431.315 |
97,10 |
321.550 |
77,35 |
94.165 |
22,65 |
12.860 |
2,90 |
9.329 |