Trattativa Ccnl 1999

Federmeccanica: comunicato segreterie Fim-Fiom-Uilm. 1 luglio 1999

ExIntersind: convocazione strutture territoriali Fim Fiom Uilm. 28 giugno 1999

Convocazione delegazione unitaria. 25 giugno 1999

Concordata erogazione della "una tantum" 18 giugno 1999

Testi concordati e schede esplicative della ipotesi di conclusione del contratto.11 giugno 1999

Comunicato unitario delle segreterie nazionali sulla ipotesi di accordo.10 giugno 1999

Ipotesi di accordo Ccnl. 9 giugno 1999

Dichiarazione dei segretari nazionali della Fiom. 7 giugno 1999

Documento delegazioni Fim-Fiom-Uil.  30 maggio 1999

Convocazione delegazioni unitarie. 27 maggio 1999

Comunicato segreterie nazionali. 26 maggio 1999

Convocazione delegazioni unitarie. 21 maggio 1999

Comunicato (incontro con il governo). 19 maggio 1999

Convocazione delegazione. 18 maggio 1999

Comunicato Fim-Fiom-Uilm. 5 maggio 1999

Dichiarazione Fim-Fiom-Uilm sul contratto. 5 maggio 1999

Convocazione delegazione. 30 aprile 1999

Trattativa Federmeccanica. 28 aprile 1999

Trattativa Federmeccanica Fim-Fiom-Uilm. 26 aprile 1999

Trattativa Federmeccanica. 21 aprile 1999

Convocazione riunione unitaria per rinnovo Ccnl. 15 aprile 1999

Convocazione delegazioni Fim, Fiom, Uilm. 9 aprile 1999

Trattativa Federmeccanica. 19 marzo 1999

Trattativa Federmeccanica. 10 marzo 1999

Manifestazione nazionale rinnovo del cotratto. 18 febbraio 1999

Valutazione sulla trattativa. 2 febbraio 1999


 

Federmeccanica: Comunicato segreterie Fim-Fiom-Uilm

 
 
Mercoledì 30 giugno i Segretari generali di Fim, Fiom e Uilm si sono incontrati con il Presidente di Federmeccanica, Andrea Pininfarina, con il Direttore generale, Michele Figurati e con il vice-Direttore, Roberto Santarelli.
Nell’incontro sono stati risolti gli ultimi problemi aperti relativi al rinnovo del ccnl, riguardanti in particolare le modalità di utilizzo della banca delle ore.
E’ stato quindi comunemente definito un protocollo, che sarà firmato mercoledì 7 luglio.
Fim, Fiom e Uilm esprimono un giudizio positivo sull’esito del negoziato, frutto di un lungo confronto durante il quale le numerose difficoltà sono state superate grazie all’intervento positivo del ministero del Lavoro, ma anche grazie alla ferma volontà delle parti di raggiungere un’intesa.
L’ipotesi di accordo, che sarà sottoposta al referendum fra tutti i lavoratori metalmeccanici nei giorni 12, 13 e 14 luglio, oltre a realizzare l’obiettivo della tutela del salario reale, contiene numerose novità normative che prospettano l’inizio di una nuova stagione nelle relazioni sindacali del settore metalmeccanico.
In particolare:

- l’introduzione di un nuovo sistema di Osservatori congiunti (nazionale, territoriali e aziendali) e il miglioramento dei diritti di informazione aziendali offrono nuovi strumenti di partecipazione e sedi utili a intervenire sulla politica industriale e lo sviluppo delle aree ad alta disoccupazione;

- la definizione del sistema di Commissioni formazione (nazionale, territoriali e aziendali) consente alle parti di intervenire positivamente, con capacità di proposta e progettazione, su un terreno fondamentale per offrire più opportunità ai lavoratori e migliorare la competitività delle imprese in termini di innovazione e qualità;

- la ridefinizione degli articoli su orario di lavoro e straordinari offre maggiori certezze e libertà ai lavoratori sull’uso del tempo, individua strumenti utili alla riduzione dell’orario effettivo e al suo controllo, introduce forme di flessibilità contrattata dell’orario di lavoro;

- si rilancia e si potenza lo strumento della previdenza integrativa;

- si acquisiscono nuovi diritti (aspettative, part time, tempo determinato) per lavoratori socialmente impegnati o con problemi familiari, migliorando anche le forme di flessibilità di ingresso al lavoro;

- si risolve definitivamente e positivamente, con la firma delle organizzazioni sindacali sulle piattaforme, il problema della titolarità contrattuale congiunta, tra sindacati firmatari e Rsu, della contrattazione di secondo livello;

- si migliorano le norme di tutela nel caso di malattia e infortunio.

Per questi motivi, Fim, Fiom e Uilm invitano tutti i lavoratori a partecipare al referendum del 12, 13 e 14 luglio esprimendo un voto favorevole all’ipotesi di accordo.
 
Segreterie nazionali Fim Fiom Uilm
 
Roma, 1 luglio 1999

 

ex Intersind: convocazione strutture territoriali Fim Fiom Uilm

 

Il giorno 6 luglio p.v. a Roma presso la FLM - Corso Trieste 36 - sono convocate le Strutture Territoriali FIM-FIOM-UILM che hanno sul proprio territorio la presenza di Aziende associate ex Intersind

Alle ore 10,00 si terranno riunioni di organizzazione, mentre alle ore 14,00 si svolgerà quella unitaria.

Ordine del Giorno: Armonizzazione del CCNL  ex Intersind al Contratto Federmeccanica.

Il giorno successivo, alle ore 14,00, è previsto l’incontro con Federmeccanica a livello di Segreteria Nazionale.


 

 

Vi informiamo che la riunione del Consiglio Generale Unitario già convocata per il giorno 28 giugno alle ore 9,30, si terrà nel primo pomeriggio e in ogni caso al termine della riunione della delegazione unitaria che è convocata per le ore 9,30 dello stesso giorno al Centro Congressi Frentani, via dei Frentani,3/a.
In quell'occasione saranno comunicati gli esiti della consultazione degli iscritti per il mandato.

Roma, 25 giugno 1999


 

Concordata erogazione della "una tantum"

 

Si sono concordate con Federmeccanica le modalità di erogazione della "una tantum".
Vi segnaliamo il fatto che l’erogazione avverrà nel corso del mese di luglio per i lavoratori in forza alla data dell’8 giugno 1999, ovvero ai lavoratori assunti successivamente a tale data ed entro il 14 giugno 1999, e che anche gli scioperi non hanno incidenza negativa sulla cifra di lire 120.000 lorde da erogare.
 
FIM FIOM UILM NAZIONALI
 
alleghiamo il testo
 
C.c.n.l. per l’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti – 8 giugno 1999
 
UNA TANTUM
 
Ai lavoratori in forza alla data dell’8 giugno 1999, ovvero ai lavoratori assunti successivamente a tale data ed entro il 14 giugno 1999, è corrisposto un importo forfettario di lire 120.000 lorde suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 1999. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
L’importo dell’una tantum, già comprensivo della quota parte dell’indennità di vacanza contrattuale relativa al periodo 1° - 8 giugno, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice civile, l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato nel corso del mese di luglio 1999, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all’atto della liquidazione delle competenze.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 1999, con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 1999 fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Roma, 18 giugno 1999

 


 

Testi concordati e schede esplicative della ipotesi di conclusione del contratto

 

Premessa

Il documento contiene le schede relative al Campo di applicazione del contratto ed al sistema di relazioni sindacali, gli schemi concordati tra FIM, FIOM, UILM e FEDERMECCANICA su salario e orario e gli accordi realizzati su alcune parti normative con i relativi commenti.
La prossima settimana è previsto l’avvio della fase della stesura contrattuale.
 
Campo di applicazione del contratto (commento a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)
 
Questa parte del Contratto è stata concordata ed ha una sua rilevanza poiché definisce le lavorazioni e le attività a cui si applica il contratto stesso. Le trasformazioni subite dal sistema industriale hanno determinato notevoli cambiamenti nel settore metalmeccanico insieme alla necessità di aggiornare ed estendere il Campo di applicazione. Questo aspetto deve essere valutato anche alla luce dei processi di terziarizzazione o di esternalizzazione, cioè di quei processi in cui avviene il decentramento e la cessione di una parte delle attività produttive ed, in alcuni casi, dei lavoratori in esse impegnati. Infatti, l'estensione e la modernizzazione del Campo di applicazione ottenuta in questo rinnovo del Contratto di lavoro, ha anche il significato di una maggiore garanzia, circa la continuità di applicazione del Ccnl dei metalmeccanici, per i lavoratori che cambiano rapporto di lavoro per effetto di tali processi. In tal senso sono state estese le possibilità di applicazione del Ccnl dei metalmeccanici a tutte quelle attività di servizio che si sono qualificate a lato dei processi produttivi e che abbiano interconnessioni di significativa rilevanza con il settore metalmeccanico.
 
Sistema di relazioni sindacali (commento a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)
 
Il capitolo del Sistema di relazioni sindacali è stato rafforzato in modo sostanziale con la riorganizzazione e il potenziamento della struttura degli Osservatori, delle Commissioni paritetiche e dei diritti d’informazione.
La parte relativa agli Osservatori è stata rafforzata a livello nazionale e territoriale, a cui si aggiunge, per la prima volta,  l’inserimento del livello aziendale:

- A livello nazionale l’Osservatorio è stato potenziato e ha assorbito i precedenti diritti d’informazione esistenti allo stesso livello.

- Si è stabilita la generalizzazione degli Osservatori a livello territoriale; i diritti d’informazione a livello territoriale riportati dal precedente Ccnl sono stati riconfermati per la vigenza del nuovo Ccnl e decadranno alla scadenza del medesimo.

- A livello aziendale sono stati introdotti gli Osservatori per le aziende di grandi dimensioni a cui partecipano congiuntamente i rappresentanti dei Sindacati territoriali e le Rsu.

Informazioni in sede aziendale
Sono stati migliorati i diritti d’informazione per le Rsu e i Sindacati territoriali introducendo nuovi diritti di informazione preventiva sui processi di esternalizzazione per le unità produttive sopra i 350 addetti (questo punto rimane ancora aperto perché Federmeccanica vorrebbe riconoscere questo diritto solamente nei casi in cui vi siano rilevanti effetti occupazionali; mentre come Organizzazioni sindacali richiediamo che tale diritto vi sia in ogni caso). Nel paragrafo "Investimenti, occupazione e altre attività indotte" è stato aggiunto il diritto all’informazione annuale per la Rsu sulla quantità e le tipologie occupazionali per gli stabilimenti con oltre 350 addetti. Inoltre sono state abbassate le soglie occupazionali (da 500 a 350 addetti) nelle quali si possono esigere gli altri diritti d’informazione relativi a miglioramenti ambientali e alle politiche della formazione aziendale. Anche per le informazioni in sede aziendale viene stabilito il principio della presenza congiunta dei sindacati terrritoriali e delle Rsu.
 
Commissioni paritetiche
Sono state riformate le norme relative alle Commissioni per la formazione professionale, organismi paritetici precedentemente esistenti a livello nazionale e sperimentalmente in alcune province. Nella nuova normativa viene riconfermato e rafforzato il livello nazionale e generalizzato il livello territoriale, che diventa il principale strumento di governo della formazione professionale, anche per quanto riguarda l’istituto dell’apprendistato. Inoltre sono state introdotte le Commissioni a livello aziendale per le aziende sopra i 2.000 addetti, di cui 350 occupati presso la stessa unità produttiva. La stessa logica si è applicata per la Commissione pari opportunità che è stata anch'essa introdotta a livello aziendale, sempre per le aziende sopra i 2.000 addetti di cui 350 occupati nella stessa unità produttiva. Anche per queste Commissioni la nuova normativa stabilisce che vi parteciperanno i rappresentanti dei sindacati territoriali congiuntamente alle Rsu.
 
Schema di accordo sul salario (a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)
 
1. Rientro della 13^ nel calcolo del TFR dal 1° gennaio 2000
2. Trasformazione degli scatti di anzianità in cifra fissa e loro rivalutazione media di lire 1.666 dal 1° gennaio 2001
3. Aumento medio dei minimi tabellari di lire 85.000 di cui:
    43.000 dal 1° luglio 1999
    42.000 dal 1° aprile 2000
4. Una tantum di lire 120.000 aggiuntiva alla indennità media di vacanza contrattuale già percepita (lire 28.600 circa)
5. Innalzamento della contribuzione a Cometa dall’1% all’1,20% e del versamento del Tfr dal 18% al 40%, a partire dal 1° gennaio 2000.
 
Nota: in fase di stesura del contratto verranno predisposte le tabelle con gli aumenti parametrati per livello ed i relativi conglobamenti.
 
Proposta conclusiva presentata dal ministro del Lavoro a Fim Fiom Uilm e Federmeccanica l’8 giugno 1999 sul tema dell’orario (a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)
Flessibilità
 
Programmazione dell'orario plurisettimanale per stagionalità di prodotto e per cause atmosferiche nell'installazione/montaggio.
Orario settimanale massimo di 46/48 ore: 48 per i giornalieri; 48 con esclusione del 2° turno, oppure 46 con 2° turno, per i turnisti. Le modalità di attuazione e di implementazione dell'orario plurisettimanale sono concordate in azienda dalle Rsu.
Monte ore di flessibilità: 64 ore annue.
Maggiorazione salariale oltre le 40 ore: 10% dal lunedì al venerdì, 15% al sabato.
 
Straordinario
 
Aziende con più di 200 addetti: aumento del tetto annuo di 50 ore (da 150 a 200) con franchigia di 32 ore; le restanti (oltre le 32 ore) vanno in Banca ore al 100%.
Aziende con meno di 200 addetti: aumento del tetto annuo di 50 ore (da 200 a 250) con franchigia di 80 ore; le restanti (oltre le 80 ore) vanno in Banca ore al 100%. Così anche per gli altri casi, in cui il Ccnl prevedeva un tetto annuo di 210 ore, che passano a 260.
 
Riduzione d’orario
 
Smonetizzazione di 16 ore (delle 20 ore monetizzate) per tutti i turnisti, di cui 8 dal 1° gennaio 2000 e 8 dal 1° gennaio 2001.
Riduzione d'orario aggiuntiva di 8 ore per i turnisti di notte, sabato e domenica (aziende con 15 turni e oltre), con assorbimento dei soli accordi aziendali, dal 1° gennaio 2002.
Per la siderurgia, 8 ore di riduzione aggiuntiva monetizzata per tutti i turnisti dal 1° gennaio 2000.

Utilizzo delle 104 ore derivanti dalle riduzioni di orario già acquisite e dalle festività soppresse.

Su questo punto le parti hanno raggiunto al ministero del Lavoro la seguente intesa:

Unificazione delle 104 ore in un unico conto, che dà diritto a 13 giornate di riposo in un anno.
Utilizzo: riposi collettivi fino a 6 giornate/anno; riposi individuali per almeno 7 giornate/anno, scelti dal lavoratore in base alle regole seguenti:

a) diritto al riposo senza vincoli derivanti da esigenze tecnico-organizzative aziendali, fino ad un massimo di assenze contemporanee per questo specifico motivo pari al 5% della forza lavoro, con preavviso di 15/20 giorni;

b) diritto al riposo in caso di richiesta con preavviso inferiore a quello del punto a), compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, fino ad un massimo di assenze contemporanee dell'8,5/11,5%;

c) diritto al riposo anche con breve preavviso nei casi di lutti familiari e malattie certificate di figli e genitori.

Le 104 ore verranno accantonate in un apposito conto a disposizione del lavoratore fino ai 2 anni successivi a quello della loro maturazione. Alla scadenza dei 2 anni, il lavoratore potrà richiedere il pagamento delle ore non utilizzate.
 
Armonizzazione Intersind (testo contrattuale definito al ministero del Lavoro)
 
Federmeccanica, per conto delle aziende che hanno ad essa conferito mandato, e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, tenuto conto dello scioglimento dell'Intersind e della conseguente cessazione di efficacia del Ccnl 9 luglio 1994 da detta Associazione stipulato, fermo restando il riconoscimento dell'una tantum, concordano di prorogare l'efficacia del citato Contratto nazionale di lavoro fino al 30 giugno 1999.
Conseguentemente, Fim, Fiom e Uilm prendono atto che le suddette aziende, a partire dal 1° luglio 1999, applicheranno integralmente il Ccnl per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.
 
Il ministro del Lavoro e della Previdenza sociale invita Federmeccanica, per conto delle aziende che hanno ad essa conferito mandato, e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil a definire tra loro, entro il 16 luglio 1999, le modalità di raccordo tra le diverse normative contrattuali tenendo conto dei lavori di studio e approfondimento svolti tra le parti negli ultimi mesi, nonché dei documenti elaborati su cui si è già registrata un'intesa sulla struttura e sui temi trattati.
 
Disciplina speciale-Parte prima, Art. 27-Trasferte  (testo contrattuale definito al ministero del Lavoro)
Trattamento economico di trasferta
 
1) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a:
Misura dell'indennità
dal 1° luglio 1999
dal 1° gennaio 2000
Trasferta intera
59.450
60.350
Quota per il pasto meridiano o serale
19.185
19.320
Quota per il pernottamento
21.080
21.710
 
E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso a piè di lista pari agli importi di cui sopra maggiorati del 15 per cento.

 

(Omissis)
Nota a verbale
 
Le parti si attiveranno entro il 31 ottobre 1999 per l'istituzione di un tavolo di confronto per l'esame dell'evoluzione della legislazione, anche fiscale e contributiva, che abbia riflessi per le aziende di installazione, manutenzione e gestione di impianti al fine di giungere entro il 30 settembre 2000 ad un adeguamento delle normative concordate comprese quelle contenute nel presente articolo, nonché per l'esame della Legge 3 ottobre 1987, n. 398, sulle materie inerenti i lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari.
Inoltre, le parti si attiveranno nei confronti degli Organi istituzionali e degli Enti competenti per rappresentare e discutere i problemi inerenti le aziende di installazione, manutenzione e costruzione di impianti termici e di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici, di sistemi di sicurezza ed affini, con particolare riguardo ai temi specifici del settore impiantistico.
 
Aspettativa (testo contrattuale definito al ministero del Lavoro)
 
1. Abbassamento da 10 a 7 anni di anzianità aziendale del limite per poter richiedere il periodo di aspettativa in caso di attività di volontariato, lavori di cura e studio. Per quanto riguarda la cura dei bambini fino a sette anni l'anzianità aziendale richiesta sarà di quattro anni.
Aspettativa (commento a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)
 
La richiesta in piattaforma era di abbassare da 10 a 5 anni l’anzianità aziendale necessaria per chiedere un periodo di aspettativa per attività di volontariato, lavori di cura e studio e a 1 anno per accudire i figli fino al settimo anno, in sintonia con il ddl sui congedi parentali. Abbiamo ottenuto un sensibile miglioramento della normativa stabilendo i tetti rispettivamente a 7 e 4 anni, mantenendo per la cura dei figli piccoli una differenziazione importante collegata alla possibile giovane età dei genitori.
 
Volontariato (testo contrattuale definito al ministero del Lavoro)

1. Esplicazione nel contratto nazionale dell'art. 17 della Legge 266/91.

Volontariato (commento a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)
 
L’articolo di legge cui si fa riferimento riguarda l’impegno a facilitare la conciliazione dei turni di lavoro con attività di volontariato.
 
Lavoro interinale (testo contrattuale definito al ministero del Lavoro)
 
Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 16 aprile 1998 si conviene quanto segue:
1. Sono considerate qualifiche di esiguo contenuto professionale, ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'art. 1 Legge n.196 del 1997, quelle corrispondenti ai profili contrattuali non rientranti, in applicazione dei criteri stabiliti dall'Accordo interconfederale 31 gennaio 1995 sui contratti di formazione e lavoro, tra le professionalità intermedie.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, per le professionalità corrispondenti alle figure inquadrate nella seconda categoria contrattuale con passaggio in terza categoria in base ai criteri contrattuali di mobilità professionale, l'inquadramento ed il trattamento retributivo applicabile al prestatore di lavoro temporaneo è quello riferito alla terza categoria contrattuale.
2. Nel secondo livello di contrattazione, così come definito dal Ccnl in applicazione del protocollo 23 luglio 1993, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche connesse al Premio di risultato.
3. Le percentuali di utilizzo dei lavoratori interinali non potranno eccedere la media dell'8%, calcolata su quattro mesi, ovvero su cinque mesi nei territori di cui all'Ob. 1 della U.E., dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a cinque prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
4. La direzione comunica preventivamente, di norma cinque giorni prima, alla rappresentanza sindacale unitaria il numero dei lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata dell'utilizzo, ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione è fornita entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
5. Secondo quanto disposto dall'art. 7 secondo comma, della Legge 196/97, ai lavoratori interinali è riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
6. Le clausole sopra concordate decorreranno dal 1° luglio 1999, salvo la specifica decorrenza di cui al punto 1 e si intendono aggiuntive alla disciplina dell'Accordo interconfederale 16 aprile 1998 ed insieme a quest'ultima costituiscono la nuova disciplina a valere per il settore metalmeccanico, fermo restando quanto disposto dal successivo punto 7.
7. Le parti, nel prendere atto della natura sperimentale della Legge 24 giugno 1997, n.196, concordano, si da ora, di adeguare la presente normativa contrattuale alle eventuali modifiche legislative che interverranno anche in caso di rinvio della legge alla contrattazione collettiva.
 
Lavoro interinale (commento a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)

L’accordo regola per la categoria gli aspetti demandati dalla legge sul lavoro interinale alla contrattazione avendo come riferimento necessario l’accordo interconfederale del 16 aprile 1998 che ha sostituito in via sussidiaria l’intesa di categoria.

1. L’accordo interconfederale esclude dal lavoro interinale le qualifiche di esiguo contenuto professionale definite dall'accordo sui Cfl del ’95. Poiché lì sono comprese le qualifiche di secondo livello che hanno per il nostro contratto una mobilità professionale al terzo livello dopo un certo periodo di tempo, Federmeccanica ha fino ad oggi assunto anche al secondo livello. Qui viene definito che a quelle qualifiche per il lavoro interinale viene riconosciuto il terzo livello, che quindi diventa il livello minimo di inserimento per i lavoratori a interim, a partire dal 1° gennaio 2000.

2. Si chiarisce quanto è già definito per legge, e cioè che il secondo livello di contrattazione dovrà stabilire modalità e criteri per corrispondere ai lavoratori interinali il premio di risultato. Questa norma è molto importante perché è l’unico momento di contrattazione previsto in azienda per il lavoro interinale, anzi poiché la legge dice che il salario di secondo livello va erogato, senza questo passaggio dove esiste il salario collegato al secondo livello i contratti di lavoro interinale possono essere considerati non attivabili.

3. Percentuali: si introduce una differenziazione per il Sud che però è molto limitata e riguarda solo i tempi di calcolo. Infatti, pur non modificando la percentuale dell’8% prevista dall’accordo interconfederale, si allunga da 3 a 4 mesi e da 3 a 5 nel Sud il periodo di riferimento entro cui la media può essere calcolata.

4. Vengono meglio definiti i diritti di informazione alle Rsu sull’attivazione di rapporti di lavoro interinali, definendo una comunicazione di norma preventiva di 5 giorni e arricchendo la comunicazione, prima limitata solo al numero e ai motivi, ora comprensiva anche della qualifica, modalità e durata del ricorso al lavoro temporaneo. Sono fatte salve naturalmente le altre modalità di informazione già previste nell’accordo interconfederale.

5. Viene esplicitato il diritto dei lavoratori interinali a partecipare alle assemblee del personale dell’impresa utilizzatrice. Questa norma è utile anche ai fini di una maggiore sensibilizzazione rispetto alla presenza di questo nuovo tipo di lavoratori non dipendenti nell’impresa.

Tempo determinato (testo contrattuale definito al ministero del Lavoro)
 
1. Le imprese, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, prenderanno in considerazione in via prioritaria, a parità di mansioni, i lavoratori già assunti per due volte con rapporto di lavoro a tempo determinato il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso dei dodici mesi precedenti.
 
Tempo determinato (commento a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)
 
Questa norma risponde alla richiesta della piattaforma stabilendo una sorta di diritto di precedenza per i lavoratori già assunti per due volte con contratti a termine, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni. In questo modo si vuole dare un segnale verso la stabilità dei rapporti di lavoro in ingresso.
 
Part-time (testo contrattuale definito al ministero del Lavoro)
 
1. L'impresa, nell'ambito della percentuale del 2%, valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei sette anni.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell'impresa in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalla percentuale del 2%, sarà svolto un confronto con le Rsu per individuare una idonea soluzione.
2. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi di cui al punto 1) e fino ad un massimo complessivo del 4%, l'accettazione della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time sarà valutata dall'impresa in relazione alle esigenze tecnico organizzative. L'azienda, su richiesta delle Rsu, informerà le medesime sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore.
3. Nei casi di nuove assunzioni a tempo parziale per contratti a tempo indeterminato, l'azienda potrà effettuare variazioni della sola dislocazione temporale dell'orario di lavoro già definito acquisendo di volta in volta ed in forma scritta il consenso del lavoratore con congruo preavviso. La disponibilità a tale variabilità dell’orario a tempo parziale sarà inserita nella lettera di assunzione e espressamente accettata dal lavoratore. In ogni caso il lavoratore ha diritto di optare per una distribuzione di orari non flessibili, fatto salvo un congruo preavviso al datore di lavoro.
Nelle aree di cui all'Ob. 1 della U.E. la presente norma si applica anche ai contratti a tempo determinato.

Part-time (commento a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)

I punti 1 e 2 rispondono in modo articolato alla proposta contenuta nella piattaforma di rendere certo l’accoglimento della
richiesta di passaggio da tempo pieno al part-time, fino a ora a totale discrezione delle imprese con un tetto massimo del 2%.
Il punto 1 infatti individua una casistica collegata a lavori di cura per cui le imprese si impegnano a accogliere le richieste; nel caso in cui si presentassero ostacoli per la difficoltà a sostituire qualifiche particolari o per il superamento del tetto del 2% , è previsto un confronto con le Rsu finalizzato a dare risposta positiva. Questa norma contiene tre innovazioni di rilievo: stabilisce l’esigibilità del diritto anche se non in modo automatico; afferma anche in questa materia il ruolo delle Rsu; introduce nella casistica la parità fra famiglia legale e famiglia di fatto e anticipa la norma del ddl sui congedi parentali facendo riferimento alla cura di bambini fino a sette anni.
Il punto 2 arricchisce la norma che già era presente nel contratto relativa a richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time a discrezione dell’impresa, ma insieme al punto 1 raddoppia la percentuale di riferimento e per le motivazioni che vanno oltre la casistica individuata, introduce l’informazione alle Rsu nel caso di non accoglimento e quindi la necessità da parte dell’azienda di motivare il rifiuto, costituendo la premessa per un confronto.
Il punto 3 introduce una novità sul part-time per le nuove assunzioni collegata anche ai recenti orientamenti espressi dal ministero del Lavoro in tema di incentivazione al part-time e di interpretazione della norma sugli orari variabili per questo rapporto di lavoro. La richiesta delle imprese era di stabilire nel contratto nazionale la possibilità di variazioni nella distribuzione dell’orario di lavoro a quantità immutata acquisendo al momento dell’assunzione la disponibilità del lavoratore.
La soluzione adottata prevede la possibilità di variare gli orari già definiti, ma anche la necessità di acquisire ogni volta che l’azienda fa la richiesta il consenso scritto del lavoratore con congruo anticipo e il diritto comunque di ritirare in via definitiva questa disponibilità. Ciò salvaguarda la natura del rapporto di lavoro part-time che ha come elemento centrale il diritto individuale del lavoratore con un orario ridotto al rispetto delle esigenze personali che lo hanno portato a accedere a quel regime di orario, insieme al diritto per il lavoratore part-time di poter avere due lavori contemporaneamente.
Volendo incentivare occupazione stabile, abbiamo limitato questa norma alle assunzioni a tempo indeterminato e solo per il Sud anche a tempo determinato. La differenziazione, voluta anche dal ministero del Lavoro, non deroga in alcun modo per il Sud rispetto alla normativa esistente. Infatti il part-time normalmente può essere sia a tempo pieno che a termine. In questo secondo caso naturalmente le assunzioni sono comunque dentro la percentuale già esistente per il tempo determinato.
Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti come ad esempio il diritto di precedenza nel caso di assunzioni a tempo pieno o i regimi di orario contrattualmente previsti, vale quanto già stabilito dal Ccnl sul part-time.
 
Norma transitoria, contratti di inserimento (testo contrattuale definito al ministero del Lavoro)
1. Ad integrazione del punto 10 dell'Accordo interconfederale del 18 dicembre 1988, e successive modificazioni, si conviene quanto segue:
in attesa dell'evoluzione normativa in materia di contratti di formazione e lavoro, i lavoratori non occupati di età compresa tra i 25 e 29 anni possono anche essere assunti con contratto di inserimento nell'ambito della percentuale prevista dal citato Accordo interconfederale.
Ai suddetti lavoratori verrà applicato quanto previsto al punto relativo al tempo determinato.
 
Norma transitoria, contratti di inserimento (commento a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)
Rappresenta una soluzione alla situazione di vuoto che si è creata con la messa in mora da parte della Comunità europea dei Cfl oltre i 25 anni, come norma transitoria valida solo fino alle nuove disposizioni normative che sono attese entro l’anno.
Il riferimento sono i contratti di inserimento previsti dall’accordo interconfederale del 1988 che stabiliscono una percentuale di contratti a termine per una durata dai 4 mesi all’anno per i soggetti esclusi dai Cfl per limiti di età o qualifiche. La norma transitoria abbassa questo limite a 25 anni, sempre dentro la percentuale già prevista e stabilisce per questi lavoratori la stessa precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato definita per i contratti a tempo determinato.
 
Malattia (testo contrattuale definito al ministero del Lavoro)
 
1. Dal 1° ottobre 1999 il prolungamento del periodo di comporto viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi.
2. Dal 1° gennaio 2000, su richiesta del lavoratore, l'impresa per un massimo di due volte nell'anno solare fornisce entro 20 giorni dalla richiesta le informazioni necessarie alla esatta conoscenza della situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla conservazione del posto di lavoro ed al trattamento economico dei periodi di assenza per malattia e/o infortuni non sul lavoro.
3. Dal 1° ottobre 1999 le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venire meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro per poter fruire dell'aspettativa prolungata, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni che l'azienda medesima tratterà nel rispetto della Legge 675/96 (legge sulla privacy).
4. Per gli infortuni verificatisi successivamente al 1° ottobre 1999 al lavoratore assente per infortunio sul lavoro avvenuto in azienda sarà garantita l'erogazione delle spettanze come avviene per le assenze per malattia. Gli importi delle prestazioni di competenza dell'ente vengono liquidate direttamente all'azienda, fatta salva la nota a verbale dell'art. 18 - disciplina speciale - parte prima del Ccnl. Per le imprese con meno di 100 dipendenti l'applicazione della disposizione di cui al presente punto avverrà per gli infortuni successivi al 1° gennaio 2000.
 
Malattia (commento a cura di Fim Fiom Uilm Nazionali)

1. Passaggio da comporto breve a prolungato

Dal 1° ottobre 99 il prolungamento del periodo di comporto (garanzia del posto di lavoro) viene riconosciuto autonomamente al lavoratore che alla scadenza del comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi.
Il prolungamento del comporto allunga automaticamente i periodi del trattamento salariale sulla base dell’anzianità aziendale.

2. Informazioni

Dal 1° gennaio del 2000 su richiesta del lavoratore, l’impresa per un massimo di due volte nell’anno solare ed entro venti giorni, fornisce le informazioni necessarie all’esatta conoscenza del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla garanzia del posto di lavoro e dal trattamento economico dei periodi di malattia.

3. Terapie salvavita

Dal 1° ottobre 99 i lavoratori che hanno la necessità di avere terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, hanno il diritto, all’atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter usufruire dell’aspettativa prolungata (18 mesi) anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari.

4. Anticipo salariale per infortunio sul lavoro

Dal 1° ottobre 99, al lavoratore assente per infortunio sul lavoro verificato in azienda, sarà garantita da parte dell’azienda l’erogazione delle spettanze salariali così come avviene già per la malattia. Ai lavoratori delle aziende con meno di 100 dipendenti, tale diritto decorre dal 1° gennaio 2000.
Utile promemoria sul periodo di comporto e i relativi trattamenti salariali per malattia e infortuni non sul lavoro.
 
Periodo di comporto breve
Anzianità fino a 3 anni
6 mesi di cui 2 al 100% e 4 mesi al 50%
Anzianità da 3 a 6 anni
9 mesi di cui 3 al 100% e 6 mesi al 50%
Anzianità oltre 6 anni
12 mesi di cui 4 al 100% e 8 mesi al 50%
Si passa dal comporto breve al comporto prolungato nei seguenti casi :
 
- unica malattia continuativa;
- unica malattia interrotta da una unica ripresa del lavoro di durata non superiore a due mesi;
- due periodi continuativi di assenza per malattia ognuno pari o superiore a tre mesi.
 
Nel nuovo contratto si aggiunge il caso indicato al punto 1.
Trattamento economico e periodi di maggior comporto
 
Periodo di maggior comporto
retribuiti al 100 %
retribuiti al 50 %
Anzianità da 0
fino a 3 anni
6 mesi diventano
9 mesi
3 mesi
6 mesi
Anzianità da 3 a
6 anni
9 mesi diventano
13,5 mesi
4,5 mesi
9 mesi
Anzianità oltre 6 anni
12 mesi diventano
18 mesi
6 mesi
12 mesi
Problemi da risolvere
L’esternalizzazione (come detto in precedenza) e l’articolo 29 del Ccnl (diritto allo studio e formazione professionale), non sono stati risolti nel corso della trattativa. Dovranno essere affrontati in sede di stesura di contratto. Sulla formazione professionale è stato elaborato da Fim, Fiom e Uilm un testo che contiene i seguenti punti di diversità con Federmeccanica:
Elevamento da 120 a 150 delle ore per la formazione professionale.
Innalzamento del tetto di assenza contemporanea dal 2 al 3% complessivo, nell’ambito del quale garantire la percentuale minima dell’ 1% per la partecipazione ai corsi per il diritto allo studio e per la formazione professionale in caso di supero del monte ore triennale previsto.
La possibilità di partecipare a corsi di formazione professionale nelle sedi selezionate dalla Commissione territoriale di Fim, Fiom Uilm e Federmeccanica tra quelle accreditate dalla Regione (art. 17 Legge 196/97). In attesa di tali accreditamenti resta in vigore la precedente disciplina.
Abbiamo già risolto con Federmeccanica alcuni importanti problemi. Tra tutti quello del mantenimento del diritto allo studio per i corsi per il recupero dell’attuale scuola dell’obbligo e per l’alfabetizzazione degli adulti, a cui si aggiunge la possibilità per i lavoratori stranieri di partecipare a corsi di lingua italiana.
 
Segreterie Nazionali Fim Fiom Uilm
 
Roma, 11 giugno 1999

 
 
Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm, insieme alle delegazioni alla trattativa, valutano molto positivamente l’ipotesi di conclusione della vertenza per il rinnovo del contratto.
Dopo otto mesi di trattativa, sostenuta da un’ampia partecipazione agli scioperi culminata nella grande manifestazione nazionale del 14 maggio, i metalmeccanici e Cgil, Cisl e Uil hanno impedito ancora una volta che prevalessero le spinte oltranziste di quella parte del padronato che vuole abolire il contratto nazionale. Hanno vinto, invece, tutti coloro che nel sindacato, nelle istituzioni e nelle fabbriche credono alla partecipazione e difendono il sistema contrattuale definito con il Protocollo del 23 luglio 1993.
Il ministro del Lavoro, onorevole Bassolino, ha ben compreso tutto questo ed a nome del Governo ha saputo orientare il negoziato verso una conclusione utile non solo per la nostra categoria, ma per l’insieme del mondo del lavoro. Infatti, la pretesa confindustriale di avere mano libera sui processi aziendali e sull’uso della forza lavoro, avrebbe fatto arretrare i principi di partecipazione che sono alla base del Patto per il lavoro.
Il nuovo contratto, pur con alcuni limiti che non devono essere nascosti, consegna ai lavoratori ed alle Rsu un nuovo sistema di diritti e di poteri; con essi vengono poste le basi per un moderno controllo sui processi di cambiamento ed innovazione e per migliorare la condizione di lavoro. Con il contratto infatti:
  • viene ampliato il campo di applicazione a nuovi settori produttivi e di servizio;

  • viene consolidato il sistema delle relazioni industriali e vengono assegnati importanti poteri di contrattazione alle Rsu;

  • viene garantito un aumento salariale assai prossimo alle richieste sindacali, consolidando il potere d’acquisto e recuperando la 13^ nel calcolo del Tfr;

  • è migliorata la previdenza complementare con un incremento del contributo a carico delle aziende;

  • è stato affermato il principio della riduzione degli orari di lavoro per i lavoratori turnisti più disagiati, contro la resistenza opposta anche nelle ultime ore dal presidente di Confindustria, insieme alla smonetizzazione di 16 ore di riduzione di orario per tutti i turnisti;

  • è stato conquistato, soprattutto, il diritto al controllo effettivo degli orari di fatto attraverso la contrattazione da parte delle Rsu delle flessibilità (introdotte solo nei casi di stagionalità dei prodotti);

  • è stata garantita la piena utilizzazione delle 104 ore di riduzione di orario già esistenti;

  • l’innalzamento dei tetti di straordinario avviene a fronte dell’istituzione (per la prima volta nel Ccnl) della Banca delle ore, ovvero del diritto di ciascun lavoratore a trasformare in riposo la gran parte dello straordinario prestato;

  • sono state definite, infine, importanti normative che migliorano le regole sulla malattia, il part-time, l’aspettativa, il tempo determinato e l’interinale, ecc.

Un contratto importante, dunque, approvato da tutta la delegazione alle trattative con un voto unanime che conferma l’unità dei metalmeccanici manifestata nel corso di tutta la lunga vertenza.

Ora, tutti gli iscritti al sindacato ed i lavoratori sono chiamati a discutere ed approvare questa conclusione. Non è e non dev’essere un atto formale, ma l’esercizio di un diritto democratico che tenacemente vogliamo difendere. Il mandato degli iscritti per concludere ed il successivo giudizio di tutti i lavoratori sul contratto attraverso il referendum, che auspichiamo largamente positivi, rappresentano gli atti sostanziali per la conclusione della vertenza contrattuale.
Le Segreterie nazionali FIM FIOM UILM
 
Roma, 9 giugno 1999

 
 
 
 
FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UIL
Segreterie nazionali
 
Il documento contiene gli schemi concordati tra FIM, FIOM, UILM e FEDERMECCANICA su salario e orario e gli accordi realizzati su alcune parti normative.
Vi forniremo in seguito i testi concordati sul campo di applicazione del contratto, sul sistema di relazioni sindacali e sulla flessibilità stagionale di prodotto.
Rimane aperto il problema della esternalizzazione e del diritto allo studio.
La prossima settimana è prevista la fase della stesura contrattuale.

 

Segreterie Nazionali
Fim Fiom Uilm

 

Roma, 9 giugno 1999
 
SCHEMA DI ACCORDO SUL SALARIO
1. Rientro della 13^ nel calcolo del TFR dal 1° gennaio 2000
2. Trasformazione degli scatti di anzianità in cifra fissa e loro rivalutazione media di lire1.666 dal 1° gennaio 2001
3. Aumento medio dei minimi tabellari di lire 85.000 di cui:
43.000 dal 1° luglio 1999
42.000 dal 1° aprile 2000
4. Una tantum di lire 120.000 aggiuntiva alla indennità di vacanza contrattuale già percepita
5. Innalzamento della contribuzione a Cometa dall'1% all'1,20% e innalzamento del versamento del Tfr dal 18% al 40%, a partire dal 1° gennaio 2000.
 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI METALMECCANICI
Proposta conclusiva presentata dal ministro del Lavoro
a Fim Fiom Uilm e Federmeccanica l'8 giugno 1999
 
FLESSIBILITA'
Programmazione dell'orario plurisettimanale per stagionalità di prodotto e per cause atmosferiche nell'installazione/montaggio.
Orario settimanale massimo di 46/48 ore: 48 per i giornalieri; 48 con esclusione del 2° turno, oppure 46 con 2° turno, per i turnisti. Le modalità di attuazione e di implementazione dell'orario plurisettimanale sono concordate in azienda dalle Rsu.
Monte ore di flessibilità: 64 ore.
Maggiorazione salariale oltre le 40 ore: 10% dal lunedì al venerdì, 15% al sabato.
 
STRAORDINARIO
Aziende con più di 200 addetti:
aumento del tetto annuo di 50 ore (da 150 a 200) con franchigia di 32 ore e per le restanti (oltre le 32 ore) Banca ore al 100%.
Aziende con meno di 200 addetti:
aumento del tetto annuo di 50 ore (da 200 a 250) con franchigia di 80 ore e per le restanti (oltre le 80 ore) Banca ore al 100%. Così anche per gli altri casi, in cui il Ccnl prevedeva un tetto annuo di 210 ore, che passano a 260.
 
RIDUZIONE D'ORARIO
Smonetizzazione di 16 ore (delle 20 ore monetizzate) per tutti i turnisti, di cui 8 dal 1° gennaio 2000 e 8 dal 1° gennaio 2001.
Riduzione d'orario aggiuntiva di 8 ore per i turnisti di notte, sabato e domenica (aziende con 15 turni e oltre), con assorbimento dei soli accordi aziendali, dal 1° gennaio 2002.
Per la siderurgia, 8 ore di riduzione aggiuntiva monetizzata per tutti i turnisti dal 1° gennaio 2000.
Sempre in tema di orario, nei giorni precedenti le parti avevano raggiunto al ministero del Lavoro l'intesa che segue.
 
UTILIZZO DELLE 104 ORE DERIVANTI DALLE RIDUZIONI D'ORARIO GIA' ACQUISITE E DALLE FESTIVITA' SOPPRESSE
Unificazione delle 104 ore in un unico conto, che dà diritto a 13 giornate di riposo in un anno.
Utilizzo: riposi collettivi fino a 6 giornate/anno; riposi individuali per almeno 7 giornate/anno, scelti dal lavoratore in base alle regole seguenti:
a) diritto al riposo senza vincoli derivanti da esigenze tecnico-organizzative aziendali, fino ad un massimo di assenze contemporanee per questo specifico motivo pari al 5% della forza lavoro, con preavviso di 15/20 giorni;
b) diritto al riposo in caso di richiesta con preavviso inferiore a quello del punto a), compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, fino ad un massimo di assenze contemporanee dell'8,5/11,5%;
c) diritto al riposo anche con breve preavviso nei casi di lutti familiari e malattie certificate di figli e genitori.
Le 104 ore verranno accantonate in un apposito conto a disposizione del lavoratore fino ai 2 anni successivi a quello della loro maturazione. Alla scadenza dei 2 anni, il lavoratore potrà richiedere il pagamento delle ore non utilizzate.
 
ARMONIZZAZIONE INTERSIND
Federmeccanica, per conto delle aziende che hanno ad essa conferito mandato, e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, tenuto conto dello scioglimento dell'Intersind e della conseguente cessazione di efficacia del Ccnl 9 luglio 1994 da detta Associazione stipulato, fermo restando il riconoscimento dell'una tantum, concordano di prorogare l'efficacia del citato Contratto nazionale di lavoro fino al 30 giugno 1999.
Conseguentemente, Fim, Fiom e Uilm prendono atto che le suddette aziende, a partire dal 1° luglio 1999, applicheranno integralmente il Ccnl per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.
Il ministro del Lavoro e della Previdenza sociale invita Federmeccanica, per conto delle aziende che hanno ad essa conferito mandato, e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil a definire tra loro, entro il 16 luglio 1999, le modalità di raccordo tra le diverse normative contrattuali tenendo conto dei lavori di studio e approfondimento svolti tra le parti negli ultimi mesi, nonché dei documenti elaborati su cui si è già registrata un'intesa sulla struttura e sui temi trattati.
 
 
DISCIPLINA SPECIALE, PARTE PRIMA.
Art. 27 - Trasferte
 
Trattamento economico di trasferta
I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a:
Misura dell'indennità dal 1° luglio 1999 dal 1° gennaio 2000
Trasferta intera 59.450 60.350
Quota per il pasto meridiano o serale 19.185 19.320
Quota per il pernottamento 21.080 21.710
E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso a pié di lista pari agli importi di cui sopra maggiorati del 15 per cento.
- Omissis -
 
NOTA A VERBALE
Le parti si attiveranno entro il 31 ottobre 1999 per l'istituzione di un tavolo di confronto per l'esame dell'evoluzione della legislazione, anche fiscale e contributiva, che abbia riflessi per le aziende di installazione, manutenzione e gestione di impianti al fine di giungere entro il 30 settembre 2000 ad un adeguamento delle normative concordate comprese quelle contenute nel presente articolo, nonché per l'esame della Legge 3 ottobre 1987, n. 398, sulle materie inerenti i lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari.
Inoltre, le parti si attiveranno nei confronti degli Organi istituzionali e degli Enti competenti per rappresentare e discutere i problemi inerenti le aziende di installazione, manutenzione e costruzione di impianti termici e di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici, di sistemi di sicurezza ed affini, con particolare riguardo ai temi specifici del settore impiantistico.
 
ASPETTATIVA
1. Abbassamento da 10 a 7 anni di anzianità aziendale del limite per poter richiedere il periodo di aspettativa in caso di attività di volontariato, lavori di cura e studio. Per quanto riguarda la cura dei bambini fino a sette anni l'anzianità aziendale richiesta sarà di quattro anni.
 
VOLONTARIATO
1. Esplicazione del contratto nazionale dell'art. 17 della Legge 266/91.
 
LAVORO INTERINALE
Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 16 aprile 1998 si conviene quanto segue:
1. Sono considerate qualifiche di esiguo contenuto professionale, ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'art. 1 Legge n.196 del 1997, quelle corrispondenti ai profili contrattuali non rientranti, in applicazione dei criteri stabiliti dall'Accordo interconfederale 31 gennaio 1995 sui contratti di formazione e lavoro, tra le professionalità intermedie.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, per le professionalità corrispondenti alle figure inquadrate nella seconda categoria contrattuale con passaggio in terza categoria in base ai criteri contrattuali di mobilità professionale, l'inquadramento ed il trattamento retributivo applicabile al prestatore di lavoro temporaneo è quello riferito alla terza categoria contrattuale.
2. Nel secondo livello di contrattazione, così come definito dal Ccnl in applicazione del protocollo 23 luglio 1993, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche connesse al Premio di risultato.
3. Le percentuali di utilizzo dei lavoratori interinali non potranno eccedere la media dell'8%, calcolata su quattro mesi, ovvero su cinque mesi nei territori di cui all'Ob 1 della U.E., dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a cinque prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
4. La direzione comunica preventivamente, di norma cinque giorni prima, alla rappresentanza sindacale unitaria il numero dei lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata dell'utilizzo, ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione è fornita entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
5. Secondo quanto disposto dall'art. 7 secondo comma, della Legge 196/97, ai lavoratori interinali è riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
6. Le clausole sopra concordate decorreranno dal 1° luglio 1999, salvo la specifica decorrenza di cui al punto 1 e si intendono aggiuntive alla disciplina dell'Accordo interconfederale 16 aprile 1998 ed insieme a quest'ultima costituiscono la nuova disciplina a valere per il settore metalmeccanico, fermo restando quanto disposto dal successivo punto 7.
7. Le parti, nel prendere atto della natura sperimentale della Legge 24 giugno 1997, n.196, concordano, sin da ora, di adeguare la presente normativa contrattuale alle eventuali modifiche legislative che interverranno anche in caso di rinvio della legge alla contrattazione collettiva.
 
TEMPO DETERMINATO
1. Le imprese, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, prenderanno in considerazione in via prioritaria, a parità di mansioni, i lavoratori già assunti per due volte con rapporto di lavoro a tempo determinato il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso dei dodici mesi precedenti.
 
PART-TIME
1. L'impresa, nell'ambito della percentuale del 2%, valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente malati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei sette anni.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell'impresa in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalla percentuale del 2%, sarà svolto un confronto con le Rsu per individuare una idonea soluzione.
2. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi di cui al punto 1) e fino ad un massimo complessivo del 4%, l'accettazione della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time sarà valutata dall'impresa in relazione alle esigenze tecnico organizzative. L'azienda, su richiesta delle Rsu, informerà le medesime sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore.
3. Nei casi di nuove assunzioni a tempo parziale per contratti a tempo indeterminato, l'azienda ai fini della variazione della sola dislocazione temporale dell'orario di lavoro già definito acquisisce di volta in volta ed in forma scritta il consenso del lavoratore con congruo preavviso. La disponibilità a tale variabilità dell'orario a tempo parziale sarà inserita nella lettera di assunzione ed espressamente accettata dal lavoratore. In ogni caso il lavoratore ha diritto di optare per una distribuzione di orari non flessibili, fatto salvo un congruo preavviso al datore di lavoro.
Nelle aree di cui all'Ob. 1 della U.E. la presente norma si applica anche ai contratti a tempo determinato.
 
NORMA TRANSITORIA, CONTRATTI DI INSERIMENTO
1. Ad integrazione del punto 10 dell'Accordo interconfederale del 18 dicembre 1988, e successive modificazioni, si conviene quanto segue:
in attesa dell'evoluzione normativa in materia di contratti di formazione e lavoro, i lavoratori non occupati di età compresa tra i 25 e 29 anni possono anche essere assunti con contratto di inserimento nell'ambito della percentuale prevista dal citato Accordo interconfederale.
Ai suddetti lavoratori verrà applicato quanto previsto al punto relativo al tempo determinato.
 
MALATTIA
1. Dal 1° ottobre 1999 il prolungamento del periodo di comporto viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi.
2. Dal 1° gennaio 2000, su richiesta del lavoratore, l'impresa per un massimo di due volte nell'anno solare fornisce entro 20 giorni dalla richiesta le informazioni necessarie alla esatta conoscenza della situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla conservazione del posto di lavoro ed al trattamento economico dei periodi di assenza per malattia e/o infortuni non sul lavoro.
3. Dal 1° ottobre 1999 le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venire meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro per poter fruire dell'aspettativa prolungata, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni che l'azienda medesima tratterà nel rispetto della Legge 675/96 (legge sulla privacy).
4. Per gli infortuni verificatisi successivamente al 1° ottobre 1999 al lavoratore assente per infortunio sul lavoro avvenuto in azienda sarà garantita l'erogazione delle spettanze come avviene per le assenze per malattia. Gli importi delle prestazioni di competenza dell'ente vengono liquidate direttamente all'azienda, fatta salva la nota a verbale dell'art. 18 - disciplina speciale - parte prima del Ccnl. Per le imprese con meno di 100 dipendenti l'applicazione della disposizione di cui al presente punto avverrà per gli infortuni successivi al 1° gennaio 2000.
 

 
 
 
 
In merito alle dichiarazioni di Fossa sulla vertenza dei metalmeccanici i segretari nazionali della Fiom Damiano, Re David, Castano, Ferrara e Mazzone, a nome di tutta la delegazione Fiom alle trattative, hanno rilasciato la seguente dichiarazione:
 
"Il Presidente di Confindustria Giorgio Fossa non può pensare di poter dire quel che vuole sulla vertenza dei metalmeccanici, come purtroppo sta accadendo da tempo, senza trarne tutte le conseguenze."
"La sua odierna dichiarazione, secondo la quale il negoziato è bloccato per responsabilità di un singolo sindacalista, sarebbe solo ridicola se non si configurasse come un inaccettabile attacco personalistico e indirizzato ad una delle organizzazioni sindacali che stanno trattando.
"Purtroppo Fossa sta intervenendo nella vertenza senza la responsabilità richiesta a chi guida una importante associazione di imprenditori.
" I metalmeccanici italiani, che sono persone mature e fin troppo pazienti, non hanno ancora il contratto dopo otto mesi di trattative solo perché Federmeccanica ha opposto argomenti ideologici a richieste che lo stesso governo e tutte le confederazioni hanno giudicato legittime e ragionevoli. In queste ore il sostegno alle ragioni della vertenza è riconfermato dagli scioperi che si stanno facendo e sono programmati in moltissime aziende."
" Fossa farebbe molto meglio a misurare le dichiarazioni e ad adoperarsi per far avere nelle prossime ore un buon contratto ai lavoratori metalmeccanici."
 
 
Roma, 7 giugno 1999

 

Documento delegazioni Fim, Fiom, Uilm trattativa Ccnl Federmeccanica

 

A tutte le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici

Le delegazioni di Fim-Fiom-Uilm alla trattativa per il rinnovo del Ccnl valutano che, grazie anche all'impegno di lotta profuso nei mesi scorsi dalle lavoratrici e dai lavoratori metalmeccanici e alla piena riuscita della manifestazione nazionale del 14 maggio, sia possibile una rapida conclusione del negoziato. Ciò a condizione che siano confermati nelle ipotesi conclusive i tre punti a partire dai quali il sindacato aveva chiesto un intervento del Governo:

  • il ruolo negoziale delle Rsu nella definizione dei regimi di orario e di quello plurisettimanale;

  • il rientro della 13° mensilità nel conteggio del Tfr;

  • una proposta di riduzione dell'orario di lavoro coerente con l'impostazione sindacale a favore dei turni disagiati e per l'occupazione.

A tal fine Fim-Fiom-Uilm chiederanno che il Governo presenti una proposta alle parti che, a partire dal recepimento di queste tre fondamentali scelte, determini le condizioni necessarie per un'ipotesi conclusiva.

I miglioramenti già ottenuti nell'ipotesi di Prima parte del Ccnl riguardanti i diritti di informazione e la formazione, e l'acquisizione di un tavolo permanente per le politiche industriali e l'occupazione, rappresentano un primo risultato incoraggiante.

Per realizzare una positiva conclusione è però necessario acquisire definitivamente, oltre ai diritti di informazione sui processi di esternalizzazione, aumenti salariali in grado di difendere il potere di acquisto, nuovi diritti di libertà individuale sulla formazione e l'uso del tempo, maggior controllo e riduzione dell'orario di lavoro, conferma del potere di contrattazione delle Rsu nei luoghi di lavoro.

Su questi temi la trattativa ha già prodotto dei risultati che vanno migliorati e consolidati.

Le delegazioni di Fim-Fiom-Uilm confermano il percorso democratico per l'approvazione del Ccnl che prevede la realizzazione di una consultazione degli iscritti per il mandato a concludere e la votazione referendaria di tutti i lavoratori che sarà realizzata dopo la sigla della bozza di accordo.

Le delegazioni di Fim-Fiom-Uilm ritengono che tutto ciò sia realizzabile in tempi brevi mettendo in campo uno sforzo finale di impegno e di responsabilità, a condizione che Federmeccanica abbandoni definitivamente chiusure e atteggiamenti dilatori e che il Governo si assuma una conclusiva responsabilità propositiva.

Le delegazioni nazionali Fim-Fiom-Uilm

Roma, 30 maggio 1999


 

Convocazione delegazioni unitarie

 

Roma, 27 maggio 1999

Care compagne e compagni,

Vi comunichiamo la convocazione delle delegazioni unitarie alle trattative per i rinnovi dei Ccnl per il 28 maggio 1999 alle ore 11,00 presso il Ministero del Lavoro, Via Flavia, 6 salone II° piano - Roma. Inoltre vi comunichiamo che, a termine della sessione di trattativa di venerdì, si terrà la riunione unitaria delle delegazioni presso la Sede Nazionale Corso Trieste, 36 - sulla prosecuzione del negoziato così come da comunicato allegato.


 

Comunicato Segreterie nazionali

 

La mattina del 26 maggio le Segreterie generali di Fim-Fiom-Uilm e Cgil-Cisl-Uil hanno incontrato il Ministro del Lavoro Bassolino, che ha loro riferito della disponiblità di Federmeccanica e Confindustria a trattare su tutti i punti della piattaforma per il rinnovo del Ccnl, emersa dall'incontro di lunedì 24 maggio.
Il Ministro ha conseguentemente proposto una ripresa del confronto tra le parti nella giornata di venerdì con l'obiettivo di realizzare la fase conclusiva del negoziato.
I sindacati hanno valutato positivamente quanto riferito dal Ministro e condiviso la sua proposta, manifestando la ferma volontà di concludere.
Pertanto è convocata la delegazione alle trattative di Fim-Fiom-Uilm per venerdì mattina presso il Ministero del Lavoro, prevedendo la possibilità di una prosecuzione del negoziato anche per sabato e domenica.
Sono inoltre da programmare per i primi giorni della successiva settimana riunioni dei delegati e assemblee degli iscritti i cui scopi e modalità verranno decisi dalla delegazione nei tre giorni di trattativa.
 
Le Segreterie Nazionali FIM-FIOM-UILM
 
Roma, 26 maggio 1999

 


 

Convocazione delegazioni unitarie
 
  
Vi comunichiamo la convocazione delle delegazioni unitarie per il rinnovo dei Ccnl. La riunione si terrà il giorno martedì 25 maggio a partire dalle ore 9,30 e per l'intera giornata a Roma presso la sede nazionale, corso Trieste,36, per valutare lo stato della vertenza contrattuale e il confronto in sede di governo e assumere le decisioni conseguenti.
Vi ricordiamo che per il giorno dopo, 26 maggio, è previsto l'incontro convocato dal Ministro del Lavoro con i Segretari generali delle confederazioni e della Fim-Fiom-Uilm, come da allegato.
 
Roma, 21 maggio 1999

 
ALLEGATO

 

Ministero del lavoro
e della Previdenza Sociale
Ufficio Stampa
  METALMECCANICI
Dichiarazione del Ministro del Lavoro, Antonio Bassolino

 

"Lunedì prossimo mi incontrerò con i responsabili di Confindustria e di Federmeccanica.
Per mercoledì 26 maggio è fissato l'incontro con i segretari generali delle Confederazioni e dei sindacati dei metalmeccanici.
Il nostro obiettivo è di contribuire, con questi incontri, a rendere più vicine le posizioni tra le parti, per poter poi andare, tutti insieme, ad una fase conclusiva della vertenza".
 
Roma, 19 maggio 1999

Comunicato

La delegazione di Fim, Fiom, Uilm e Cgil, Cisl, Uil ha incontrato nella mattina di martedì 18 il sottosegretario al Lavoro, Viviani, per proseguire gli approfondimenti e i chiarimenti relativi al rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici.

I sindacati giudicano utili i primi orientamenti espressi a nome del Governo sulle tre questioni preliminari proposte: ruolo e titolarità delle Rsu, riduzioni dell'orario di lavoro, computo della 13^ mensilità sul Tfr.

Auspicando che dall'incontro previsto nel pomeriggio tra Federmeccanica, Confindustria e Ministero emergano le necessarie disponibilità imprenditoriali, Fim, Fiom, Uilm e Cgil, Cisl, Uil insistono per una continuazione del negoziato in tempi stretti a partire da un preciso e definitivo orientamento del Governo.

Segreterie Fim, Fiom, Uilm

Segreterie Cgil, Cisl, Uil

Roma, 18 maggio 1999


 

Convocazione delle delegazioni alle trattative

 

Care compagne e compagni,

vi comunichiamo la convocazione delle delegazioni alle trattative per i rinnovi dei ccnl per il giorno 20 maggio alle ore 9,30 e per l'intera giornata. La riunione si terrà a Roma in Cgil Nazionale, c.so Italia, 25, per valutare lo stato della vertenza.

Fraterni saluti.

Roma, 18 maggio 1999


 
 
 

Si è svolto stamani, mercoledì 5 maggio, presso il ministero del Lavoro il previsto confronto tra la delegazione ristretta di Fim, Fiom, Uilm e la Federmeccanica nell’ambito del negoziato per il rinnovo del contratto.

Nel corso della riunione, preceduta da un incontro tra i segretari generali dei sindacati metalmeccanici e quelli di Cgil, Cisl e Uil, si sono nuovamente verificate le posizioni delle parti su tre questioni che i leader di Fim, Fiom e Uilm hanno dichiarato della massima rilevanza politica ai fini del proseguimento e di una rapida conclusione del negoziato: riduzione d’orario, salario e ruolo delle Rsu.
Al termine della discussione, registrato il permanere delle chiusure della Federmeccanica già manifestatesi nelle precedenti sessioni di trattativa, i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm hanno confermato alle Confederazioni la necessità di un loro intervento per promuovere il coinvolgimento diretto del Governo e della Confindustria in una verifica che verterà sui nodi politici evidenziati dai sindacati dei metalmeccanici, al fine di garantire una rapida e positiva conclusione del negoziato. Tale verifica è infatti fondamentale a fronte della sostanziale negazione da parte di Federmeccanica e Confindustria del rapporto tra il contratto dei metalmeccanici, e la sua conclusione, con il patto sociale concertativo del 22 dicembre 1998.
Nel pomeriggio odierno, il ministro del Lavoro, Antonio Bassolino, ha convocato per giovedì 6 maggio alle ore 18.00 presso il Ministero le organizzazioni di categoria, la Confindustria e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil.

Roma, 5 maggio 1999


 

Dichiarazione dei Segretari generali di Fim, Fiom, Uilm

 

I segretari generali della Fim, Giorgio Caprioli, della Fiom, Claudio Sabattini, e della Uilm, Luigi Angeletti, smentiscono di aver dichiarato il fallimento del negoziato con la Federmeccanica per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. "La verifica politica con il coinvolgimento diretto del Governo e della Confindustria, richiesta quest’oggi dalle confederazioni Cgil, Cisl e Uil al ministro del Lavoro, si è resa fondamentale - precisano i leader di Fim, Fiom, Uilm - a fronte della sostanziale negazione da parte di Federmeccanica e Confindustria del rapporto tra il contratto dei metalmeccanici, e la sua conclusione, con il patto sociale concertativo del 22 dicembre 1998."

Roma, 5 maggio 1999


 

Convocazione delegazione

 

La delegazione alle trattative Federmeccanica si riunisce martedì 4 aprile alle ore 15.00 nella sede nazionale Fim-Fiom-Uilm


 

Comunicato delle Segreterie nazionali Fim Fiom Uilm

 

Le delegazioni di Fim, Fiom, Uilm si sono riunite nella serata di mercoledì 28 aprile per valutare i tre giorni di trattativa appena conclusi.

Sulla Prima Parte del Ccnl (sistema di relazioni sindacali, diritti di informazione e formazione professionale) si sono fatti passi avanti, ma resta aperto un importante problema politico relativo al ruolo e alle titolarità delle Rsu rispetto ai diritti di informazione e partecipazione a livello aziendale. Ci sono inoltre ancora problemi sul tema delle esternalizzazioni.

Molto negativo è il giudizio sui due capitoli centrali del salario e dell’orario.

Sul salario, la proposta di 60.000 lire al 4° livello - che devono comprendere le richieste su scatti, reinserimento della tredicesima nel Tfr e fondo di previdenza complementare – comporterebbe un aumento dei minimi assolutamente insufficiente a tutelare i salari reali, come previsto dall’accordo del luglio ’93, riconfermato nel patto di Natale.

Sull’orario, il testo proposto da Federmeccanica non è giudicato una base utile per arrivare ad un accordo, in quanto riconferma le posizioni discusse nell’incontro di lunedì 26 aprile:

- no ad ogni riduzione di orario;

- introduzione della totale flessibilità dell’orario, basata sull’assunzione dell’orario medio come riferimento che sostituisce nei fatti l’orario normale;

- la conseguente applicabilità di un orario plurisettimanale senza accordo con le Rsu e la negazione delle maggiorazioni in caso di superamento delle 40 ore settimanali;

- l’aumento degli straordinari;

- la proposta di una Banca ore che funziona solo sugli straordinari da aggiungere a quelli già previsti nell’attuale contratto (150, 200, 210 ore);

- la "liberalizzazione" del lavoro al sabato;

- una possibilità di utilizzo delle 104 ore comunque condizionata alle sole esigenze aziendali e senza definitivo superamento della monetizzazione.

Nel documento stesso non vengono minimamente prese in considerazione le proposte fatte da Fim Fiom, Uilm sulle quali, prima della verifica del patto di Natale, Federmeccanica si era impegnata a una valutazione che ne cogliesse tutti i possibili esiti positivi.

Fim, Fiom, Uilm ritengono pertanto necessario presentare a loro volta una proposta scritta sull’orario, a conferma della loro volontà di concludere positivamente e rapidamente il negoziato. Verificheranno inoltre con Cgil, Cisl e Uil l’andamento della trattativa, in un incontro previsto per giovedì 29 aprile e finalizzato alla possibile decisione di comuni iniziative.

Fim, Fiom, Uilm sollecitano i lavoratori alla massima partecipazione alle iniziative di lotta già assunte e a mobilitarsi per la realizzazione della manifestazione nazionale del 14 maggio.

Roma, 28 aprile 1999


 
 
 

E’ ripreso al ministero del Lavoro, lunedì 26 aprile, il negoziato tra Federmeccanica e Fim, Fiom, Uilm per il rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici.

Al tavolo principale, dove si è discusso di orario al mattino e di salario nel pomeriggio, si sono affiancate le due previste commissioni su lavori atipici e malattia.
Sull’orario, Federmeccanica non ha mostrato alcun apprezzamento per le proposte fatte dal sindacato. Anzi, ha di nuovo richiesto forme più ampie di flessibilità, con due caratteristiche:
  • esigibilità a livello aziendale, senza accordo sulle modalità con le Rsu;

  • nessuna maggiorazione in caso di superamento delle 40 ore.

Inoltre, permane grande vaghezza su straordinario e banca delle ore.
Nessun passo avanti si è poi registrato in materia di salario. La Federmeccanica, infatti, conferma l’offerta di 60.000 lire al 4° livello, comprensive di tutti i costi contrattuali (cioè, assorbendo nella cifra quanto da noi richiesto per modifica del regime degli scatti, incidenza della tredicesima sul Tfr e previdenza complementare).
Le commissioni insediatesi su part time, tempo determinato, lavoro interinale, infortuni e malattia hanno soltanto iniziato a chiarire le posizioni delle parti.
La trattativa proseguirà nel pomeriggio di martedì 27 aprile. Al tavolo principale, si tornerà ad esaminare la Prima parte del contratto sulla base di un nuovo documento che Federmeccanica si è impegnata a consegnare a Fim, Fiom, Uilm nella stessa mattinata. Anche il lavoro nelle commissioni riprenderà martedì pomeriggio.
Fim Fiom, Uilm confermano pertanto gli scioperi indetti e sollecitano i lavoratori alla più ampia partecipazione alle iniziative di lotta e a mobilitarsi per la preparazione della manifestazione nazionale del 14 maggio.

 Segreterie nazionali Fim Fiom Uilm

Roma, 26 aprile 1999


 

 

Oggi, 20 aprile 1999, si è svolto al ministero del Lavoro il previsto incontro tra le delegazioni di Fim Fiom Uilm e Federmeccanica Assistal nell’ambito della trattativa per il rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici.
Questo incontro è stato preceduto da una riunione svoltasi a Roma, presso la sede Flm, nel corso della giornata di ieri. In tale riunione le delegazioni alle trattative e le Segreterie nazionali di Fim Fiom e Uilm hanno discusso e definito le posizioni da esprimere a Federmeccanica al tavolo della trattativa.
 
PRIMA PARTE
Riguardo alla prima parte del contratto, il sindacato ha confermato la richiesta dei diritti di informazione preventiva a livello aziendale con le Rsu su esternalizzazione, appalti, cambi di proprietà e di estendere i diritti di informazione aziendale sulla formazione professionale. Ha inoltre ribadito la necessità che negli osservatori aziendali si preveda una presenza congiunta di Rsu e sindacati territoriali.
A livello territoriale, invece, è stata richiesta la permanenza del doppio binario (diritti di informazione più osservatori) per l’intera durata del quadriennio contrattuale 1999-2002.
Al livello nazionale, è stata poi valutata positivamente l’istituzione di osservatori congiunti che assorbano prerogative e funzioni del sistema dei diritti di informazione impegnando la Federmeccanica a mettere a disposizione degli osservatori stessi anche informazioni di esclusiva fonte aziendale.
E’ stata anche ribadita la necessità di concordare tra le parti la formazione professionale dei lavoratori, in caso di corsi con finanziamenti pubblici, e di approfondire le disponibilità della controparte sulle commissioni aziendali di formazione.
Fim Fiom Uilm hanno inoltre richiesto che il contratto preveda l’insediamento di tre commissioni nazionali su: normative per i quadri, telelavoro, collaborazioni coordinate e continuative.
Per la prossima settimana, i sindacati hanno proposto l’attivazione di quattro gruppi di lavoro sui seguenti temi: prima parte e formazione professionale; lavoro interinale e part time; malattia e infortunio; armonizzazione del Ccnl Intersind con quello Federmeccanica.
 
ORARIO DI LAVORO
Rispetto al capitolo dell’orario di lavoro, Fim, Fiom e Uilm hanno confermato la propria disponibilità ad orari plurisettimanali solo nel caso di produzioni stagionali prevedibili ad inizio di anno. Spetta al Ccnl stabilire le maggiorazioni salariali sopra le 40 ore settimanali, il tetto annuo di ore di flessibilità, i livelli settimanali massimi e minimi di orario nei periodi di flessibilità. Tutto ciò a condizione che a livello aziendale vi sia l’accordo tra Rsu e azienda sulle modalità di applicazione.
Per le fluttuazioni congiunturali di mercato, va invece attivato il ricorso ad altri strumenti già previsti dal Ccnl e disponibili sul mercato del lavoro.
Questo allo scopo di disporre di una sperimentazione ampia in grado di rispondere agli eventi che le aziende devono affrontare, con garanzie per i lavoratori, attraverso i necessari accordi aziendali con le Rsu.
La delegazione sindacale ha ribadito la necessità di affrontare la discussione sulla riduzione dell’orario di lavoro per gli addetti ai turni disagiati proponendo come approccio il confronto fra i risultati di maggiore occupazione e il maggior utilizzo degli impianti già realizzato o da realizzare. Ha inoltre chiesto a Federmeccanica di esplicitare per iscritto le proprie disponibilità rispetto alla fruizione delle 104 ore di riduzione già esistenti e di precisare ed approfondire le posizioni su straordinario e banca delle ore.
La Federmeccanica si è riservata di esprimere le sue risposte in occasione del prossimo incontro.
Nella parte finale dell’odierna riunione, Federmeccanica ha ribadito che la richiesta salariale, da riferire all'inflazione programmata, deve essere comprensiva dell’intero costo del contratto e ha nuovamente chiesto di rivedere la normativa relativa al secondo livello di contrattazione, prevedendo premi salariali riferiti principalmente al parametro della redditività e non a quelli della qualità e della produttività.
Dal canto suo, il sindacato ha rifiutato questa impostazione.
Le parti si sono impegnate a iniziare un confronto serrato nella prossima settimana a partire da un appuntamento fissato per lunedì 26 aprile alle ore 10, sempre presso il ministero del Lavoro.
Le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm valutano che la fase apertasi con le proposte avanzate dal Sindacato, per puntare a una conclusione positiva del contratto nei tempi più brevi possibili, debba essere sostenuta da tutte le iniziative di lotta già indicate a partire dall’utilizzo delle 8 ore di sciopero e dalla immediata preparazione della manifestazione nazionale prevista per il 14 maggio.
Le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm ritengono che proprio in questa fase il blocco totale degli straordinari sia la forma di lotta congruente con l’impostazione della piattaforma e decisiva per raggiungere un accordo positivo per il contratto nazionale.
 
Segreterie nazionali Fim Fiom Uilm

Roma, 20 aprile 1999


 

Convocazione riunione unitaria per rinnovo Ccnl

 

lunedì 19 aprile a partire dalle ore 10.00 e per l'intera giornata presso la sede nazionale, c.so Trieste 36, riunione unitaria delle delegazioni alle trattative per i rinnovi dei ccnl, per fare il punto sull'andamento del confronto con la Federmeccanica presso il Ministero del Lavoro, e assumere le decisioni conseguenti.

Le segreterie nazionali FIM-FIOM-UILM


 

Convocazione delegazioni Fim, Fiom,Uilm

 

Le delegazioni Fim, Fiom, Uilm sono convocate a Roma al Ministero del Lavoro alle ore 16.00 del giorno 15 aprile.

Roma, 9 aprile 1999


 
Comunicato FIM  FIOM  UILM

 

Le Segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm, congiuntamente alla delegazione alla trattativa, hanno valutato negativamente il confronto con la Federmeccanica svoltosi nelle giornate del 18 e 19 marzo.

Hanno conseguentemente ritenuto non esserci le condizioni per fissare la data di un ulteriore incontro con la controparte e hanno proclamato un ulteriore pacchetto di 6 ore di sciopero nella categoria, da realizzare a partire dalle assemblee dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Questa fase di mobilitazione si concluderà con un’assemblea nazionale dei Delegati che si terrà a Bologna il 13 aprile p.v..
 
Segreterie nazionali Fim Fiom Uilm

Roma, 19 marzo 1999


 

Ccnl Federmeccanica

 

La trattativa per il rinnovo del Ccnl riprenderà il giorno 18 marzo 1999 proseguirà anche il 19 marzo 1999

Roma, 11 marzo 1999


 
Comunicato Stampa FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UIL
 
Hanno avuto un ottimo risultato complessivo lo sciopero e le manifestazioni di oggi 18 febbraio per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici.
In Piemonte, si sono tenute manifestazioni a Torino, con 2 cortei ed oltre 20.000 lavoratori in piazza, a Ivrea, con 15.000 presenze, a Novara con 4.000, e presidi ad Alessandria, Asti, Biella, Borgosesia, Verbania e Vercelli. A Mirafiori e Rivalta, dove si sono fermate le linee di montaggio, ha scioperato il 70% dei lavoratori, l’80% alla Fiat Avio, alla Iveco, alla Marelli e alla Pininfarina di San Giorgio. Il 90% è stato invece raggiunto alla Pininfarina di Grugliasco, alla Teksid di Carmagnola, alla Way Assauto di Asti e alla Fiat Ferroviaria di Savigliano, oltre l’80% all’Alenia di Torino, l’85% all’Ilva di Novi Ligure e il 98% alla Valeo di Cuneo. Nel gruppo Olivetti si sono registrate percentuali tra l’80 e il 90%. Nel Canavese lo sciopero si è esteso a tutte le categorie, a sostegno della vertenza della Op Computers.
In Lombardia si sono tenute importanti manifestazioni. A Milano, di fronte a 10.000 lavoratori, hanno parlato il segretario generale della Fim, Giorgio Caprioli, e il sindacalista della Ig Metall, Gerhard Zambelli. Buona in tutta l’area milanese la riuscita dello sciopero, con punte dell’80% alla Abb Industrie, 95% all’Alcan e alla Fratelli Pagani e del 98% alla Mamoli Rubinetterie. Oltre 3.000 metalmeccanici hanno sfilato per le vie di Bergamo, dove il comizio conclusivo è stato tenuto dal segretario generale della Uilm, Luigi Angeletti, e nelle cui aziende l’adesione allo sciopero è stata mediamente dell’85%. Seimila in piazza anche a Brescia: qui si sono registrate percentuali di astensione dal lavoro superiori al 90%.
A Pordenone, con presidio alla Zanussi di Porcia, a Treviso, con presidio alla Zanussi di Susegana, e a Venezia ha scioperato in media l’80% dei lavoratori. Vivace manifestazione anche a Padova.
In Liguria, la media regionale di adesione allo sciopero è stata superiore all’80% e ha raggiunto il 100% alla Fincantieri di Riva Trigoso. Si sono tenute manifestazioni a Genova (tre cortei), a Savona e a La Spezia.
A Bologna si è registrata un’adesione allo sciopero del 90% e oltre 5.000 lavoratori hanno partecipato al corteo cittadino. Più di 4.000 metalmeccanici hanno manifestato a Reggio Emilia sotto la sede della Confindustria, dove ha preso la parola Cesare Damiano, segretario nazionale della Fiom. Folto corteo a Firenze, con 8.000 lavoratori a presidiare l’Unione industriale. Allo sciopero, che in tutta la provincia ha raggiunto il 90%, hanno aderito anche i lavoratori di 3 aziende in cui era stata bocciata la piattaforma contrattuale. Manifestazione anche a Piombino. A Livorno si è svolta un’assemblea cittadina.
Anche a Roma, dove Ericsson e Sielte hanno registrato il blocco totale delle attività, il presidio si è svolto davanti all’Associazione industriali. Buona l’adesione allo sciopero nelle province di Rieti e Frosinone. Alla Fiat di Cassino le astensioni dal lavoro hanno superato il 50% e hanno toccato il 60% nello stabilimento di Termoli. Alla Sata di Melfi, invece, l’astensione ha raggiunto il 65%. Al 100% si è scioperato nelle aziende del gruppo Fiat in provincia di Bari, mentre all’Ilva di Taranto l’astensione è stata del 60%.
Singolare iniziativa a Napoli, dove, dinanzi all’Unione industriale, il "comizio" è stato tenuto dall’attrice Rosalia Porcaro, in arte Veronica, che ha convogliato in Piazza dei Martiri oltre un migliaio di lavoratori. In Campania, lo sciopero ha registrato punte dell’85% negli stabilimenti Alenia, del 95% all’Italtel di Caserta e del 99% alla Marelli di Avellino.
Uffici Stampa Fim, Fiom, Uilm
 
Roma, 18 febbraio 1999

 

Segreterie nazionali FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UIL

Valutazione sulla trattativa per il CCNL

FIM-FIOM-UILM Nazionali hanno constatato che i numerosi incontri per la trattativa del rinnovo del CCNL, realizzati a fine gennaio, non hanno prodotto risultati apprezzabili.

Ciò è dovuto in primo luogo alla scelta di Federmeccanica di non entrare nel merito delle richieste presenti in piattaforma.

Un bilancio nel merito degli incontri può essere fatto come segue:

1.Sui diritti di informazione Federmeccanica propone la costituzione di osservatori nazionali, provinciali e aziendali con compiti di analisi confronto e verifica. Non vengono accolte importanti richieste sulle esternalizzazioni e i comitati di consultazione aziendale. Vengono cancellati da Federmeccanica i diritti di informazione. E’ accolta la richiesta del tavolo per lo sviluppo industriale e l’occupazione, che verrebbe inserito nell’osservatorio nazionale, senza la presenza delle associazioni imprenditoriali di rappresentanza economica (FEDERACCIAI, UCIMO ecc.).

2. Sulla formazione Federmeccanica propone un sistema di commissioni ( nazionali e territoriali generalizzate) utile a collegare la categoria alle istituzioni e alle nuove fonti di finanziamento della formazione. Assolutamente insufficienti sono invece le disponibilità ad affrontare questo tema in azienda con una logica informativa e partecipativa. Sui diritti dei lavoratori ci sono disponibilità ( da approfondire) sul miglioramento delle 150 ore.

3. Sull’orario rimane netta la contrarietà a qualsiasi forma di riduzione, la cui motivazione sta a metà strada tra una pregiudiziale ideologica e una valutazione di costi. A fronte di generiche disponibilità su banca ore, godimento effettivo delle riduzioni esistenti e part-time, ci sono impegnative richieste della controparte sul tema degli straordinari, della flessibilità plurisettimanale e dell’orario giornaliero.

4. Sul salario, Federmeccanica sostiene che nel 3% d’inflazione programmata devono rientrare anche i costi di richieste sul salario indiretto (previdenza integrativa, ripristino della tredicesima nel TFR). Non è inoltre chiarito qual è secondo Federmeccanica la base di calcolo su cui calcolare questo 3% onnicomprensivo.

5. Sul secondo livello di contrattazione Federmeccanica chiede procedure di controllo delle piattaforme sul premio di risultato, che peraltro dovrebbe essere caratterizzato dalla variabilità totale e dal legame prevalente alla redditività, contrariamente a quanto attualmente previsto nell’art. 9 del contratto nazionale.

6. Su una serie di altre importanti richieste riguardanti la malattia, l’inquadramento, i congedi per volontariato o esigenze familiari, le trasferte, la disponibilità è bassissima.

Il bilancio del confronto è dunque negativo. FIM, FIOM e UILM Nazionali ritengono perciò che, essendo terminato il periodo di moratoria , sia giusto aprire una nuova fase in cui la ferma volontà di continuare la trattativa al tavolo naturale va sostenuta da adeguate iniziative di lotta.

FIM, FIOM e UILM apprezzano e condividono la preoccupazione di importanti attori politici e sociali, ma ritengono utile in questa fase una scelta che incalzi la controparte con trattative e lotte, spingendola a un approfondito confronto di merito, che non può essere ulteriormente rifiutato, pena una insanabile contraddizione con la firma da parte di Confindustria del patto di Natale, e il venir meno delle stesse relazioni sindacali tra Federmeccanica e FIM-FIOM-UILM.

Le Segreterie Nazionali

FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UIL

Roma, 2 febbraio 1999