VERBALE DI ACCORDO

per il rinnovo della parte economica del Ccnl 8 giugno 1999

PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Roma, 3 luglio 2001

 

FEDERMECCANICA, ASSISTAL, e  FIM-CISL, UILM-UIL

 

Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93, le Organizzazioni stipulanti il presente Accordo di rinnovo della parte economica del CCNL 8.6.99

-          assunto l'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni;

-          esaminati gli indicatori economici e le relative dinamiche di cui al punto 2, paragrafo 2, Accordo 23.7.93 citato;

-          considerati i dati d'inflazione consuntivati per i primi 6 mesi dell'anno in corso

 

concordano

 

-          un aumento retributivo sui minimi contrattuali al 5° livello d'inquadramento pari a lire 130.000 (euro 67,14) lorde mensili suddiviso in 2 tranches da erogare quanto a lire 70.000 (euro 36,15) dall'1.7.01 e quanto a lire 60.000 (euro 30,99) dall'1.3.02. Gli incrementi mensili per livello e i nuovi valori dei minimi contrattuali sono riportati nell'allegato 1);

-          che l'aumento retributivo di cui al punto precedente è definito anche a copertura dell'inflazione effettiva fino a tutto il 30.6.01 e a quella programmata per il 2° semestre 2001 e per l'anno 2002. Pertanto, l'eventuale recupero salariale relativo al biennio 2001-2002 da discutere nel prossimo rinnovo contrattuale, ai sensi del Protocollo 23.7.93, considererà esclusivamente il 2° semestre 2001 e l'anno 2002;

-          che il valore punto di cui alla Dichiarazione comune posta in calce all'art. 37, Disciplina generale, sezione III, CCNL 8.6.99, è elevato a lire 30.300 (euro 15,65) che costituisce pertanto il nuovo importo da considerare per il prossimo rinnovo del CCNL;

-          che ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente Accordo verrà corrisposta una 'una tantum' di lire 450.000 (euro 232,41) lorde suddivisa in 2 tranches: nel mese di luglio 2001 quanto a lire 300.000 (euro 154,94) e nel mese di luglio 2002 quanto a lire 150.000 lire (euro 77,47). La 'una tantum' sarà erogata secondo le modalità previste nell'allegato 2);

-          che le parti s'incontreranno per riproporzionare, così come avvenuto in occasione delle precedenti modifiche dei minimi tabellari, le percentuali del concottimo e dell'utile minimo di cottimo di cui agli artt. 8 e 11, Disciplina speciale, parte I; che ai lavoratori non iscritti al sindacato verrà richiesta una quota di contribuzione a favore dei sindacati stipulanti pari a lire 40.000 (euro 20,66)  con delega in positivo e secondo modalità che  verranno successivamente definite; che il presente Accordo avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2002.

 

 

Allegato 1.

MINIMI TABELLARI - LIVELLI RETRIBUTIVI MENSILI

Valori in Lire (euro)

 

Categorie

incrementi dal 1.7.01

nuovi minimi dal 1.7.01

incrementi dal 1.3.02

nuovi minimi dal 1.3.02

1

43.750 (22,59)

1.781.250 (919,93)

37.500 (19,37)

1.818.750 (939,30)

2

51.188 (26,44)

1.921.188 (992,21)

43.875 (22,66)

1.965.063 (1.014,87)

3

60.375 (31,18)

2.073.875 (1.071,07)

51.750 (26,73)

2.125.625 (1.097,80)

4

63.875 (32,99)

2.149.875 (1.110,32)

54.750 (28,28)

2.204.625 (1.138,60)

5

70.000 (36,15)

2.278.000 (1.176,49)

60.000 (30,99)

2.338.000 (1.207,48)

livello superiore

77.438 (39,99)

2.403.938 (1.241,53)

66.375 (34,28)

2.470.313 (1.275,81)

6

85.313 (44,06)

2.577.813 (1.331,33)

73.125 (37,77)

2.650.938 (1.369,10)

7

95.375 (49,26)

2.779.375 (1.435,43)

81.750 (42,22)

2.861.125 (1.477,65)

 

Allegato 2.

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza al 3.7.01, è corrisposto un importo forfettario di lire 450.000 lorde (euro 232,41) suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.01-30.6.01. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.  

L'importo della 'una tantum' è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 CC, la 'una tantum' è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Il suddetto importo verrà erogato in 2 rate pari a:

-          lire 300.000 lorde (euro 154,94) nel corso del mese di luglio 2001;

-          lire 150.000 lorde (euro 77,47) nel corso del mese di luglio 2002.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1.1.01-30.6.01, con  pagamento d'indennità a carico dell'istituto competente e  di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1.1.01-30.6.01 fruiscano di trattamenti di CIG, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo della 'una tantum' sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

 

In Roma, il 3 luglio 2001

tra UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL si è rinnovata la parte economica del CCNL 7.7.99 a valere per il biennio 2001-2002.

Le retribuzioni mensili vengono incrementate di lire 130.000 al 5° livello con le seguenti decorrenze:

-          1° luglio 2001 lire 70.000

-          1° marzo 2002  lire 60.000

Gli incrementi mensili a regime vengono così parametrati:        

liv.

parametro

minimo 

dal 1.7.01

dal 1.3.02

1

100

81.000 

44.000

37.000

2

117

95.000 

51.000

44.000

3

138

112.000 

60.000

52.000

4

146

119.000 

64.000

55.000

5

160

130.000 

70.000

60.000

6

177

144.000 

77.000

67.000

7

195

158.000 

85.000

73.000

8

218

177.000 

95.000

82.000

9

247

201.000 

108.000

93.000

Una tantum.

Ai lavoratori in forza al 3.7.01 è corrisposto un importo forfettario di lire 420.000 lorde, suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.01-30.6.01, a titolo di 'una tantum' con le seguenti decorrenze:

-  con la retribuzione di luglio 2001  lire 210.000

-  con la retribuzione di novembre 2001 lire 210.000

Valore punto.

Il valore punto è incrementato a lire 30.300