Federmeccanica:
comunicato segreterie Fim-Fiom-Uilm.
1 luglio 1999
ExIntersind:
convocazione strutture territoriali Fim Fiom Uilm.
28 giugno 1999
Convocazione
delegazione unitaria. 25 giugno
1999
Concordata
erogazione della "una tantum"
18 giugno 1999
Testi
concordati e schede esplicative della ipotesi di conclusione del
contratto.11 giugno 1999
Comunicato
unitario delle segreterie nazionali sulla ipotesi di accordo.10
giugno 1999
Ipotesi
di accordo Ccnl. 9 giugno 1999
Dichiarazione
dei segretari nazionali della Fiom.
7 giugno 1999
Documento
delegazioni Fim-Fiom-Uil.
30 maggio 1999
Convocazione
delegazioni unitarie. 27 maggio
1999
Comunicato
segreterie nazionali. 26 maggio
1999
Convocazione
delegazioni unitarie. 21 maggio
1999
Comunicato
(incontro con il governo). 19
maggio 1999
Convocazione
delegazione. 18 maggio 1999
Comunicato
Fim-Fiom-Uilm. 5 maggio 1999
Dichiarazione
Fim-Fiom-Uilm sul contratto. 5
maggio 1999
Convocazione
delegazione. 30 aprile 1999
Trattativa
Federmeccanica. 28 aprile 1999
Trattativa
Federmeccanica Fim-Fiom-Uilm.
26 aprile 1999
Trattativa
Federmeccanica. 21 aprile 1999
Convocazione
riunione unitaria per rinnovo Ccnl.
15 aprile 1999
Convocazione
delegazioni Fim, Fiom, Uilm. 9
aprile 1999
Trattativa
Federmeccanica. 19 marzo 1999
Trattativa
Federmeccanica. 10 marzo 1999
Manifestazione
nazionale rinnovo del cotratto.
18 febbraio 1999
Valutazione
sulla trattativa. 2 febbraio
1999
Federmeccanica:
Comunicato segreterie Fim-Fiom-Uilm
-
-
- Mercoledì
30 giugno i Segretari generali di Fim, Fiom e Uilm si sono
incontrati con il Presidente di Federmeccanica, Andrea
Pininfarina, con il Direttore generale, Michele Figurati e con il
vice-Direttore, Roberto Santarelli.
- Nell’incontro
sono stati risolti gli ultimi problemi aperti relativi al rinnovo
del ccnl, riguardanti in particolare le modalità di utilizzo
della banca delle ore.
- E’ stato quindi
comunemente definito un protocollo, che sarà firmato mercoledì 7
luglio.
- Fim, Fiom e Uilm
esprimono un giudizio positivo sull’esito del negoziato, frutto
di un lungo confronto durante il quale le numerose difficoltà
sono state superate grazie all’intervento positivo del ministero
del Lavoro, ma anche grazie alla ferma volontà delle parti di
raggiungere un’intesa.
- L’ipotesi di
accordo, che sarà sottoposta al referendum fra tutti i lavoratori
metalmeccanici nei giorni 12, 13 e 14 luglio, oltre a realizzare l’obiettivo
della tutela del salario reale, contiene numerose novità
normative che prospettano l’inizio di una nuova stagione nelle
relazioni sindacali del settore metalmeccanico.
- In particolare:
- l’introduzione
di un nuovo sistema di Osservatori congiunti (nazionale, territoriali e
aziendali) e il miglioramento dei diritti di informazione aziendali
offrono nuovi strumenti di partecipazione e sedi utili a intervenire
sulla politica industriale e lo sviluppo delle aree ad alta
disoccupazione;
- la
definizione del sistema di Commissioni formazione (nazionale,
territoriali e aziendali) consente alle parti di intervenire
positivamente, con capacità di proposta e progettazione, su un terreno
fondamentale per offrire più opportunità ai lavoratori e migliorare la
competitività delle imprese in termini di innovazione e qualità;
- la
ridefinizione degli articoli su orario di lavoro e straordinari offre
maggiori certezze e libertà ai lavoratori sull’uso del tempo,
individua strumenti utili alla riduzione dell’orario effettivo e al
suo controllo, introduce forme di flessibilità contrattata dell’orario
di lavoro;
- si
rilancia e si potenza lo strumento della previdenza integrativa;
- si
acquisiscono nuovi diritti (aspettative, part time, tempo determinato)
per lavoratori socialmente impegnati o con problemi familiari,
migliorando anche le forme di flessibilità di ingresso al lavoro;
- si
risolve definitivamente e positivamente, con la firma delle
organizzazioni sindacali sulle piattaforme, il problema della
titolarità contrattuale congiunta, tra sindacati firmatari e Rsu, della
contrattazione di secondo livello;
- si
migliorano le norme di tutela nel caso di malattia e infortunio.
- Per questi motivi,
Fim, Fiom e Uilm invitano tutti i lavoratori a partecipare al
referendum del 12, 13 e 14 luglio esprimendo un voto favorevole
all’ipotesi di accordo.
-
- Segreterie
nazionali Fim Fiom Uilm
-
- Roma, 1 luglio
1999
ex
Intersind: convocazione strutture territoriali Fim Fiom Uilm
Il
giorno 6 luglio p.v. a Roma presso la FLM - Corso Trieste 36 -
sono convocate le Strutture Territoriali FIM-FIOM-UILM che hanno sul
proprio territorio la presenza di Aziende associate ex Intersind
Alle ore
10,00 si terranno riunioni di organizzazione, mentre alle ore 14,00 si
svolgerà quella unitaria.
Ordine
del Giorno: Armonizzazione
del CCNL ex Intersind al Contratto Federmeccanica.
Il
giorno successivo, alle ore 14,00, è previsto l’incontro con
Federmeccanica a
livello di Segreteria Nazionale.
- Vi
informiamo che la riunione del Consiglio Generale Unitario già
convocata per il giorno 28 giugno alle ore 9,30, si terrà nel
primo pomeriggio e in ogni caso al termine della riunione della
delegazione unitaria che è convocata per le ore 9,30 dello
stesso giorno al Centro Congressi Frentani, via dei Frentani,3/a.
- In
quell'occasione saranno comunicati gli esiti della consultazione
degli iscritti per il mandato.
Roma,
25 giugno 1999
Concordata
erogazione della "una tantum"
- Si sono concordate
con Federmeccanica le modalità di erogazione della "una
tantum".
- Vi segnaliamo il
fatto che l’erogazione avverrà nel corso del mese di luglio per
i lavoratori in forza alla data dell’8 giugno 1999, ovvero ai
lavoratori assunti successivamente a tale data ed entro il 14
giugno 1999, e che anche gli scioperi non hanno incidenza negativa
sulla cifra di lire 120.000 lorde da erogare.
-
- FIM FIOM UILM
NAZIONALI
-
- alleghiamo
il testo
-
- C.c.n.l. per l’industria
metalmeccanica privata e della installazione di impianti – 8
giugno 1999
-
- UNA TANTUM
-
- Ai lavoratori in
forza alla data dell’8 giugno 1999, ovvero ai lavoratori assunti
successivamente a tale data ed entro il 14 giugno 1999, è
corrisposto un importo forfettario di lire 120.000 lorde
suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del
rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 1999. La
frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi
effetti, come mese intero.
- L’importo dell’una
tantum, già comprensivo della quota parte dell’indennità
di vacanza contrattuale relativa al periodo 1° - 8 giugno, è
stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli
istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o
contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
- Inoltre, in
attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120
Codice civile, l’una tantum è esclusa dalla base
di calcolo del trattamento di fine rapporto.
- Il suddetto importo
verrà erogato nel corso del mese di luglio 1999, ovvero, nel caso
di risoluzione del rapporto di lavoro, all’atto della
liquidazione delle competenze.
- Le giornate di
assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e
puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1°
gennaio – 30 giugno 1999, con pagamento di indennità a carico
dell’istituto competente e di integrazione a carico delle
aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui
sopra.
- Ai lavoratori che
nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 1999 fruiscano di
trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario
di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni
economiche previdenziali l’importo dell’una tantum
sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Roma,
18 giugno 1999
Testi
concordati e schede esplicative della ipotesi di
conclusione del contratto
Premessa
Il
documento contiene le schede relative al Campo di applicazione del
contratto ed al sistema di relazioni sindacali, gli schemi
concordati tra FIM, FIOM, UILM e FEDERMECCANICA su salario e orario
e gli accordi realizzati su alcune parti normative con i relativi
commenti.
La prossima settimana
è previsto l’avvio della fase della stesura contrattuale.
Campo di
applicazione del contratto (commento a cura di Fim Fiom Uilm
Nazionali)
Questa
parte del Contratto è stata concordata ed ha una sua rilevanza
poiché definisce le lavorazioni e le attività a cui si applica il
contratto stesso. Le trasformazioni subite dal sistema industriale
hanno determinato notevoli cambiamenti nel settore metalmeccanico
insieme alla necessità di aggiornare ed estendere il Campo di
applicazione. Questo aspetto deve essere valutato anche alla luce
dei processi di terziarizzazione o di esternalizzazione, cioè di
quei processi in cui avviene il decentramento e la cessione di una
parte delle attività produttive ed, in alcuni casi, dei lavoratori
in esse impegnati. Infatti, l'estensione e la modernizzazione del
Campo di applicazione ottenuta in questo rinnovo del Contratto di
lavoro, ha anche il significato di una maggiore garanzia, circa la
continuità di applicazione del Ccnl dei metalmeccanici, per i
lavoratori che cambiano rapporto di lavoro per effetto di tali
processi. In tal senso sono state estese le possibilità di
applicazione del Ccnl dei metalmeccanici a tutte quelle attività di
servizio che si sono qualificate a lato dei processi produttivi e
che abbiano interconnessioni di significativa rilevanza con il
settore metalmeccanico.
Sistema di
relazioni sindacali (commento a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)
Il
capitolo del Sistema di relazioni sindacali è stato rafforzato in
modo sostanziale con la riorganizzazione e il potenziamento della
struttura degli Osservatori, delle Commissioni paritetiche e dei
diritti d’informazione.
La parte relativa
agli Osservatori è stata rafforzata a livello nazionale e
territoriale, a cui si aggiunge, per la prima volta, l’inserimento
del livello aziendale:
- A
livello nazionale l’Osservatorio è stato potenziato e ha assorbito i
precedenti diritti d’informazione esistenti allo stesso livello.
- Si è
stabilita la generalizzazione degli Osservatori a livello territoriale;
i diritti d’informazione a livello territoriale riportati dal
precedente Ccnl sono stati riconfermati per la vigenza del nuovo Ccnl e
decadranno alla scadenza del medesimo.
- A
livello aziendale sono stati introdotti gli Osservatori per le aziende
di grandi dimensioni a cui partecipano congiuntamente i rappresentanti
dei Sindacati territoriali e le Rsu.
- Informazioni in
sede aziendale
Sono stati
migliorati i diritti d’informazione per le Rsu e i Sindacati
territoriali introducendo nuovi diritti di informazione preventiva
sui processi di esternalizzazione per le unità produttive sopra i
350 addetti (questo punto rimane ancora aperto perché
Federmeccanica vorrebbe riconoscere questo diritto solamente nei
casi in cui vi siano rilevanti effetti occupazionali; mentre come
Organizzazioni sindacali richiediamo che tale diritto vi sia in ogni
caso). Nel paragrafo "Investimenti, occupazione e altre
attività indotte" è stato aggiunto il diritto all’informazione
annuale per la Rsu sulla quantità e le tipologie occupazionali per
gli stabilimenti con oltre 350 addetti. Inoltre sono state abbassate
le soglie occupazionali (da 500 a 350 addetti) nelle quali si
possono esigere gli altri diritti d’informazione relativi a
miglioramenti ambientali e alle politiche della formazione
aziendale. Anche per le informazioni in sede aziendale viene
stabilito il principio della presenza congiunta dei sindacati
terrritoriali e delle Rsu.
Commissioni
paritetiche
Sono state
riformate le norme relative alle Commissioni per la formazione
professionale, organismi paritetici precedentemente esistenti a
livello nazionale e sperimentalmente in alcune province. Nella nuova
normativa viene riconfermato e rafforzato il livello nazionale e
generalizzato il livello territoriale, che diventa il principale
strumento di governo della formazione professionale, anche per quanto
riguarda l’istituto dell’apprendistato. Inoltre sono state
introdotte le Commissioni a livello aziendale per le aziende sopra i
2.000 addetti, di cui 350 occupati presso la stessa unità produttiva.
La stessa logica si è applicata per la Commissione pari opportunità
che è stata anch'essa introdotta a livello aziendale, sempre per le
aziende sopra i 2.000 addetti di cui 350 occupati nella stessa unità
produttiva. Anche per queste Commissioni la nuova normativa stabilisce
che vi parteciperanno i rappresentanti dei sindacati territoriali
congiuntamente alle Rsu.
Schema di accordo
sul salario (a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)
1. Rientro
della 13^ nel calcolo del TFR dal 1° gennaio 2000
2. Trasformazione
degli scatti di anzianità in cifra fissa e loro rivalutazione media
di lire 1.666 dal 1° gennaio 2001
3. Aumento medio dei
minimi tabellari di lire 85.000 di cui:
43.000 dal 1° luglio 1999
42.000 dal 1° aprile 2000
4. Una tantum di lire
120.000 aggiuntiva alla indennità media di vacanza contrattuale
già percepita (lire 28.600 circa)
5. Innalzamento della
contribuzione a Cometa dall’1% all’1,20% e del versamento del
Tfr dal 18% al 40%, a partire dal 1° gennaio 2000.
Nota: in fase di
stesura del contratto verranno predisposte le tabelle con gli
aumenti parametrati per livello ed i relativi conglobamenti.
Proposta
conclusiva presentata dal ministro del Lavoro a Fim Fiom Uilm e
Federmeccanica l’8 giugno 1999 sul tema dell’orario (a cura
di Fim Fiom Uilm Nazionali)
- Flessibilità
-
Programmazione
dell'orario plurisettimanale per stagionalità di prodotto e per
cause atmosferiche nell'installazione/montaggio.
Orario settimanale
massimo di 46/48 ore: 48 per i giornalieri; 48 con esclusione del
2° turno, oppure 46 con 2° turno, per i turnisti. Le modalità di
attuazione e di implementazione dell'orario plurisettimanale sono
concordate in azienda dalle Rsu.
Monte ore di
flessibilità: 64 ore annue.
Maggiorazione
salariale oltre le 40 ore: 10% dal lunedì al venerdì, 15% al
sabato.
Straordinario
Aziende con più di
200 addetti: aumento del tetto annuo di 50 ore (da 150 a 200) con
franchigia di 32 ore; le restanti (oltre le 32 ore) vanno in Banca
ore al 100%.
Aziende con meno di
200 addetti: aumento del tetto annuo di 50 ore (da 200 a 250) con
franchigia di 80 ore; le restanti (oltre le 80 ore) vanno in Banca
ore al 100%. Così anche per gli altri casi, in cui il Ccnl
prevedeva un tetto annuo di 210 ore, che passano a 260.
Riduzione d’orario
Smonetizzazione
di 16 ore (delle 20 ore monetizzate) per tutti i turnisti, di cui 8
dal 1° gennaio 2000 e 8 dal 1° gennaio 2001.
Riduzione d'orario
aggiuntiva di 8 ore per i turnisti di notte, sabato e domenica
(aziende con 15 turni e oltre), con assorbimento dei soli accordi
aziendali, dal 1° gennaio 2002.
Per la siderurgia, 8
ore di riduzione aggiuntiva monetizzata per tutti i turnisti dal 1°
gennaio 2000.
Utilizzo
delle 104 ore derivanti dalle riduzioni di orario già acquisite e
dalle festività soppresse.
Su
questo punto le parti hanno raggiunto al ministero del Lavoro la
seguente intesa:
- Unificazione delle
104 ore in un unico conto, che dà diritto a 13 giornate di riposo
in un anno.
- Utilizzo: riposi
collettivi fino a 6 giornate/anno; riposi individuali per almeno 7
giornate/anno, scelti dal lavoratore in base alle regole seguenti:
a)
diritto al riposo senza vincoli derivanti da esigenze
tecnico-organizzative aziendali, fino ad un massimo di assenze
contemporanee per questo specifico motivo pari al 5% della forza lavoro,
con preavviso di 15/20 giorni;
b)
diritto al riposo in caso di richiesta con preavviso inferiore a quello
del punto a), compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative
aziendali, fino ad un massimo di assenze contemporanee dell'8,5/11,5%;
c)
diritto al riposo anche con breve preavviso nei casi di lutti familiari
e malattie certificate di figli e genitori.
- Le 104 ore verranno
accantonate in un apposito conto a disposizione del lavoratore
fino ai 2 anni successivi a quello della loro maturazione. Alla
scadenza dei 2 anni, il lavoratore potrà richiedere il pagamento
delle ore non utilizzate.
-
- Armonizzazione
Intersind (testo contrattuale definito al ministero del Lavoro)
-
- Federmeccanica, per
conto delle aziende che hanno ad essa conferito mandato, e
Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, tenuto conto dello scioglimento
dell'Intersind e della conseguente cessazione di efficacia del
Ccnl 9 luglio 1994 da detta Associazione stipulato, fermo restando
il riconoscimento dell'una tantum, concordano di prorogare
l'efficacia del citato Contratto nazionale di lavoro fino al 30
giugno 1999.
- Conseguentemente,
Fim, Fiom e Uilm prendono atto che le suddette aziende, a partire
dal 1° luglio 1999, applicheranno integralmente il Ccnl per
l'industria metalmeccanica privata e della installazione di
impianti.
-
- Il ministro del
Lavoro e della Previdenza sociale invita Federmeccanica, per conto
delle aziende che hanno ad essa conferito mandato, e Fim-Cisl,
Fiom-Cgil e Uilm-Uil a definire tra loro, entro il 16 luglio 1999,
le modalità di raccordo tra le diverse normative contrattuali
tenendo conto dei lavori di studio e approfondimento svolti tra le
parti negli ultimi mesi, nonché dei documenti elaborati su cui si
è già registrata un'intesa sulla struttura e sui temi trattati.
-
Disciplina
speciale-Parte prima, Art. 27-Trasferte
(testo contrattuale definito al ministero del Lavoro)
- Trattamento
economico di trasferta
-
- 1) Ai
lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede,
dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono
stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti,
compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di
risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute
nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai
pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva
anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano
attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della
sede aziendale e/o di assunzione.
- Le parti confermano
che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo
continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante
per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
- Premesso che gli
incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione
del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per
cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e
delle sue quote è pari a:
- Misura
dell'indennità
|
- dal 1°
luglio 1999
|
- dal 1°
gennaio 2000
|
- Trasferta
intera
|
- 59.450
|
- 60.350
|
- Quota per il
pasto meridiano o serale
|
- 19.185
|
- 19.320
|
- Quota per il
pernottamento
|
- 21.080
|
- 21.710
|
-
- E' possibile
sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con
un rimborso a piè di lista pari agli importi di cui sopra
maggiorati del 15 per cento.
-
- (Omissis)
- Nota a verbale
-
- Le parti si
attiveranno entro il 31 ottobre 1999 per l'istituzione di un
tavolo di confronto per l'esame dell'evoluzione della
legislazione, anche fiscale e contributiva, che abbia riflessi per
le aziende di installazione, manutenzione e gestione di impianti
al fine di giungere entro il 30 settembre 2000 ad un adeguamento
delle normative concordate comprese quelle contenute nel presente
articolo, nonché per l'esame della Legge 3 ottobre 1987, n. 398,
sulle materie inerenti i lavoratori italiani nei Paesi
extracomunitari.
- Inoltre, le parti
si attiveranno nei confronti degli Organi istituzionali e degli
Enti competenti per rappresentare e discutere i problemi inerenti
le aziende di installazione, manutenzione e costruzione di
impianti termici e di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici,
telefonici, di sistemi di sicurezza ed affini, con particolare
riguardo ai temi specifici del settore impiantistico.
-
- Aspettativa (testo
contrattuale definito al ministero del Lavoro)
-
- 1. Abbassamento
da 10 a 7 anni di anzianità aziendale del limite per poter
richiedere il periodo di aspettativa in caso di attività di
volontariato, lavori di cura e studio. Per quanto riguarda la cura
dei bambini fino a sette anni l'anzianità aziendale richiesta sarà
di quattro anni.
- Aspettativa
(commento a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)
-
- La richiesta in
piattaforma era di abbassare da 10 a 5 anni l’anzianità
aziendale necessaria per chiedere un periodo di aspettativa per
attività di volontariato, lavori di cura e studio e a 1 anno per
accudire i figli fino al settimo anno, in sintonia con il ddl sui
congedi parentali. Abbiamo ottenuto un sensibile miglioramento
della normativa stabilendo i tetti rispettivamente a 7 e 4 anni,
mantenendo per la cura dei figli piccoli una differenziazione
importante collegata alla possibile giovane età dei genitori.
-
- Volontariato
(testo contrattuale definito al ministero del Lavoro)
1.
Esplicazione nel contratto nazionale dell'art. 17 della Legge 266/91.
- Volontariato
(commento a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)
L’articolo di legge
cui si fa riferimento riguarda l’impegno a facilitare la
conciliazione dei turni di lavoro con attività di volontariato.
Lavoro interinale
(testo contrattuale definito al ministero del Lavoro)
Fermo restando quanto
previsto dall'Accordo interconfederale 16 aprile 1998 si conviene
quanto segue:
1. Sono considerate
qualifiche di esiguo contenuto professionale, ai sensi e per gli
effetti del quarto comma dell'art. 1 Legge n.196 del 1997, quelle
corrispondenti ai profili contrattuali non rientranti, in
applicazione dei criteri stabiliti dall'Accordo interconfederale 31
gennaio 1995 sui contratti di formazione e lavoro, tra le
professionalità intermedie.
A decorrere dal 1°
gennaio 2000, per le professionalità corrispondenti alle figure
inquadrate nella seconda categoria contrattuale con passaggio in
terza categoria in base ai criteri contrattuali di mobilità
professionale, l'inquadramento ed il trattamento retributivo
applicabile al prestatore di lavoro temporaneo è quello riferito
alla terza categoria contrattuale.
2. Nel secondo
livello di contrattazione, così come definito dal Ccnl in
applicazione del protocollo 23 luglio 1993, sono stabilite modalità
e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori
temporanei delle erogazioni economiche connesse al Premio di
risultato.
3. Le percentuali di
utilizzo dei lavoratori interinali non potranno eccedere la media
dell'8%, calcolata su quattro mesi, ovvero su cinque mesi nei
territori di cui all'Ob. 1 della U.E., dei lavoratori occupati
dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
In alternativa è
consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro
temporaneo sino a cinque prestatori di lavoro temporaneo, purché
non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato in atto nell'impresa.
4. La direzione
comunica preventivamente, di norma cinque giorni prima, alla
rappresentanza sindacale unitaria il numero dei lavoratori
interinali, la qualifica, le modalità e la durata dell'utilizzo, ed
i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate
ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione è
fornita entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto di
fornitura.
5. Secondo quanto
disposto dall'art. 7 secondo comma, della Legge 196/97, ai
lavoratori interinali è riconosciuto il diritto a partecipare alle
assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
6. Le clausole sopra
concordate decorreranno dal 1° luglio 1999, salvo la specifica
decorrenza di cui al punto 1 e si intendono aggiuntive alla
disciplina dell'Accordo interconfederale 16 aprile 1998 ed insieme a
quest'ultima costituiscono la nuova disciplina a valere per il
settore metalmeccanico, fermo restando quanto disposto dal
successivo punto 7.
7. Le parti, nel
prendere atto della natura sperimentale della Legge 24 giugno 1997,
n.196, concordano, si da ora, di adeguare la presente normativa
contrattuale alle eventuali modifiche legislative che interverranno
anche in caso di rinvio della legge alla contrattazione collettiva.
Lavoro interinale
(commento a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)
L’accordo
regola per la categoria gli aspetti demandati dalla legge sul lavoro
interinale alla contrattazione avendo come riferimento necessario l’accordo
interconfederale del 16 aprile 1998 che ha sostituito in via sussidiaria
l’intesa di categoria.
1.
L’accordo interconfederale esclude dal lavoro interinale le qualifiche
di esiguo contenuto professionale definite dall'accordo sui Cfl del ’95.
Poiché lì sono comprese le qualifiche di secondo livello che hanno per
il nostro contratto una mobilità professionale al terzo livello dopo un
certo periodo di tempo, Federmeccanica ha fino ad oggi assunto anche al
secondo livello. Qui viene definito che a quelle qualifiche per il
lavoro interinale viene riconosciuto il terzo livello, che quindi
diventa il livello minimo di inserimento per i lavoratori a interim, a
partire dal 1° gennaio 2000.
2.
Si chiarisce quanto è già definito per legge, e cioè che il secondo
livello di contrattazione dovrà stabilire modalità e criteri per
corrispondere ai lavoratori interinali il premio di risultato. Questa
norma è molto importante perché è l’unico momento di contrattazione
previsto in azienda per il lavoro interinale, anzi poiché la legge dice
che il salario di secondo livello va erogato, senza questo passaggio
dove esiste il salario collegato al secondo livello i contratti di
lavoro interinale possono essere considerati non attivabili.
3.
Percentuali: si introduce una differenziazione per il Sud che però è
molto limitata e riguarda solo i tempi di calcolo. Infatti, pur non
modificando la percentuale dell’8% prevista dall’accordo
interconfederale, si allunga da 3 a 4 mesi e da 3 a 5 nel Sud il periodo
di riferimento entro cui la media può essere calcolata.
4.
Vengono meglio definiti i diritti di informazione alle Rsu sull’attivazione
di rapporti di lavoro interinali, definendo una comunicazione di norma
preventiva di 5 giorni e arricchendo la comunicazione, prima limitata
solo al numero e ai motivi, ora comprensiva anche della qualifica,
modalità e durata del ricorso al lavoro temporaneo. Sono fatte salve
naturalmente le altre modalità di informazione già previste nell’accordo
interconfederale.
5. Viene
esplicitato il diritto dei lavoratori interinali a partecipare alle
assemblee del personale dell’impresa utilizzatrice. Questa norma è
utile anche ai fini di una maggiore sensibilizzazione rispetto alla
presenza di questo nuovo tipo di lavoratori non dipendenti nell’impresa.
- Tempo
determinato (testo contrattuale definito al ministero del Lavoro)
1. Le imprese, in
caso di assunzioni a tempo indeterminato, prenderanno in
considerazione in via prioritaria, a parità di mansioni, i
lavoratori già assunti per due volte con rapporto di lavoro a tempo
determinato il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso dei dodici
mesi precedenti.
Tempo determinato
(commento a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)
Questa norma risponde
alla richiesta della piattaforma stabilendo una sorta di diritto di
precedenza per i lavoratori già assunti per due volte con contratti
a termine, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato per le
stesse mansioni. In questo modo si vuole dare un segnale verso la
stabilità dei rapporti di lavoro in ingresso.
Part-time (testo
contrattuale definito al ministero del Lavoro)
1. L'impresa,
nell'ambito della percentuale del 2%, valuterà positivamente, in
funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta
di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori,
coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza
alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o
portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di
riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli
fino al compimento dei sette anni.
Nel caso di
valutazione negativa da parte dell'impresa in relazione alla
infungibilità o allo scostamento dalla percentuale del 2%, sarà
svolto un confronto con le Rsu per individuare una idonea soluzione.
2. Nelle ipotesi che
non rientrano nei casi di cui al punto 1) e fino ad un massimo
complessivo del 4%, l'accettazione della richiesta del lavoratore di
avvalersi del part-time sarà valutata dall'impresa in relazione
alle esigenze tecnico organizzative. L'azienda, su richiesta delle
Rsu, informerà le medesime sui motivi del diniego della richiesta
avanzata dal lavoratore.
3. Nei casi di nuove
assunzioni a tempo parziale per contratti a tempo indeterminato,
l'azienda potrà effettuare variazioni della sola dislocazione
temporale dell'orario di lavoro già definito acquisendo di volta in
volta ed in forma scritta il consenso del lavoratore con congruo
preavviso. La disponibilità a tale variabilità dell’orario a
tempo parziale sarà inserita nella lettera di assunzione e
espressamente accettata dal lavoratore. In ogni caso il lavoratore
ha diritto di optare per una distribuzione di orari non flessibili,
fatto salvo un congruo preavviso al datore di lavoro.
Nelle aree di cui
all'Ob. 1 della U.E. la presente norma si applica anche ai contratti a
tempo determinato.
Part-time
(commento a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)
- I punti 1 e 2
rispondono in modo articolato alla proposta contenuta nella
piattaforma di rendere certo l’accoglimento della
- richiesta di
passaggio da tempo pieno al part-time, fino a ora a totale
discrezione delle imprese con un tetto massimo del 2%.
- Il punto 1 infatti
individua una casistica collegata a lavori di cura per cui le
imprese si impegnano a accogliere le richieste; nel caso in cui si
presentassero ostacoli per la difficoltà a sostituire qualifiche
particolari o per il superamento del tetto del 2% , è previsto un
confronto con le Rsu finalizzato a dare risposta positiva. Questa
norma contiene tre innovazioni di rilievo: stabilisce l’esigibilità
del diritto anche se non in modo automatico; afferma anche in
questa materia il ruolo delle Rsu; introduce nella casistica la
parità fra famiglia legale e famiglia di fatto e anticipa la
norma del ddl sui congedi parentali facendo riferimento alla cura
di bambini fino a sette anni.
- Il punto 2
arricchisce la norma che già era presente nel contratto relativa
a richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time a
discrezione dell’impresa, ma insieme al punto 1 raddoppia la
percentuale di riferimento e per le motivazioni che vanno oltre la
casistica individuata, introduce l’informazione alle Rsu nel
caso di non accoglimento e quindi la necessità da parte dell’azienda
di motivare il rifiuto, costituendo la premessa per un confronto.
- Il punto 3
introduce una novità sul part-time per le nuove assunzioni
collegata anche ai recenti orientamenti espressi dal ministero del
Lavoro in tema di incentivazione al part-time e di interpretazione
della norma sugli orari variabili per questo rapporto di lavoro.
La richiesta delle imprese era di stabilire nel contratto
nazionale la possibilità di variazioni nella distribuzione dell’orario
di lavoro a quantità immutata acquisendo al momento dell’assunzione
la disponibilità del lavoratore.
- La soluzione
adottata prevede la possibilità di variare gli orari già
definiti, ma anche la necessità di acquisire ogni volta che l’azienda
fa la richiesta il consenso scritto del lavoratore con congruo
anticipo e il diritto comunque di ritirare in via definitiva
questa disponibilità. Ciò salvaguarda la natura del rapporto di
lavoro part-time che ha come elemento centrale il diritto
individuale del lavoratore con un orario ridotto al rispetto delle
esigenze personali che lo hanno portato a accedere a quel regime
di orario, insieme al diritto per il lavoratore part-time di poter
avere due lavori contemporaneamente.
- Volendo incentivare
occupazione stabile, abbiamo limitato questa norma alle assunzioni
a tempo indeterminato e solo per il Sud anche a tempo determinato.
La differenziazione, voluta anche dal ministero del Lavoro, non
deroga in alcun modo per il Sud rispetto alla normativa esistente.
Infatti il part-time normalmente può essere sia a tempo pieno che
a termine. In questo secondo caso naturalmente le assunzioni sono
comunque dentro la percentuale già esistente per il tempo
determinato.
- Per quanto riguarda
tutti gli altri aspetti come ad esempio il diritto di precedenza
nel caso di assunzioni a tempo pieno o i regimi di orario
contrattualmente previsti, vale quanto già stabilito dal Ccnl sul
part-time.
-
- Norma
transitoria, contratti di inserimento (testo contrattuale definito al
ministero del Lavoro)
- 1. Ad integrazione
del punto 10 dell'Accordo interconfederale del 18 dicembre 1988, e
successive modificazioni, si conviene quanto segue:
- in attesa
dell'evoluzione normativa in materia di contratti di formazione e
lavoro, i lavoratori non occupati di età compresa tra i 25 e 29
anni possono anche essere assunti con contratto di inserimento
nell'ambito della percentuale prevista dal citato Accordo
interconfederale.
- Ai suddetti
lavoratori verrà applicato quanto previsto al punto relativo al
tempo determinato.
-
- Norma transitoria,
contratti di inserimento (commento a cura di Fim Fiom Uilm
Nazionali)
- Rappresenta una
soluzione alla situazione di vuoto che si è creata con la messa
in mora da parte della Comunità europea dei Cfl oltre i 25 anni,
come norma transitoria valida solo fino alle nuove disposizioni
normative che sono attese entro l’anno.
- Il riferimento sono
i contratti di inserimento previsti dall’accordo
interconfederale del 1988 che stabiliscono una percentuale di
contratti a termine per una durata dai 4 mesi all’anno per i
soggetti esclusi dai Cfl per limiti di età o qualifiche. La norma
transitoria abbassa questo limite a 25 anni, sempre dentro la
percentuale già prevista e stabilisce per questi lavoratori la
stessa precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato
definita per i contratti a tempo determinato.
-
- Malattia (testo
contrattuale definito al ministero del Lavoro)
-
- 1. Dal 1° ottobre
1999 il prolungamento del periodo di comporto viene riconosciuto
automaticamente al lavoratore che alla scadenza del comporto breve
abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre
mesi.
- 2. Dal 1° gennaio
2000, su richiesta del lavoratore, l'impresa per un massimo di due
volte nell'anno solare fornisce entro 20 giorni dalla richiesta le
informazioni necessarie alla esatta conoscenza della situazione
del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla
conservazione del posto di lavoro ed al trattamento economico dei
periodi di assenza per malattia e/o infortuni non sul lavoro.
- 3. Dal 1° ottobre
1999 le assenze determinate da patologie gravi che richiedono
terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella
prestazione lavorativa, che comunque non fanno venire meno la
capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel
tempo, consentiranno al lavoratore all'atto del superamento del
periodo di conservazione del posto di lavoro per poter fruire
dell'aspettativa prolungata, anche in maniera frazionata, in
rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui
sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni
che l'azienda medesima tratterà nel rispetto della Legge 675/96
(legge sulla privacy).
- 4. Per gli
infortuni verificatisi successivamente al 1° ottobre 1999 al
lavoratore assente per infortunio sul lavoro avvenuto in azienda
sarà garantita l'erogazione delle spettanze come avviene per le
assenze per malattia. Gli importi delle prestazioni di competenza
dell'ente vengono liquidate direttamente all'azienda, fatta salva
la nota a verbale dell'art. 18 - disciplina speciale - parte prima
del Ccnl. Per le imprese con meno di 100 dipendenti l'applicazione
della disposizione di cui al presente punto avverrà per gli
infortuni successivi al 1° gennaio 2000.
Malattia (commento a
cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)
1.
Passaggio da comporto breve a prolungato
- Dal 1° ottobre
99 il prolungamento del periodo di comporto (garanzia del posto di
lavoro) viene riconosciuto autonomamente al lavoratore che alla
scadenza del comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi
pari o superiore a tre mesi.
- Il prolungamento del
comporto allunga automaticamente i periodi del trattamento salariale
sulla base dell’anzianità aziendale.
2.
Informazioni
- Dal 1° gennaio del
2000 su richiesta del lavoratore, l’impresa per un massimo di
due volte nell’anno solare ed entro venti giorni, fornisce le
informazioni necessarie all’esatta conoscenza del cumulo di
eventuali assenze per malattia, in relazione alla garanzia del
posto di lavoro e dal trattamento economico dei periodi di
malattia.
3.
Terapie salvavita
Dal
1° ottobre 99 i lavoratori che hanno la necessità di avere terapie
salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione
lavorativa anche se intervallate nel tempo, hanno il diritto, all’atto
del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di
poter usufruire dell’aspettativa prolungata (18 mesi) anche in
maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici
necessari.
4.
Anticipo salariale per infortunio sul lavoro
- Dal 1° ottobre
99, al lavoratore assente per infortunio sul lavoro verificato in
azienda, sarà garantita da parte dell’azienda l’erogazione
delle spettanze salariali così come avviene già per la malattia.
Ai lavoratori delle aziende con meno di 100 dipendenti, tale diritto
decorre dal 1° gennaio 2000.
- Utile promemoria
sul periodo di comporto e i relativi trattamenti salariali per
malattia e infortuni non sul lavoro.
-
- Periodo
di comporto breve
|
- Anzianità
fino a 3 anni
|
- 6 mesi di
cui 2 al 100% e 4 mesi al 50%
|
- Anzianità
da 3 a 6 anni
|
- 9 mesi di
cui 3 al 100% e 6 mesi al 50%
|
- Anzianità
oltre 6 anni
|
- 12 mesi di
cui 4 al 100% e 8 mesi al 50%
|
- Si passa dal
comporto breve al comporto prolungato nei seguenti casi :
-
- - unica malattia
continuativa;
- - unica malattia
interrotta da una unica ripresa del lavoro di durata non superiore
a due mesi;
- - due periodi
continuativi di assenza per malattia ognuno pari o superiore a tre
mesi.
-
- Nel nuovo contratto
si aggiunge il caso indicato al punto 1.
- Trattamento
economico e periodi di maggior comporto
|
-
|
- Periodo di
maggior comporto
|
- retribuiti
al 100 %
|
- retribuiti
al 50 %
|
- Anzianità
da 0
- fino a 3
anni
|
- 6 mesi
diventano
- 9 mesi
|
- 3 mesi
|
- 6 mesi
|
- Anzianità
da 3 a
- 6 anni
|
- 9 mesi
diventano
- 13,5 mesi
|
- 4,5 mesi
|
- 9 mesi
|
- Anzianità
oltre 6 anni
|
- 12 mesi
diventano
- 18 mesi
|
- 6 mesi
|
- 12 mesi
|
- Problemi da
risolvere
- L’esternalizzazione
(come detto in precedenza) e l’articolo 29 del Ccnl (diritto
allo studio e formazione professionale), non sono stati risolti
nel corso della trattativa. Dovranno essere affrontati in sede di
stesura di contratto. Sulla formazione professionale è stato
elaborato da Fim, Fiom e Uilm un testo che contiene i seguenti
punti di diversità con Federmeccanica:
- Elevamento da 120 a
150 delle ore per la formazione professionale.
- Innalzamento del
tetto di assenza contemporanea dal 2 al 3% complessivo, nell’ambito
del quale garantire la percentuale minima dell’ 1% per la
partecipazione ai corsi per il diritto allo studio e per la
formazione professionale in caso di supero del monte ore triennale
previsto.
- La possibilità di
partecipare a corsi di formazione professionale nelle sedi
selezionate dalla Commissione territoriale di Fim, Fiom Uilm e
Federmeccanica tra quelle accreditate dalla Regione (art. 17 Legge
196/97). In attesa di tali accreditamenti resta in vigore la
precedente disciplina.
- Abbiamo già
risolto con Federmeccanica alcuni importanti problemi. Tra tutti
quello del mantenimento del diritto allo studio per i corsi per il
recupero dell’attuale scuola dell’obbligo e per l’alfabetizzazione
degli adulti, a cui si aggiunge la possibilità per i lavoratori
stranieri di partecipare a corsi di lingua italiana.
-
- Segreterie
Nazionali Fim Fiom Uilm
-
- Roma, 11 giugno
1999
Le segreterie
nazionali di Fim, Fiom e Uilm, insieme alle delegazioni alla
trattativa, valutano molto positivamente l’ipotesi di conclusione
della vertenza per il rinnovo del contratto.
Dopo otto mesi di
trattativa, sostenuta da un’ampia partecipazione agli scioperi
culminata nella grande manifestazione nazionale del 14 maggio, i
metalmeccanici e Cgil, Cisl e Uil hanno impedito ancora una volta
che prevalessero le spinte oltranziste di quella parte del padronato
che vuole abolire il contratto nazionale. Hanno vinto, invece, tutti
coloro che nel sindacato, nelle istituzioni e nelle fabbriche
credono alla partecipazione e difendono il sistema contrattuale
definito con il Protocollo del 23 luglio 1993.
Il ministro del
Lavoro, onorevole Bassolino, ha ben compreso tutto questo ed a nome
del Governo ha saputo orientare il negoziato verso una conclusione
utile non solo per la nostra categoria, ma per l’insieme del mondo
del lavoro. Infatti, la pretesa confindustriale di avere mano libera
sui processi aziendali e sull’uso della forza lavoro, avrebbe
fatto arretrare i principi di partecipazione che sono alla base del
Patto per il lavoro.
Il nuovo contratto,
pur con alcuni limiti che non devono essere nascosti, consegna ai
lavoratori ed alle Rsu un nuovo sistema di diritti e di poteri; con
essi vengono poste le basi per un moderno controllo sui processi di
cambiamento ed innovazione e per migliorare la condizione di lavoro.
Con il contratto infatti:
-
viene
ampliato il campo di applicazione a nuovi settori produttivi e di
servizio;
-
viene
consolidato il sistema delle relazioni industriali e vengono
assegnati importanti poteri di contrattazione alle Rsu;
-
viene
garantito un aumento salariale assai prossimo alle richieste
sindacali, consolidando il potere d’acquisto e recuperando la 13^
nel calcolo del Tfr;
-
è
migliorata la previdenza complementare con un incremento del
contributo a carico delle aziende;
è
stato affermato il principio della riduzione degli orari di lavoro per
i lavoratori turnisti più disagiati, contro la resistenza opposta
anche nelle ultime ore dal presidente di Confindustria, insieme alla
smonetizzazione di 16 ore di riduzione di orario per tutti i turnisti;
-
è
stato conquistato, soprattutto, il diritto al controllo effettivo
degli orari di fatto attraverso la contrattazione da parte delle Rsu
delle flessibilità (introdotte solo nei casi di stagionalità dei
prodotti);
-
è
stata garantita la piena utilizzazione delle 104 ore di riduzione di
orario già esistenti;
-
l’innalzamento
dei tetti di straordinario avviene a fronte dell’istituzione (per
la prima volta nel Ccnl) della Banca delle ore, ovvero del diritto
di ciascun lavoratore a trasformare in riposo la gran parte dello
straordinario prestato;
-
sono
state definite, infine, importanti normative che migliorano le
regole sulla malattia, il part-time, l’aspettativa, il tempo
determinato e l’interinale, ecc.
Un
contratto importante, dunque, approvato da tutta la delegazione alle
trattative con un voto unanime che conferma l’unità dei
metalmeccanici manifestata nel corso di tutta la lunga vertenza.
- Ora, tutti gli
iscritti al sindacato ed i lavoratori sono chiamati a discutere
ed approvare questa conclusione. Non è e non dev’essere un
atto formale, ma l’esercizio di un diritto democratico che
tenacemente vogliamo difendere. Il mandato degli iscritti per
concludere ed il successivo giudizio di tutti i lavoratori sul
contratto attraverso il referendum, che auspichiamo largamente
positivi, rappresentano gli atti sostanziali per la conclusione
della vertenza contrattuale.
- Le Segreterie
nazionali FIM FIOM UILM
-
- Roma, 9
giugno 1999
-
-
-
-
- FIM-CISL
FIOM-CGIL UILM-UIL
- Segreterie
nazionali
-
- Il documento
contiene gli schemi concordati tra FIM, FIOM, UILM e
FEDERMECCANICA su salario e orario e gli accordi realizzati su
alcune parti normative.
- Vi forniremo in
seguito i testi concordati sul campo di applicazione del
contratto, sul sistema di relazioni sindacali e sulla
flessibilità stagionale di prodotto.
- Rimane aperto il
problema della esternalizzazione e del diritto allo studio.
- La prossima
settimana è prevista la fase della stesura contrattuale.
-
- Segreterie
Nazionali
- Fim Fiom
Uilm
-
- Roma, 9 giugno
1999
-
- SCHEMA DI
ACCORDO SUL SALARIO
- 1. Rientro della
13^ nel calcolo del TFR dal 1° gennaio 2000
- 2. Trasformazione
degli scatti di anzianità in cifra fissa e loro rivalutazione
media di lire1.666 dal 1° gennaio 2001
- 3. Aumento medio
dei minimi tabellari di lire 85.000 di cui:
- 43.000 dal 1°
luglio 1999
- 42.000 dal 1°
aprile 2000
- 4. Una tantum di
lire 120.000 aggiuntiva alla indennità di vacanza contrattuale
già percepita
- 5. Innalzamento
della contribuzione a Cometa dall'1% all'1,20% e innalzamento del
versamento del Tfr dal 18% al 40%, a partire dal 1° gennaio 2000.
-
-
- CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DEI METALMECCANICI
- Proposta conclusiva
presentata dal ministro del Lavoro
- a Fim Fiom Uilm e
Federmeccanica l'8 giugno 1999
-
- FLESSIBILITA'
- Programmazione
dell'orario plurisettimanale per stagionalità di prodotto e per
cause atmosferiche nell'installazione/montaggio.
- Orario settimanale
massimo di 46/48 ore: 48 per i giornalieri; 48 con esclusione del
2° turno, oppure 46 con 2° turno, per i turnisti. Le modalità
di attuazione e di implementazione dell'orario plurisettimanale
sono concordate in azienda dalle Rsu.
- Monte ore di
flessibilità: 64 ore.
- Maggiorazione
salariale oltre le 40 ore: 10% dal lunedì al venerdì, 15% al
sabato.
-
- STRAORDINARIO
- Aziende con più di
200 addetti:
- aumento del tetto
annuo di 50 ore (da 150 a 200) con franchigia di 32 ore e per le
restanti (oltre le 32 ore) Banca ore al 100%.
- Aziende con meno di
200 addetti:
- aumento del tetto
annuo di 50 ore (da 200 a 250) con franchigia di 80 ore e per le
restanti (oltre le 80 ore) Banca ore al 100%. Così anche per gli
altri casi, in cui il Ccnl prevedeva un tetto annuo di 210 ore,
che passano a 260.
-
- RIDUZIONE
D'ORARIO
- Smonetizzazione di
16 ore (delle 20 ore monetizzate) per tutti i turnisti, di cui 8
dal 1° gennaio 2000 e 8 dal 1° gennaio 2001.
- Riduzione d'orario
aggiuntiva di 8 ore per i turnisti di notte, sabato e domenica
(aziende con 15 turni e oltre), con assorbimento dei soli accordi
aziendali, dal 1° gennaio 2002.
- Per la siderurgia,
8 ore di riduzione aggiuntiva monetizzata per tutti i turnisti dal
1° gennaio 2000.
- Sempre in tema di
orario, nei giorni precedenti le parti avevano raggiunto al
ministero del Lavoro l'intesa che segue.
-
- UTILIZZO DELLE
104 ORE DERIVANTI DALLE RIDUZIONI D'ORARIO GIA' ACQUISITE E DALLE
FESTIVITA' SOPPRESSE
- Unificazione delle
104 ore in un unico conto, che dà diritto a 13 giornate di riposo
in un anno.
- Utilizzo: riposi
collettivi fino a 6 giornate/anno; riposi individuali per almeno 7
giornate/anno, scelti dal lavoratore in base alle regole seguenti:
- a) diritto al
riposo senza vincoli derivanti da esigenze tecnico-organizzative
aziendali, fino ad un massimo di assenze contemporanee per questo
specifico motivo pari al 5% della forza lavoro, con preavviso di
15/20 giorni;
- b) diritto al
riposo in caso di richiesta con preavviso inferiore a quello del
punto a), compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative
aziendali, fino ad un massimo di assenze contemporanee
dell'8,5/11,5%;
- c) diritto al
riposo anche con breve preavviso nei casi di lutti familiari e
malattie certificate di figli e genitori.
- Le 104 ore verranno
accantonate in un apposito conto a disposizione del lavoratore
fino ai 2 anni successivi a quello della loro maturazione. Alla
scadenza dei 2 anni, il lavoratore potrà richiedere il pagamento
delle ore non utilizzate.
-
- ARMONIZZAZIONE
INTERSIND
- Federmeccanica, per
conto delle aziende che hanno ad essa conferito mandato, e
Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, tenuto conto dello scioglimento
dell'Intersind e della conseguente cessazione di efficacia del
Ccnl 9 luglio 1994 da detta Associazione stipulato, fermo restando
il riconoscimento dell'una tantum, concordano di prorogare
l'efficacia del citato Contratto nazionale di lavoro fino al 30
giugno 1999.
- Conseguentemente,
Fim, Fiom e Uilm prendono atto che le suddette aziende, a partire
dal 1° luglio 1999, applicheranno integralmente il Ccnl per
l'industria metalmeccanica privata e della installazione di
impianti.
- Il ministro del
Lavoro e della Previdenza sociale invita Federmeccanica, per conto
delle aziende che hanno ad essa conferito mandato, e Fim-Cisl,
Fiom-Cgil e Uilm-Uil a definire tra loro, entro il 16 luglio 1999,
le modalità di raccordo tra le diverse normative contrattuali
tenendo conto dei lavori di studio e approfondimento svolti tra le
parti negli ultimi mesi, nonché dei documenti elaborati su cui si
è già registrata un'intesa sulla struttura e sui temi trattati.
-
-
- DISCIPLINA
SPECIALE, PARTE PRIMA.
- Art. 27 -
Trasferte
-
- Trattamento
economico di trasferta
- I) Ai lavoratori
comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo
stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati
assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti,
compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo
di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute
nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai
pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva
anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano
attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della
sede aziendale e/o di assunzione.
- Le parti confermano
che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo
continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione
spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
- Premesso che gli
incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione
del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per
cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta
e delle sue quote è pari a:
- Misura
dell'indennità dal 1° luglio 1999 dal 1° gennaio 2000
- Trasferta intera
59.450 60.350
- Quota per il pasto
meridiano o serale 19.185 19.320
- Quota per il
pernottamento 21.080 21.710
- E' possibile
sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con
un rimborso a pié di lista pari agli importi di cui sopra
maggiorati del 15 per cento.
- -
Omissis -
-
- NOTA A VERBALE
- Le
parti si attiveranno entro il 31 ottobre 1999 per l'istituzione di
un tavolo di confronto per l'esame dell'evoluzione della
legislazione, anche fiscale e contributiva, che abbia riflessi per
le aziende di installazione, manutenzione e gestione di impianti
al fine di giungere entro il 30 settembre 2000 ad un adeguamento
delle normative concordate comprese quelle contenute nel presente
articolo, nonché per
l'esame della Legge 3 ottobre 1987, n. 398, sulle materie inerenti
i lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari.
- Inoltre, le parti
si attiveranno nei confronti degli Organi istituzionali e degli
Enti competenti per rappresentare e discutere i problemi inerenti
le aziende di installazione, manutenzione e costruzione di
impianti termici e di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici,
telefonici, di sistemi di sicurezza ed affini, con particolare
riguardo ai temi specifici del settore impiantistico.
-
- ASPETTATIVA
- 1. Abbassamento da
10 a 7 anni di anzianità aziendale del limite per poter
richiedere il periodo di aspettativa in caso di attività di
volontariato, lavori di cura e studio. Per quanto riguarda la cura
dei bambini fino a sette anni l'anzianità aziendale richiesta
sarà di quattro anni.
-
- VOLONTARIATO
- 1. Esplicazione del
contratto nazionale dell'art. 17 della Legge 266/91.
-
- LAVORO
INTERINALE
- Fermo restando
quanto previsto dall'Accordo interconfederale 16 aprile 1998 si
conviene quanto segue:
- 1. Sono considerate
qualifiche di esiguo contenuto professionale, ai sensi e per gli
effetti del quarto comma dell'art. 1 Legge n.196 del 1997, quelle
corrispondenti ai profili contrattuali non rientranti, in
applicazione dei criteri stabiliti dall'Accordo interconfederale
31 gennaio 1995 sui contratti di formazione e lavoro, tra le
professionalità intermedie.
- A decorrere dal 1°
gennaio 2000, per le professionalità corrispondenti alle figure
inquadrate nella seconda categoria contrattuale con passaggio in
terza categoria in base ai criteri contrattuali di mobilità
professionale, l'inquadramento ed il trattamento retributivo
applicabile al prestatore di lavoro temporaneo è quello riferito
alla terza categoria contrattuale.
- 2. Nel secondo
livello di contrattazione, così come definito dal Ccnl in
applicazione del protocollo 23 luglio 1993, sono stabilite
modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai
lavoratori temporanei delle erogazioni economiche connesse al
Premio di risultato.
- 3. Le percentuali
di utilizzo dei lavoratori interinali non potranno eccedere la
media dell'8%, calcolata su quattro mesi, ovvero su cinque mesi
nei territori di cui all'Ob 1 della U.E., dei lavoratori occupati
dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
- In alternativa è
consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro
temporaneo sino a cinque prestatori di lavoro temporaneo, purché
non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato in atto nell'impresa.
- 4. La direzione
comunica preventivamente, di norma cinque giorni prima, alla
rappresentanza sindacale unitaria il numero dei lavoratori
interinali, la qualifica, le modalità e la durata dell'utilizzo,
ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano
motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta
comunicazione è fornita entro i tre giorni successivi alla
stipula del contratto di fornitura.
- 5. Secondo quanto
disposto dall'art. 7 secondo comma, della Legge 196/97, ai
lavoratori interinali è riconosciuto il diritto a partecipare
alle assemblee del personale dipendente delle imprese
utilizzatrici.
- 6. Le clausole
sopra concordate decorreranno dal 1° luglio 1999, salvo la
specifica decorrenza di cui al punto 1 e si intendono aggiuntive
alla disciplina dell'Accordo interconfederale 16 aprile 1998 ed
insieme a quest'ultima costituiscono la nuova disciplina a valere
per il settore metalmeccanico, fermo restando quanto disposto dal
successivo punto 7.
- 7. Le parti, nel
prendere atto della natura sperimentale della Legge 24 giugno
1997, n.196, concordano, sin da ora, di adeguare la presente
normativa contrattuale alle eventuali modifiche legislative che
interverranno anche in caso di rinvio della legge alla
contrattazione collettiva.
-
- TEMPO
DETERMINATO
- 1. Le imprese, in
caso di assunzioni a tempo indeterminato, prenderanno in
considerazione in via prioritaria, a parità di mansioni, i
lavoratori già assunti per due volte con rapporto di lavoro a
tempo determinato il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso
dei dodici mesi precedenti.
-
- PART-TIME
- 1. L'impresa,
nell'ambito della percentuale del 2%, valuterà positivamente, in
funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la
richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale nei seguenti casi: necessità di assistere
genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari
conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza,
gravemente malati o portatori di handicap o che accedano a
programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
necessità di accudire i figli fino al compimento dei sette anni.
- Nel caso di
valutazione negativa da parte dell'impresa in relazione alla
infungibilità o allo scostamento dalla percentuale del 2%, sarà
svolto un confronto con le Rsu per individuare una idonea
soluzione.
- 2. Nelle ipotesi
che non rientrano nei casi di cui al punto 1) e fino ad un massimo
complessivo del 4%, l'accettazione della richiesta del lavoratore
di avvalersi del part-time sarà valutata dall'impresa in
relazione alle esigenze tecnico organizzative. L'azienda, su
richiesta delle Rsu, informerà le medesime sui motivi del diniego
della richiesta avanzata dal lavoratore.
- 3. Nei casi di
nuove assunzioni a tempo parziale per contratti a tempo
indeterminato, l'azienda ai fini della variazione della sola
dislocazione temporale dell'orario di lavoro già definito
acquisisce di volta in volta ed in forma scritta il consenso del
lavoratore con congruo preavviso. La disponibilità a tale
variabilità dell'orario a tempo parziale sarà inserita nella
lettera di assunzione ed espressamente accettata dal lavoratore.
In ogni caso il lavoratore ha diritto di optare per una
distribuzione di orari non flessibili, fatto salvo un congruo
preavviso al datore di lavoro.
- Nelle aree di cui
all'Ob. 1 della U.E. la presente norma si applica anche ai
contratti a tempo determinato.
-
- NORMA
TRANSITORIA, CONTRATTI DI INSERIMENTO
- 1. Ad integrazione
del punto 10 dell'Accordo interconfederale del 18 dicembre 1988, e
successive modificazioni, si conviene quanto segue:
- in attesa
dell'evoluzione normativa in materia di contratti di formazione e
lavoro, i lavoratori non occupati di età compresa tra i 25 e 29
anni possono anche essere assunti con contratto di inserimento
nell'ambito della percentuale prevista dal citato Accordo
interconfederale.
- Ai suddetti
lavoratori verrà applicato quanto previsto al punto relativo al
tempo determinato.
-
- MALATTIA
- 1. Dal 1° ottobre
1999 il prolungamento del periodo di comporto viene riconosciuto
automaticamente al lavoratore che alla scadenza del comporto breve
abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre
mesi.
- 2. Dal 1° gennaio
2000, su richiesta del lavoratore, l'impresa per un massimo di due
volte nell'anno solare fornisce entro 20 giorni dalla richiesta le
informazioni necessarie alla esatta conoscenza della situazione
del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla
conservazione del posto di lavoro ed al trattamento economico dei
periodi di assenza per malattia e/o infortuni non sul lavoro.
- 3. Dal 1° ottobre
1999 le assenze determinate da patologie gravi che richiedono
terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella
prestazione lavorativa, che comunque non fanno venire meno la
capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel
tempo, consentiranno al lavoratore all'atto del superamento del
periodo di conservazione del posto di lavoro per poter fruire
dell'aspettativa prolungata, anche in maniera frazionata, in
rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui
sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni
che l'azienda medesima tratterà nel rispetto della Legge 675/96
(legge sulla privacy).
- 4. Per gli
infortuni verificatisi successivamente al 1° ottobre 1999 al
lavoratore assente per infortunio sul lavoro avvenuto in azienda
sarà garantita l'erogazione delle spettanze come avviene per le
assenze per malattia. Gli importi delle prestazioni di competenza
dell'ente vengono liquidate direttamente all'azienda, fatta salva
la nota a verbale dell'art. 18 - disciplina speciale - parte prima
del Ccnl. Per le imprese con meno di 100 dipendenti l'applicazione
della disposizione di cui al presente punto avverrà per gli
infortuni successivi al 1° gennaio 2000.
-
-
-
-
-
- In merito alle
dichiarazioni di Fossa sulla vertenza dei metalmeccanici i
segretari nazionali della Fiom Damiano, Re David, Castano, Ferrara
e Mazzone, a nome di tutta la delegazione Fiom alle trattative,
hanno rilasciato la seguente dichiarazione:
-
- "Il Presidente
di Confindustria Giorgio Fossa non può pensare di poter dire quel
che vuole sulla vertenza dei metalmeccanici, come purtroppo sta
accadendo da tempo, senza trarne tutte le conseguenze."
- "La sua
odierna dichiarazione, secondo la quale il negoziato è bloccato
per responsabilità di un singolo sindacalista, sarebbe solo
ridicola se non si configurasse come un inaccettabile attacco
personalistico e indirizzato ad una delle organizzazioni sindacali
che stanno trattando.
- "Purtroppo
Fossa sta intervenendo nella vertenza senza la responsabilità
richiesta a chi guida una importante associazione di imprenditori.
- " I
metalmeccanici italiani, che sono persone mature e fin troppo
pazienti, non hanno ancora il contratto dopo otto mesi di
trattative solo perché Federmeccanica ha opposto argomenti
ideologici a richieste che lo stesso governo e tutte le
confederazioni hanno giudicato legittime e ragionevoli. In queste
ore il sostegno alle ragioni della vertenza è riconfermato dagli
scioperi che si stanno facendo e sono programmati in moltissime
aziende."
- " Fossa
farebbe molto meglio a misurare le dichiarazioni e ad adoperarsi
per far avere nelle prossime ore un buon contratto ai lavoratori
metalmeccanici."
-
-
- Roma, 7 giugno
1999
Documento
delegazioni Fim, Fiom, Uilm trattativa Ccnl Federmeccanica
A
tutte le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici
Le
delegazioni di Fim-Fiom-Uilm alla trattativa per il rinnovo del Ccnl
valutano che, grazie anche all'impegno di lotta profuso nei mesi scorsi
dalle lavoratrici e dai lavoratori metalmeccanici e alla piena riuscita
della manifestazione nazionale del 14 maggio, sia possibile una rapida
conclusione del negoziato. Ciò a condizione che siano confermati nelle
ipotesi conclusive i tre punti a partire dai quali il sindacato aveva
chiesto un intervento del Governo:
-
il
ruolo negoziale delle Rsu nella definizione dei regimi di orario e
di quello plurisettimanale;
-
il
rientro della 13° mensilità nel conteggio del Tfr;
-
una
proposta di riduzione dell'orario di lavoro coerente con
l'impostazione sindacale a favore dei turni disagiati e per
l'occupazione.
A tal
fine Fim-Fiom-Uilm chiederanno che il Governo presenti una proposta alle
parti che, a partire dal recepimento di queste tre fondamentali scelte,
determini le condizioni necessarie per un'ipotesi conclusiva.
I
miglioramenti già ottenuti nell'ipotesi di Prima parte del Ccnl
riguardanti i diritti di informazione e la formazione, e l'acquisizione
di un tavolo permanente per le politiche industriali e l'occupazione,
rappresentano un primo risultato incoraggiante.
Per
realizzare una positiva conclusione è però necessario acquisire
definitivamente, oltre ai diritti di informazione sui processi di
esternalizzazione, aumenti salariali in grado di difendere il potere di
acquisto, nuovi diritti di libertà individuale sulla formazione e l'uso
del tempo, maggior controllo e riduzione dell'orario di lavoro, conferma
del potere di contrattazione delle Rsu nei luoghi di lavoro.
Su
questi temi la trattativa ha già prodotto dei risultati che vanno
migliorati e consolidati.
Le
delegazioni di Fim-Fiom-Uilm confermano il percorso democratico per
l'approvazione del Ccnl che prevede la realizzazione di una
consultazione degli iscritti per il mandato a concludere e la votazione
referendaria di tutti i lavoratori che sarà realizzata dopo la sigla
della bozza di accordo.
Le
delegazioni di Fim-Fiom-Uilm ritengono che tutto ciò sia realizzabile
in tempi brevi mettendo in campo uno sforzo finale di impegno e di
responsabilità, a condizione che Federmeccanica abbandoni
definitivamente chiusure e atteggiamenti dilatori e che il Governo si
assuma una conclusiva responsabilità propositiva.
Le
delegazioni nazionali Fim-Fiom-Uilm
Roma,
30 maggio 1999
Convocazione
delegazioni unitarie
Roma,
27 maggio 1999
Care
compagne e compagni,
Vi
comunichiamo la convocazione delle delegazioni unitarie alle trattative
per i rinnovi dei Ccnl per il 28 maggio 1999 alle ore 11,00
presso il Ministero del Lavoro, Via Flavia, 6 salone II° piano - Roma.
Inoltre vi comunichiamo che, a termine della sessione di trattativa di
venerdì, si terrà la riunione unitaria delle delegazioni presso la
Sede Nazionale Corso Trieste, 36 - sulla prosecuzione del negoziato
così come da comunicato allegato.
Comunicato
Segreterie nazionali
- La
mattina del 26 maggio le Segreterie generali di Fim-Fiom-Uilm e
Cgil-Cisl-Uil hanno incontrato il Ministro del Lavoro Bassolino, che
ha loro riferito della disponiblità di Federmeccanica e
Confindustria a trattare su tutti i punti della piattaforma per il
rinnovo del Ccnl, emersa dall'incontro di lunedì 24 maggio.
- Il Ministro ha
conseguentemente proposto una ripresa del confronto tra le parti
nella giornata di venerdì con l'obiettivo di realizzare la fase
conclusiva del negoziato.
- I sindacati hanno
valutato positivamente quanto riferito dal Ministro e condiviso la
sua proposta, manifestando la ferma volontà di concludere.
- Pertanto è
convocata la delegazione alle trattative di Fim-Fiom-Uilm per
venerdì mattina presso il Ministero del Lavoro, prevedendo la
possibilità di una prosecuzione del negoziato anche per sabato e
domenica.
- Sono inoltre da
programmare per i primi giorni della successiva settimana riunioni
dei delegati e assemblee degli iscritti i cui scopi e modalità
verranno decisi dalla delegazione nei tre giorni di trattativa.
-
- Le Segreterie
Nazionali FIM-FIOM-UILM
-
- Roma, 26 maggio
1999
-
-
-
-
- Vi comunichiamo la
convocazione delle delegazioni unitarie per il rinnovo dei Ccnl.
La riunione si terrà il giorno martedì 25 maggio a partire
dalle ore 9,30 e per l'intera giornata a Roma presso la sede
nazionale, corso Trieste,36, per valutare lo stato della vertenza
contrattuale e il confronto in sede di governo e assumere le
decisioni conseguenti.
- Vi ricordiamo che
per il giorno dopo, 26 maggio, è previsto l'incontro convocato
dal Ministro del Lavoro con i Segretari generali delle
confederazioni e della Fim-Fiom-Uilm, come da allegato.
-
- Roma, 21 maggio
1999
-
- ALLEGATO
-
- Ministero del
lavoro
- e della Previdenza
Sociale
- Ufficio Stampa
- METALMECCANICI
- Dichiarazione
del Ministro del Lavoro, Antonio Bassolino
-
- "Lunedì
prossimo mi incontrerò con i responsabili di Confindustria e di
Federmeccanica.
- Per mercoledì 26
maggio è fissato l'incontro con i segretari generali delle
Confederazioni e dei sindacati dei metalmeccanici.
- Il nostro obiettivo
è di contribuire, con questi incontri, a rendere più vicine le
posizioni tra le parti, per poter poi andare, tutti insieme, ad
una fase conclusiva della vertenza".
-
- Roma, 19 maggio
1999
Comunicato
La
delegazione di Fim, Fiom, Uilm e Cgil, Cisl, Uil ha incontrato nella
mattina di martedì 18 il sottosegretario al Lavoro, Viviani, per
proseguire gli approfondimenti e i chiarimenti relativi al rinnovo del
Ccnl dei metalmeccanici.
I
sindacati giudicano utili i primi orientamenti espressi a nome del
Governo sulle tre questioni preliminari proposte: ruolo e titolarità
delle Rsu, riduzioni dell'orario di lavoro, computo della 13^ mensilità
sul Tfr.
Auspicando
che dall'incontro previsto nel pomeriggio tra Federmeccanica,
Confindustria e Ministero emergano le necessarie disponibilità
imprenditoriali, Fim, Fiom, Uilm e Cgil, Cisl, Uil insistono per una
continuazione del negoziato in tempi stretti a partire da un preciso e
definitivo orientamento del Governo.
Segreterie
Fim, Fiom, Uilm
Segreterie
Cgil, Cisl, Uil
Roma,
18 maggio 1999
Convocazione
delle delegazioni alle trattative
Care
compagne e compagni,
vi
comunichiamo la convocazione delle delegazioni alle trattative per i
rinnovi dei ccnl per il giorno 20 maggio alle ore 9,30 e per
l'intera giornata. La riunione si terrà a Roma in Cgil Nazionale, c.so
Italia, 25, per valutare lo stato della vertenza.
Fraterni
saluti.
Roma,
18 maggio 1999
-
-
-
Si è
svolto stamani, mercoledì 5 maggio, presso il ministero del Lavoro il
previsto confronto tra la delegazione ristretta di Fim, Fiom, Uilm e la
Federmeccanica nell’ambito del negoziato per il rinnovo del contratto.
- Nel corso della
riunione, preceduta da un incontro tra i segretari generali dei
sindacati metalmeccanici e quelli di Cgil, Cisl e Uil, si sono
nuovamente verificate le posizioni delle parti su tre questioni
che i leader di Fim, Fiom e Uilm hanno dichiarato della massima
rilevanza politica ai fini del proseguimento e di una rapida
conclusione del negoziato: riduzione d’orario, salario e ruolo
delle Rsu.
- Al termine della
discussione, registrato il permanere delle chiusure della
Federmeccanica già manifestatesi nelle precedenti sessioni di
trattativa, i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm hanno
confermato alle Confederazioni la necessità di un loro intervento
per promuovere il coinvolgimento diretto del Governo e della
Confindustria in una verifica che verterà sui nodi politici
evidenziati dai sindacati dei metalmeccanici, al fine di garantire
una rapida e positiva conclusione del negoziato. Tale verifica è
infatti fondamentale a fronte della sostanziale negazione da parte
di Federmeccanica e Confindustria del rapporto tra il contratto
dei metalmeccanici, e la sua conclusione, con il patto sociale
concertativo del 22 dicembre 1998.
- Nel pomeriggio
odierno, il ministro del Lavoro, Antonio Bassolino, ha convocato
per giovedì 6 maggio alle ore 18.00 presso il Ministero le
organizzazioni di categoria, la Confindustria e i sindacati
confederali Cgil, Cisl e Uil.
Roma, 5
maggio 1999
Dichiarazione
dei Segretari
generali di Fim, Fiom, Uilm
I
segretari generali della Fim, Giorgio Caprioli, della Fiom, Claudio
Sabattini, e della Uilm, Luigi Angeletti, smentiscono di aver dichiarato
il fallimento del negoziato con la Federmeccanica per il rinnovo del
contratto dei metalmeccanici. "La verifica politica con il
coinvolgimento diretto del Governo e della Confindustria, richiesta
quest’oggi dalle confederazioni Cgil, Cisl e Uil al ministro del
Lavoro, si è resa fondamentale - precisano i leader di Fim, Fiom, Uilm
- a fronte della sostanziale negazione da parte di Federmeccanica e
Confindustria del rapporto tra il contratto dei metalmeccanici, e la sua
conclusione, con il patto sociale concertativo del 22 dicembre
1998."
Roma,
5 maggio 1999
Convocazione
delegazione
La
delegazione alle trattative Federmeccanica si riunisce martedì 4 aprile
alle ore 15.00 nella sede nazionale Fim-Fiom-Uilm
Comunicato
delle Segreterie nazionali
Fim Fiom Uilm
Le
delegazioni di Fim, Fiom, Uilm si sono riunite nella serata di
mercoledì 28 aprile per valutare i tre giorni di trattativa appena
conclusi.
Sulla
Prima Parte del Ccnl (sistema di relazioni sindacali, diritti di
informazione e formazione professionale) si sono fatti passi avanti, ma
resta aperto un importante problema politico relativo al ruolo e alle
titolarità delle Rsu rispetto ai diritti di informazione e
partecipazione a livello aziendale. Ci sono inoltre ancora problemi sul
tema delle esternalizzazioni.
Molto
negativo è il giudizio sui due capitoli centrali del salario e dell’orario.
Sul
salario, la proposta di 60.000 lire al 4° livello - che devono
comprendere le richieste su scatti, reinserimento della tredicesima nel
Tfr e fondo di previdenza complementare – comporterebbe un aumento dei
minimi assolutamente insufficiente a tutelare i salari reali, come
previsto dall’accordo del luglio ’93, riconfermato nel patto di
Natale.
Sull’orario,
il testo proposto da Federmeccanica non è giudicato una base utile per
arrivare ad un accordo, in quanto riconferma le posizioni discusse nell’incontro
di lunedì 26 aprile:
- no ad
ogni riduzione di orario;
-
introduzione della totale flessibilità dell’orario, basata sull’assunzione
dell’orario medio come riferimento che sostituisce nei fatti l’orario
normale;
- la
conseguente applicabilità di un orario plurisettimanale senza accordo
con le Rsu e la negazione delle maggiorazioni in caso di superamento
delle 40 ore settimanali;
- l’aumento
degli straordinari;
- la
proposta di una Banca ore che funziona solo sugli straordinari da
aggiungere a quelli già previsti nell’attuale contratto (150, 200,
210 ore);
- la
"liberalizzazione" del lavoro al sabato;
- una
possibilità di utilizzo delle 104 ore comunque condizionata alle sole
esigenze aziendali e senza definitivo superamento della monetizzazione.
Nel
documento stesso non vengono minimamente prese in considerazione le
proposte fatte da Fim Fiom, Uilm sulle quali, prima della verifica del
patto di Natale, Federmeccanica si era impegnata a una valutazione che
ne cogliesse tutti i possibili esiti positivi.
Fim,
Fiom, Uilm ritengono pertanto necessario presentare a loro volta una
proposta scritta sull’orario, a conferma della loro volontà di
concludere positivamente e rapidamente il negoziato. Verificheranno
inoltre con Cgil, Cisl e Uil l’andamento della trattativa, in un
incontro previsto per giovedì 29 aprile e finalizzato alla possibile
decisione di comuni iniziative.
Fim,
Fiom, Uilm sollecitano i lavoratori alla massima partecipazione alle
iniziative di lotta già assunte e a mobilitarsi per la realizzazione
della manifestazione nazionale del 14 maggio.
Roma,
28 aprile 1999
-
-
-
E’
ripreso al ministero del Lavoro, lunedì 26 aprile, il negoziato tra
Federmeccanica e Fim, Fiom, Uilm per il rinnovo del Ccnl dei
metalmeccanici.
- Al tavolo
principale, dove si è discusso di orario al mattino e di salario
nel pomeriggio, si sono affiancate le due previste commissioni su
lavori atipici e malattia.
- Sull’orario,
Federmeccanica non ha mostrato alcun apprezzamento per le proposte
fatte dal sindacato. Anzi, ha di nuovo richiesto forme più ampie
di flessibilità, con due caratteristiche:
-
esigibilità
a livello aziendale, senza accordo sulle modalità con le Rsu;
-
nessuna
maggiorazione in caso di superamento delle 40 ore.
- Inoltre, permane
grande vaghezza su straordinario e banca delle ore.
- Nessun passo avanti
si è poi registrato in materia di salario. La Federmeccanica,
infatti, conferma l’offerta di 60.000 lire al 4° livello,
comprensive di tutti i costi contrattuali (cioè, assorbendo nella
cifra quanto da noi richiesto per modifica del regime degli
scatti, incidenza della tredicesima sul Tfr e previdenza
complementare).
- Le commissioni
insediatesi su part time, tempo determinato, lavoro interinale,
infortuni e malattia hanno soltanto iniziato a chiarire le
posizioni delle parti.
- La trattativa
proseguirà nel pomeriggio di martedì 27 aprile. Al tavolo
principale, si tornerà ad esaminare la Prima parte del contratto
sulla base di un nuovo documento che Federmeccanica si è
impegnata a consegnare a Fim, Fiom, Uilm nella stessa mattinata.
Anche il lavoro nelle commissioni riprenderà martedì pomeriggio.
- Fim Fiom, Uilm
confermano pertanto gli scioperi indetti e sollecitano i
lavoratori alla più ampia partecipazione alle iniziative di lotta
e a mobilitarsi per la preparazione della manifestazione nazionale
del 14 maggio.
Segreterie
nazionali Fim Fiom Uilm
Roma,
26 aprile 1999
- Oggi, 20
aprile 1999, si è svolto al ministero del Lavoro il
previsto incontro tra le delegazioni di Fim Fiom Uilm e
Federmeccanica Assistal nell’ambito della trattativa per il
rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici.
- Questo incontro è
stato preceduto da una riunione svoltasi a Roma, presso la sede
Flm, nel corso della giornata di ieri. In tale riunione le
delegazioni alle trattative e le Segreterie nazionali di Fim Fiom
e Uilm hanno discusso e definito le posizioni da esprimere a
Federmeccanica al tavolo della trattativa.
-
- PRIMA PARTE
- Riguardo alla prima
parte del contratto, il sindacato ha confermato la richiesta dei
diritti di informazione preventiva a livello aziendale con le Rsu
su esternalizzazione, appalti, cambi di proprietà e di estendere
i diritti di informazione aziendale sulla formazione
professionale. Ha inoltre ribadito la necessità che negli
osservatori aziendali si preveda una presenza congiunta di Rsu e
sindacati territoriali.
- A livello
territoriale, invece, è stata richiesta la permanenza del doppio
binario (diritti di informazione più osservatori) per l’intera
durata del quadriennio contrattuale 1999-2002.
- Al livello
nazionale, è stata poi valutata positivamente l’istituzione di
osservatori congiunti che assorbano prerogative e funzioni del
sistema dei diritti di informazione impegnando la Federmeccanica a
mettere a disposizione degli osservatori stessi anche informazioni
di esclusiva fonte aziendale.
- E’ stata anche
ribadita la necessità di concordare tra le parti la formazione
professionale dei lavoratori, in caso di corsi con finanziamenti
pubblici, e di approfondire le disponibilità della controparte
sulle commissioni aziendali di formazione.
- Fim Fiom Uilm hanno
inoltre richiesto che il contratto preveda l’insediamento di tre
commissioni nazionali su: normative per i quadri, telelavoro,
collaborazioni coordinate e continuative.
- Per la prossima
settimana, i sindacati hanno proposto l’attivazione di quattro
gruppi di lavoro sui seguenti temi: prima parte e formazione
professionale; lavoro interinale e part time; malattia e
infortunio; armonizzazione del Ccnl Intersind con quello
Federmeccanica.
-
- ORARIO DI
LAVORO
- Rispetto al
capitolo dell’orario di lavoro, Fim, Fiom e Uilm hanno
confermato la propria disponibilità ad orari plurisettimanali
solo nel caso di produzioni stagionali prevedibili ad inizio di
anno. Spetta al Ccnl stabilire le maggiorazioni salariali sopra le
40 ore settimanali, il tetto annuo di ore di flessibilità, i
livelli settimanali massimi e minimi di orario nei periodi di
flessibilità. Tutto ciò a condizione che a livello aziendale vi
sia l’accordo tra Rsu e azienda sulle modalità di applicazione.
- Per le fluttuazioni
congiunturali di mercato, va invece attivato il ricorso ad altri
strumenti già previsti dal Ccnl e disponibili sul mercato del
lavoro.
- Questo allo scopo
di disporre di una sperimentazione ampia in grado di rispondere
agli eventi che le aziende devono affrontare, con garanzie per i
lavoratori, attraverso i necessari accordi aziendali con le Rsu.
- La delegazione
sindacale ha ribadito la necessità di affrontare la discussione
sulla riduzione dell’orario di lavoro per gli addetti ai turni
disagiati proponendo come approccio il confronto fra i risultati
di maggiore occupazione e il maggior utilizzo degli impianti già
realizzato o da realizzare. Ha inoltre chiesto a Federmeccanica di
esplicitare per iscritto le proprie disponibilità rispetto alla
fruizione delle 104 ore di riduzione già esistenti e di precisare
ed approfondire le posizioni su straordinario e banca delle ore.
- La Federmeccanica
si è riservata di esprimere le sue risposte in occasione del
prossimo incontro.
- Nella parte finale
dell’odierna riunione, Federmeccanica ha ribadito che la
richiesta salariale, da riferire all'inflazione programmata, deve
essere comprensiva dell’intero costo del contratto e ha
nuovamente chiesto di rivedere la normativa relativa al secondo
livello di contrattazione, prevedendo premi salariali riferiti
principalmente al parametro della redditività e non a quelli
della qualità e della produttività.
- Dal canto suo, il
sindacato ha rifiutato questa impostazione.
- Le parti si sono
impegnate a iniziare un confronto serrato nella prossima settimana
a partire da un appuntamento fissato per lunedì 26 aprile
alle ore 10, sempre presso il ministero del Lavoro.
- Le Segreterie
nazionali di Fim, Fiom, Uilm valutano che la fase apertasi con le
proposte avanzate dal Sindacato, per puntare a una conclusione
positiva del contratto nei tempi più brevi possibili, debba
essere sostenuta da tutte le iniziative di lotta già indicate a
partire dall’utilizzo delle 8 ore di sciopero e dalla immediata
preparazione della manifestazione nazionale prevista per il 14
maggio.
- Le Segreterie
nazionali di Fim, Fiom, Uilm ritengono che proprio in questa fase
il blocco totale degli straordinari sia la forma di lotta
congruente con l’impostazione della piattaforma e decisiva per
raggiungere un accordo positivo per il contratto nazionale.
-
- Segreterie
nazionali Fim Fiom Uilm
Roma,
20 aprile 1999
Convocazione
riunione unitaria per
rinnovo Ccnl
lunedì
19 aprile a partire dalle ore 10.00
e per l'intera giornata presso la sede nazionale, c.so Trieste 36,
riunione unitaria delle delegazioni alle trattative per i rinnovi dei
ccnl, per fare il punto sull'andamento del confronto con la
Federmeccanica presso il Ministero del Lavoro, e assumere le decisioni
conseguenti.
Le
segreterie nazionali FIM-FIOM-UILM
Convocazione
delegazioni Fim, Fiom,Uilm
Le
delegazioni Fim, Fiom, Uilm sono convocate a Roma al Ministero del
Lavoro alle ore 16.00 del giorno 15 aprile.
Roma,
9 aprile 1999
-
Le
Segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm, congiuntamente alla
delegazione alla trattativa, hanno valutato negativamente il confronto
con la Federmeccanica svoltosi nelle giornate del 18 e 19 marzo.
- Hanno
conseguentemente ritenuto non esserci le condizioni per fissare la
data di un ulteriore incontro con la controparte e hanno
proclamato un ulteriore pacchetto di 6 ore di sciopero nella
categoria, da realizzare a partire dalle assemblee dei lavoratori
nei luoghi di lavoro.
- Questa fase di
mobilitazione si concluderà con un’assemblea nazionale dei
Delegati che si terrà a Bologna il 13 aprile p.v..
-
- Segreterie
nazionali Fim Fiom Uilm
Roma,
19 marzo 1999
Ccnl
Federmeccanica
La
trattativa per il rinnovo del Ccnl riprenderà il giorno 18 marzo 1999
proseguirà anche il 19 marzo 1999
Roma,
11 marzo 1999
-
- Comunicato
Stampa FIM-CISL
FIOM-CGIL UILM-UIL
-
- Hanno
avuto un ottimo risultato complessivo lo sciopero e le
manifestazioni di oggi 18 febbraio per il rinnovo del contratto
nazionale dei metalmeccanici.
- In
Piemonte, si sono tenute manifestazioni a Torino, con 2 cortei ed
oltre 20.000 lavoratori in piazza, a Ivrea, con 15.000 presenze, a
Novara con 4.000, e presidi ad Alessandria, Asti, Biella,
Borgosesia, Verbania e Vercelli. A Mirafiori e Rivalta, dove si
sono fermate le linee di montaggio, ha scioperato il 70% dei
lavoratori, l’80% alla Fiat Avio, alla Iveco, alla Marelli e
alla Pininfarina di San Giorgio. Il 90% è stato invece raggiunto
alla Pininfarina di Grugliasco, alla Teksid di Carmagnola, alla
Way Assauto di Asti e alla Fiat Ferroviaria di Savigliano, oltre l’80%
all’Alenia di Torino, l’85% all’Ilva di Novi Ligure e il 98%
alla Valeo di Cuneo. Nel gruppo Olivetti si sono registrate
percentuali tra l’80 e il 90%. Nel Canavese lo sciopero si è
esteso a tutte le categorie, a sostegno della vertenza della Op
Computers.
- In
Lombardia si sono tenute importanti manifestazioni. A Milano, di
fronte a 10.000 lavoratori, hanno parlato il segretario generale
della Fim, Giorgio Caprioli, e il sindacalista della Ig Metall,
Gerhard Zambelli. Buona in tutta l’area milanese la riuscita
dello sciopero, con punte dell’80% alla Abb Industrie, 95% all’Alcan
e alla Fratelli Pagani e del 98% alla Mamoli Rubinetterie. Oltre
3.000 metalmeccanici hanno sfilato per le vie di Bergamo, dove il
comizio conclusivo è stato tenuto dal segretario generale della
Uilm, Luigi Angeletti, e nelle cui aziende l’adesione allo
sciopero è stata mediamente dell’85%. Seimila in piazza anche a
Brescia: qui si sono registrate percentuali di astensione dal
lavoro superiori al 90%.
- A
Pordenone, con presidio alla Zanussi di Porcia, a Treviso, con
presidio alla Zanussi di Susegana, e a Venezia ha scioperato in
media l’80% dei lavoratori. Vivace manifestazione anche a
Padova.
- In
Liguria, la media regionale di adesione allo sciopero è stata
superiore all’80% e ha raggiunto il 100% alla Fincantieri di
Riva Trigoso. Si sono tenute manifestazioni a Genova (tre cortei),
a Savona e a La Spezia.
- A Bologna
si è registrata un’adesione allo sciopero del 90% e oltre 5.000
lavoratori hanno partecipato al corteo cittadino. Più di 4.000
metalmeccanici hanno manifestato a Reggio Emilia sotto la sede
della Confindustria, dove ha preso la parola Cesare Damiano,
segretario nazionale della Fiom. Folto corteo a Firenze, con 8.000
lavoratori a presidiare l’Unione industriale. Allo sciopero, che
in tutta la provincia ha raggiunto il 90%, hanno aderito anche i
lavoratori di 3 aziende in cui era stata bocciata la piattaforma
contrattuale. Manifestazione anche a Piombino. A Livorno si è
svolta un’assemblea cittadina.
- Anche a
Roma, dove Ericsson e Sielte hanno registrato il blocco totale
delle attività, il presidio si è svolto davanti all’Associazione
industriali. Buona l’adesione allo sciopero nelle province di
Rieti e Frosinone. Alla Fiat di Cassino le astensioni dal lavoro
hanno superato il 50% e hanno toccato il 60% nello stabilimento di
Termoli. Alla Sata di Melfi, invece, l’astensione ha raggiunto
il 65%. Al 100% si è scioperato nelle aziende del gruppo Fiat in
provincia di Bari, mentre all’Ilva di Taranto l’astensione è
stata del 60%.
- Singolare
iniziativa a Napoli, dove, dinanzi all’Unione industriale, il
"comizio" è stato tenuto dall’attrice Rosalia
Porcaro, in arte Veronica, che ha convogliato in Piazza dei
Martiri oltre un migliaio di lavoratori. In Campania, lo sciopero
ha registrato punte dell’85% negli stabilimenti Alenia, del 95%
all’Italtel di Caserta e del 99% alla Marelli di Avellino.
- Uffici
Stampa Fim, Fiom, Uilm
-
- Roma, 18
febbraio 1999
Segreterie
nazionali
FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UIL
Valutazione
sulla trattativa per il CCNL
FIM-FIOM-UILM
Nazionali hanno constatato che i numerosi incontri per la trattativa del
rinnovo del CCNL, realizzati a fine gennaio, non hanno prodotto
risultati apprezzabili.
Ciò è
dovuto in primo luogo alla scelta di Federmeccanica di non entrare nel
merito delle richieste presenti in piattaforma.
Un
bilancio nel merito degli incontri può essere fatto come segue:
1.Sui
diritti di informazione Federmeccanica propone la costituzione di
osservatori nazionali, provinciali e aziendali con compiti di analisi
confronto e verifica. Non vengono accolte importanti richieste sulle
esternalizzazioni e i comitati di consultazione aziendale. Vengono
cancellati da Federmeccanica i diritti di informazione. E’ accolta
la richiesta del tavolo per lo sviluppo industriale e l’occupazione,
che verrebbe inserito nell’osservatorio nazionale, senza la presenza
delle associazioni imprenditoriali di rappresentanza economica (FEDERACCIAI,
UCIMO ecc.).
2.
Sulla formazione Federmeccanica propone un sistema di commissioni (
nazionali e territoriali generalizzate) utile a collegare la categoria
alle istituzioni e alle nuove fonti di finanziamento della formazione.
Assolutamente insufficienti sono invece le disponibilità ad
affrontare questo tema in azienda con una logica informativa e
partecipativa. Sui diritti dei lavoratori ci sono disponibilità ( da
approfondire) sul miglioramento delle 150 ore.
3.
Sull’orario rimane netta la contrarietà a qualsiasi forma di
riduzione, la cui motivazione sta a metà strada tra una pregiudiziale
ideologica e una valutazione di costi. A fronte di generiche
disponibilità su banca ore, godimento effettivo delle riduzioni
esistenti e part-time, ci sono impegnative richieste della controparte
sul tema degli straordinari, della flessibilità plurisettimanale e
dell’orario giornaliero.
4. Sul
salario, Federmeccanica sostiene che nel 3% d’inflazione programmata
devono rientrare anche i costi di richieste sul salario indiretto
(previdenza integrativa, ripristino della tredicesima nel TFR). Non è
inoltre chiarito qual è secondo Federmeccanica la base di calcolo su
cui calcolare questo 3% onnicomprensivo.
5. Sul
secondo livello di contrattazione Federmeccanica chiede procedure di
controllo delle piattaforme sul premio di risultato, che peraltro
dovrebbe essere caratterizzato dalla variabilità totale e dal legame
prevalente alla redditività, contrariamente a quanto attualmente
previsto nell’art. 9 del contratto nazionale.
6. Su
una serie di altre importanti richieste riguardanti la malattia, l’inquadramento,
i congedi per volontariato o esigenze familiari, le trasferte, la
disponibilità è bassissima.
Il
bilancio del confronto è dunque negativo. FIM, FIOM e UILM Nazionali
ritengono perciò che, essendo terminato il periodo di moratoria , sia
giusto aprire una nuova fase in cui la ferma volontà di continuare la
trattativa al tavolo naturale va sostenuta da adeguate iniziative di
lotta.
FIM,
FIOM e UILM apprezzano e condividono la preoccupazione di importanti
attori politici e sociali, ma ritengono utile in questa fase una scelta
che incalzi la controparte con trattative e lotte, spingendola a un
approfondito confronto di merito, che non può essere ulteriormente
rifiutato, pena una insanabile contraddizione con la firma da parte di
Confindustria del patto di Natale, e il venir meno delle stesse
relazioni sindacali tra Federmeccanica e FIM-FIOM-UILM.
Le
Segreterie Nazionali
FIM-CISL
FIOM-CGIL UILM-UIL
Roma,
2 febbraio 1999 |