VERBALE DI ACCORDO per
il rinnovo della parte economica del Ccnl 8 giugno 1999 PER
L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
Roma,
3 luglio 2001 FEDERMECCANICA,
ASSISTAL, Fermo
restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93, le
Organizzazioni stipulanti il presente Accordo di rinnovo della parte
economica del CCNL 8.6.99 -
assunto l'obiettivo mirato alla
salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni; -
esaminati gli indicatori economici e le
relative dinamiche di cui al punto 2, paragrafo 2, Accordo 23.7.93
citato; -
considerati i dati d'inflazione
consuntivati per i primi 6 mesi dell'anno in corso concordano -
un aumento retributivo sui minimi
contrattuali al 5° livello d'inquadramento pari a lire 130.000 (euro
67,14) lorde mensili suddiviso in 2 tranches da erogare quanto a lire
70.000 (euro 36,15) dall'1.7.01 e quanto a lire 60.000 (euro 30,99)
dall'1.3.02. Gli incrementi mensili per livello e i nuovi valori dei
minimi contrattuali sono riportati nell'allegato 1); -
che l'aumento retributivo di cui al punto
precedente è definito anche a copertura dell'inflazione effettiva fino
a tutto il 30.6.01 e a quella programmata per il 2° semestre 2001 e per
l'anno 2002. Pertanto, l'eventuale recupero salariale relativo al
biennio 2001-2002 da discutere nel prossimo rinnovo contrattuale, ai
sensi del Protocollo 23.7.93, considererà esclusivamente il 2°
semestre 2001 e l'anno 2002; -
che il valore punto di cui alla
Dichiarazione comune posta in calce all'art. 37, Disciplina generale,
sezione III, CCNL 8.6.99, è elevato a lire 30.300 (euro 15,65) che
costituisce pertanto il nuovo importo da considerare per il prossimo
rinnovo del CCNL; -
che ai lavoratori in forza alla data di
stipula del presente Accordo verrà corrisposta una 'una tantum' di lire
450.000 (euro 232,41) lorde suddivisa in 2 tranches: nel mese di luglio
2001 quanto a lire 300.000 (euro 154,94) e nel mese di luglio 2002
quanto a lire 150.000 lire (euro 77,47). La 'una tantum' sarà erogata
secondo le modalità previste nell'allegato 2); -
che le parti s'incontreranno per
riproporzionare, così come avvenuto in occasione delle precedenti
modifiche dei minimi tabellari, le percentuali del concottimo e
dell'utile minimo di cottimo di cui agli artt. 8 e 11, Disciplina
speciale, parte I; che ai lavoratori non iscritti al sindacato verrà
richiesta una quota di contribuzione a favore dei sindacati stipulanti
pari a lire 40.000 (euro 20,66) con
delega in positivo e secondo modalità che verranno successivamente definite; che il presente Accordo
avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2002. Allegato
1. MINIMI
TABELLARI - LIVELLI RETRIBUTIVI MENSILI Valori
in Lire (euro)
Allegato
2. UNA
TANTUM Ai
lavoratori in forza al 3.7.01, è corrisposto un importo forfettario di
lire 450.000 lorde (euro 232,41) suddivisibili in quote mensili in
relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.01-30.6.01.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi
effetti, come mese intero. L'importo
della 'una tantum' è stato quantificato considerando in esso anche i
riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine
legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre,
in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 CC, la 'una
tantum' è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Il
suddetto importo verrà erogato in 2 rate pari a: -
lire 300.000 lorde (euro 154,94) nel corso
del mese di luglio 2001; -
lire 150.000 lorde (euro 77,47) nel corso
del mese di luglio 2002. Nel
caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà
corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. Le
giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e
puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo
1.1.01-30.6.01, con pagamento
d'indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate
utili ai fini dell'importo di cui sopra. Ai
lavoratori che nel periodo 1.1.01-30.6.01 fruiscano di trattamenti di
CIG, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà
e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo della 'una
tantum' sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
In
Roma, il 3 luglio 2001 tra
UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL si è rinnovata
la parte economica del CCNL 7.7.99 a valere per il biennio 2001-2002. Le
retribuzioni mensili vengono incrementate di lire 130.000 al 5° livello
con le seguenti decorrenze: -
1° luglio 2001 lire 70.000 - 1° marzo 2002 lire 60.000 Gli
incrementi mensili a regime vengono così parametrati:
Una
tantum. Ai
lavoratori in forza al 3.7.01 è corrisposto un importo forfettario di
lire 420.000 lorde, suddivisibile in quote mensili in relazione alla
durata del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.01-30.6.01, a titolo di
'una tantum' con le seguenti decorrenze: -
con la retribuzione di luglio 2001
lire 210.000 -
con la retribuzione di novembre 2001 lire 210.000 Valore
punto. Il
valore punto è incrementato a lire 30.300 |