-
-
- Piattaforma rivendicativa per il rinnovo normativo del
contratto nazionale per il quadriennio 1999-2002 e per quello economico
del biennio 1999-2000
- Premessa
- Le
segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm intendono aprire questa fase di
rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla base di una
impostazione rivendicativa unitaria, che rappresenti un elemento di
rapporto chiaro, diretto e democratico con le lavoratrici ed i lavoratori.
- La
piattaforma dei metalmeccanici deve rappresentare un elemento di coesione
nel Paese e tra tutti i lavoratori, e rispondere principalmente al
problema della occupazione, della tutela del potere d’acquisto dei
salari e del potenziamento dei diritti nei luoghi di lavoro.
- Il
rinnovo del contratto avviene in una situazione complessa e
contraddittoria.
- Sul
piano dell’economia si registrano risultati positivi nella crescita
industriale, nella stabilizzazione del tasso di inflazione intorno
all’1,7%, ed è realistico attendersi un ulteriore ribasso del tasso di
sconto.
- Dall’altro
lato, continuiamo a registrare un’alta disoccupazione strutturale (circa
il 12%), fortemente differenziata tra nord e sud del Paese, con un divario
crescente a sfavore di quest’ultimo, e la crescita delle turbolenze
politiche e sociali.
- Sul
piano delle relazioni sindacali l’attacco portato dalla Confindustria al
Protocollo del 23 luglio del ’93, ha come obiettivo quello di mettere in
mora per un lungo periodo la "stagione delle regole" ed aprire
una fase di aspro conflitto.
- E’
sotto gli occhi di tutti l’importanza delle scelte che dovranno essere
compiute dal sistema politico, dalle imprese e dal sindacato, per le
conseguenze che esse avranno sul futuro del nostro Paese. Per questi
motivi noi riteniamo essenziale, per il positivo svolgimento della
prossima stagione contrattuale, che il confronto già avviato tra Governo
e parti sociali porti a risultati occupazionali, soprattutto per il
Mezzogiorno, ed alla ridefinizione del Protocollo del 23 luglio del ’93.
- Fim,
Fiom, Uilm nazionali intendono vincolare il percorso contrattuale, nella
definizione dei contenuti e nella conclusione negoziale, ad un preciso
iter democratico di confronto con i lavoratori e le lavoratrici e con gli
iscritti e le iscritte al sindacato.
- La
piattaforma varata dai Consigli generali di Fim, Fiom, Uilm, convocati per
il 22 settembre, verrà sottoposta alla valutazione delle assemblee nei
luoghi di lavoro che si concluderanno con un referendum tra tutti i
lavoratori e le lavoratrici il 19 e 20 ottobre prossimo. Nella fase finale
della trattativa, verrà richiesto ai lavoratori ed alle lavoratrici
iscritti a Fim Fiom Uilm il mandato vincolante a concludere il negoziato.
Successivamente la conclusione contrattuale sarà sottoposta alle
assemblee nei luoghi di lavoro che si concluderanno con un referendum tra
tutti i lavoratori e le lavoratrici.
-
-
-
- 1. Diritti
- Le
trasformazioni in atto nel mercato del lavoro e nell’organizzazione
logistica e produttiva delle imprese, impongono al sindacato di
individuare una nuova sfera di diritti che siano in grado di tutelare
efficacemente i lavoratori e le lavoratrici e di esaltare gli elementi di
contrattazione e di partecipazione che caratterizzano le scelte che stanno
alla base del Protocollo del 23 luglio del 1993.
- La
globalizzazione dei mercati e dell’economia rende necessario un
intervento preventivo del sindacato sulle scelte strategiche delle
imprese, per le implicazioni che esse hanno sui prodotti, sui mercati,
sull’occupazione e sulla qualità professionale dei lavoratori.
-
- Pertanto
si richiede:
- 1.
Nel caso di esternalizzazione:
- -
la conferma nelle aree metalmeccaniche previste dal campo di applicazione
del Contratto Nazionale di Lavoro;
- -
il recepimento degli accordi aziendali esistenti;
- -
l’istituzione di una commissione mista di monitoraggio che esamini
l’andamento economico e produttivo e occupazionale delle
imprese interessate (anche nel caso di assorbimento di produzioni).
- 2.
Informazioni sul sistema degli appalti.
- 3.
L’istituzione, nelle aziende con più di 300 addetti, di specifiche
Commissioni aziendali su:
-
- formazione professionale;
- -
pari opportunità.
- 4.
Istituzione di un Comitato di consultazione, per le aziende oltre i 1.000
addetti, che consenta al sindacato di esprimere un parere preventivo
obbligatorio sulle scelte strategiche, di internazionalizzazione e sui
cambiamenti degli assetti proprietari ed organizzativi.
- 5.
Informazione preventiva e consuntiva annuale alla RSU sull’occupazione
aziendale suddivisa nelle varie forme di rapporto di lavoro per sesso e
qualifica.
- Impegno
delle aziende ad agevolare la ricollocazione dei lavoratori assunti per
due volte con rapporti di lavoro a tempo determinato e non confermati.
- 6.
Messa a disposizione delle RSU di strumenti informatici e telematici.
- 7.
Istituzione di Commissioni nazionali con il compito di definire,
nell’arco di un biennio dalla data di vigenza del presente Contratto, le
specifiche normative contrattuali su: lavoro interinale, telelavoro e
collaborazioni coordinate e continuative.
- 8.
Generalizzazione delle Commissioni territoriali sulla Formazione
professionale.
- 9.
Istituzione di Commissioni nazionali che, nell’arco di un anno dalla
data di vigenza del presente Contratto, definiscono le aree contrattuali
per i quadri e le telecomunicazioni.
- 10.
Volontariato e problemi sociali.
- -
Abbassamento da 10 a 5 anni di anzianità aziendale del limite per poter
richiedere periodi di aspettativa in caso di attività di volontariato,
lavori di cura e studio.
- -
Recepimento nel Contratto Nazionale dell’articolo 17 L.266 che prevede
orari di lavoro e turni che favoriscano lavoratori impegnati in servizi di
solidarietà.
- -
Richiesta di un impegno da parte delle aziende a sottoscrivere i codici di
condotta dell’OIL (organizzazione internazionale del lavoro) relativi al
diritto di organizzazione sindacale, al diritto di contrattazione e al
divieto di lavoro minorile e forzato e di discriminazione sul lavoro, in
particolare nei casi di aziende internazionalizzate
-
-
- 2. Occupazione ed orario di lavoro
- Orario
- La
priorità dell’occupazione rende necessario un intervento sugli orari di
lavoro, attraverso una loro ulteriore riduzione e per il loro controllo.
- Nell’attuale
situazione la nostra categoria è fortemente caratterizzata da un
allargamento degli orari di fatto, che vanno ben al di là dei limiti
contrattuali stabiliti e provoca un peggioramento delle condizioni di vita
e di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici. Questo consente alle
aziende il massimo di flessibilità senza regole, l’elusione del
confronto con il sindacato, l’uso alternato e spregiudicato di
straordinari e cassa integrazione, come risposta fondamentale alla
regolazione del rapporto tra produzione e mercato. Secondo i dati INPS
l’orario di lavoro è attualmente attestato intorno alle 45 ore
settimanali.
- Questa
deriva va fermata se si vuole ottenere una prima inversione di tendenza
sull’occupazione.
- L’attuale
situazione della normativa sull’orario è riepilogata nella scheda
dell’allegato A.
-
- Pertanto
si richiede:
-
- 1.
la definizione dell’orario massimo annuo, di 1.760 (vedi tabella
esplicativa di cui all’allegato B) ore in conseguenza
della richiesta di effettiva fruizione di tutte le riduzioni di orario
previste dal Contratto di lavoro (104 ore).
- 2.
La conferma dell’attuale normativa sullo straordinario e sulla durata
settimanale dell’orario di lavoro.
- 3.
La modifica della normativa contrattuale al fine di consentire la totale
fruizione delle 104 ore su base annua, e di realizzare le 1.760 ore/anno
individualmente prestate. Tale fruizione avverrà in parte tramite riposi
collettivi contrattati aziendalmente (calendari annui, riduzioni
settimanali o giornaliere) ed in parte tramite riposi a disposizione dei
singoli lavoratori. E’ richiesta la smonetizzazione delle 20 ore per i
lavoratori turnisti.
- 4.
L’introduzione della Banca ore, che contabilizzi le ore di straordinario
in più rispetto all’orario settimanale. Per quanto riguarda le ore di
straordinario prestate, il lavoratore dovrà deciderne, entro il trimestre
successivo, il pagamento o la fruizione in termini di riposo.
- Tutte
le ore a disposizione del singolo lavoratore possono essere usufruite
senza vincoli da parte aziendale in casi da definire contrattualmente,
quali:
- -
diritto allo studio e formazione
- -
cure parentali
- -
principali festività di altre religioni
- -
negli altri casi è necessario un preavviso di almeno 10 giorni di
calendario ed eventuale programmazione trimestrale.
- 5.
Una riduzione di orario aggiuntiva per i lavoratori che prestano la loro
attività nel turno di notte, il sabato e/o la domenica e giorni
festivi.
- Queste
riduzioni devono consentire la riorganizzazione degli orari verso nuovi
regimi e conseguire visibili risultati occupazionali.
- Pertanto
la richiesta di riduzione è di mezz’ora per ciascuna notte.
- Si
richiede inoltre la introduzione della quarta squadra nel caso di 18 turni
e della quinta squadra nel caso di 21 turni.
- 6.
Un permesso retribuito di 8 ore per tutti i lavoratori da utilizzare
nell’arco del quadriennio di vigenza contrattuale con scopo formativo.
- Tale
bonus si configura come un diritto soggettivo esigibile per scopo
formativo, senza vincoli di percentuali di assenza contemporanea, da
utilizzare dentro o fuori l’impresa.
- 7.
L’orario straordinario non potrà essere prestato oltre le 150/200 ore
massime individuali previste annualmente. Pertanto, a fronte di richieste
aziendali di prestazioni di lavoro che superino tali limiti massimi, le
parti concorderanno a livello aziendale l’assunzione di lavoratori anche
con forme di lavoro a tempo determinato.
- 8.
La normativa sul part-time va così modificata:
-
- trasformazione della prevista quota del 2% sugli occupati in base minima
da raggiungere in caso di richiesta da parte dei lavoratori;
-
- definizione di casistiche per l’esigibilità individuale (esigenze di
cura, figli fino a 7 anni, studio, ecc.);
-
- definizione dei diritti di tutela professionale;
-
- sperimentazione del Job sharing;
-
- L’applicazione di tale normativa sarà oggetto di confronto a livello
aziendale.
- 9.
Per i lavoratori inquadrati nella 6a e 7a categoria del Contratto
Nazionale di Lavoro, viene esteso l’utilizzo della banca ore che sarà
alimentata dalle ore prestate oltre le 40 ore settimanali, al fine
di consentire a questi lavoratori di fruirne in termini di riposo
compensativo.
-
- Tavolo per lo sviluppo industriale e l’occupazione
- Nel
nostro Paese il problema occupazionale è caratterizzato da forti
squilibri nel tasso di disoccupazione e da difficoltà di sviluppo in
numerosi comparti industriali.
-
- Pertanto si richiede:
-
- la
istituzione di un tavolo permanente nazionale di confronto tra Fim, Fiom,
Uilm, Federmeccanica, Assistal, Intersind e le
- associazioni
economiche imprenditoriali dei vari comparti, sulle opportunità di
sviluppo industriale, con particolare attenzione alle aree ad alta
disoccupazione, Tale confronto sulle politiche industriali darà un
contributo a risolvere i problemi occupazionali ed industriali del
Mezzogiorno.
-
- 3. Scatti di anzianità
- Le
segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm propongono alla valutazione dei
lavoratori l’adozione di una nuova normativa sugli scatti di anzianità.
- La
proposta prevede che l’attuale normativa, costituita da un massimo di 5
scatti biennali calcolati con una percentuale del 5% sulla paga base,
venga sostituita da una nuova normativa che preveda il mantenimento degli
scatti nel numero e nelle modalità di maturazione, ma con un valore in
cifra fissa superiore all’attuale. Tale scelta ha per il sindacato un
carattere strategico e numerose implicazioni.
- In
primo luogo l’adozione di un regime con scatti in cifra fissa, oltre a
mantenere strutturalmente l’istituto, consente di trasferire la
rivalutazione, derivante dagli scatti in percentuale, sulla richiesta di
aumento del minimo contrattuale. Questa rivalutazione ha inciso
nell’ultimo contratto nella misura media del 15%.
- Una
normativa che preveda gli scatti in cifra fissa, consente di avanzare la
richiesta, già in questo contratto, di conglobamento in un’unica voce
salariale (la paga base) di altre voci della busta paga
(Contingenza, Edr), realizzando in questo modo la revisione degli attuali
parametri contrattuali.
- Questa
soluzione va nella direzione di favorire i lavoratori giovani, nel passato
sfavoriti dalla mancanza di scatti di anzianità e quindi dalla mancata
rivalutazione degli aumenti dei minimi contrattuali.
- Va
anche considerato che le nuove generazioni sono sottoposte a forme di
lavoro maggiormente precario ed a tempo determinato, ed alla possibilità
di cambiare più posti di lavoro nel corso della vita lavorativa. Questo
impedisce, in molti casi, di raggiungere il massimo del numero degli
scatti previsti contrattualmente.
- Inoltre
il conglobamento delle voci salariali favorisce la definizione dei nuovi
aumenti salariali a favore delle categorie medio-basse
dell’inquadramento unico, con un minore sventagliamento parametrale
rispetto al Contratto precedente. Questa scelta strategica da parte di Fim
Fiom Uilm, prevede l’impegno di affrontare, nella prossima tornata
contrattuale, il problema della valorizzazione della professionalità.
- Per
tutte queste motivazioni, che possono costruire l’asse di un nuovo patto
generazionale tra i lavoratori metalmeccanici e di valorizzare
remunerazione del lavoro produttivo, le segreterie nazionali di Fim, Fiom,
Uilm intendono proporre la seguente richiesta contrattuale:
- 1.
Il mantenimento dell’attuale normativa sugli scatti per quanto
riguarda il numero ( fino a 5) e le modalità di maturazione biennale.
- 2.
Il passaggio dal calcolo percentuale agli scatti in cifra fissa e
conseguente trasferimento della mancata quota di rivalutazione
percentuale (mediamente del 15%) sulla richiesta di aumento dei minimi
contrattuali.
- 3.
La rivalutazione dell’attuale valore degli scatti.
- 4. Salario
- Aumento
dei minimi contrattuali, nell’ambito dei criteri previsti dal Protocollo
del 23 luglio 1993.
- A
questo fine si richiede:
- 1.
un aumento dei minimi tabellari valido biennio 1999-2000, calcolato sulla
base dell’inflazione programmata prevista dalla DPEF, pari all’1,5%su
base annua, e riferita ad una retribuzione convenzionale da definire
contrattualmente e finalizzata alla difesa del potere d’acquisto del
salario. Tale richiesta è pari a L. 80.000 per la 4^ categoria
contrattuale e sarà riparametrata in base alla scala 100/200 (vedi
allegato D).
- Un
corrispondente aumento andrà previsto per l’elemento retributivo della
7^ categoria e per l’indennità di funzione quadri.
- 2.
Il conglobamento in paga base delle voci salariali riferite a contingenza,
EDR e premio di produzione.
-
- 5.
Formazione professionale
- I
profondi processi di riorganizzazione del sistema delle imprese, la
necessità di valorizzare la professionalità delle risorse umane per un
loro miglioramento qualitativo, indispensabile anche allo stesso
rafforzamento della competitività aziendale, impongono una scelta
contrattuale che porti la formazione professionale e la formazione
permanente ad essere sempre più al centro dell’impegno del Sindacato.
In particolare, è necessario dare ai lavoratori la possibilità di
usufruire di tempi di formazione, interrompendo la propria prestazione
lavorativa per migliorare la propria qualifica professionale. Così
facendo si costituirebbe la giusta strumentazione per prevenire la rapida
obsolescenza delle conoscenze professionali che porta ciclicamente le
aziende a porre problemi di mix professionale, con dolorosi processi di
espulsione di mano d’opera, prevalentemente di età elevata e pertanto
con difficili probabilità di ricollocazione sul mercato del lavoro.
- I
diritti di informazione in materia, contenuti nel Contratto Nazionale e la
struttura partecipativa delle commissioni paritetiche per la formazione
professionale (aziendali e territoriali), richiedono una rivisitazione ed
un rafforzamento. Sotto questo profilo deve essere colta l’opportunità
offerta dall’avvio della sperimentazione del progetto speciale
sull’apprendistato che ha stimolato l’attività delle commissioni
paritetiche territoriali, che di fatto potrebbero costituire il punto di
riferimento per tutta la materia relativa alla Formazione professionale.
-
- Pertanto si richiede che:
-
- 1.
La partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione professionale
costituisca titolo di priorità nell’utilizzo dei crediti della Banca
ore;
- 2.
I permessi derivanti dall’articolo 29 disciplina generale sez. III,
vadano concessi anche in caso di non sovrapposizione tra orari di
formazione ed orari di lavoro;
- 3.
Vada previsto un innalzamento del tetto a 150 ore per la formazione
professionale e la revisione delle percentuali di assenza contemporanea
dal 2% al 4%;
- 4.
Vada riproporzionato il tetto complessivo del monte ore triennale e
ricalcolato per il quadriennio di vigenza contrattuale;
- 5.
Vada prevista la certificazione professionale e formativa dei lavoratori
(miglioramento dell’art. 33 DG sez. III)
-
- 6.
Previdenza complementare
- Il
Fondo di previdenza sta ottenendo una significativa adesione da parte dei
lavoratori e pertanto riteniamo necessario un miglioramento dell’attuale
normativa.
Si
richiede:
-
di aumentare dal 18% al 40% la percentuale del trattamento di fine rapporto
maturando da destinare al Fondo per i lavoratori e le lavoratrici aderenti.
-
Di aumentare il versamento dall’attuale 1% della retribuzione tabellare
(paga base, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento
retributivo per la categoria più elevata) all’1,20%, a totale carico
delle imprese.
-
Di prevedere la possibilità di utilizzare permessi non retribuiti da parte
dei componenti dell’Assemblea dei Delegati del Fondo.
- 7. Inquadramento unico
- Nell’armonizzazione
contrattuale conseguente al passaggio del Contratto Nazionale dei
metalmeccanici pubblici a quello privato, si richiede la trasformazione
della 5^ categoria super in una 6a categoria professionale alla
quale possano accedere lavoratori operai ed intermedi.
- Si
richiede inoltre una sede di discussione aziendale sui criteri con cui
vengono erogati i superminimi individuali.
-
- 8. Salute ed igiene del lavoro
- Si richiede:
- 1.
Malattia e infortunio
- -
Il prolungamento del periodo di comporto viene riconosciuto
automaticamente al lavoratore che alla scadenza del comporto breve abbia
in corso una malattia con certificati e/o prognosi pari o superiori a 40
giorni.
- -
Al lavoratore verranno fornite annualmente le informazioni necessarie
all’esatta conoscenza della propria situazione del cumulo di eventuali
assenze per malattie, in relazione alla conservazione del posto di lavoro
e al trattamento economico dei periodi di assenza per malattie e/o
infortuni non sul lavoro. Nel caso in cui la malattia in corso possa
determinare variazioni dei trattamenti di cui sopra (trattamento economico
e comporto), al lavoratore verrà fornita la esatta informazione sulla
propria situazione almeno 15 giorni prima che ciò avvenga.
- -
Tutte le terapie salvavita che richiedono terapie continuative (anche in
day Hospital) sono escluse dal conteggio nel computo del trattamento
economico dei periodi di malattia e del mantenimento del posto di lavoro.
- -
Il lavoratore sottoposto al trattamento di emodialisi, o affetto da
neoplasia, o cardiopatia o sottoposto a terapie cosiddette salvavita, o
affetto dal morbo di Cooley, non sarà sottoposto agli effetti del computo
delle assenze per il mantenimento del posto di lavoro.
- -
Le normative previste dal CCNL in tema di malattia dovranno essere
adeguate ai dettami della legge 675/96 (legge sulla privacy).
- -
Al lavoratore assente per infortunio sul lavoro e non, sarà garantita
l’erogazione delle spettanze come avviene per le assenze per malattia.
- 2.
Legge 626
- L’istituzione
di un osservatorio congiunto in sede nazionale che, con cadenza
semestrale, esegua un monitoraggio sull’andamento della costituzione
delle R.L.S. nelle aziende e dei relativi programmi formativi, al fine di
costituire una banca dati.
-
- 9. Trattamento di fine rapporto
- A
far data dal 1° gennaio 1999 la gratifica natalizia, ovvero la
tredicesima mensilità, verrà inclusa nella base di calcolo del
trattamento di fine rapporto.
-
- 10. Traferte
- Si
richiede un miglioramento delle normative sulle traferte, a partire dal
trattamento economico.
-
- 11.
Quota di servizio contrattuale
- Roma,
22 settembre 1998
- Allegato
A
- Scheda
sull’orario di lavoro nel presente contratto
- Per
quanto riguarda l’orario di lavoro, la situazione presente nel contratto
dei metalmeccanici, è la seguente:
-
- •
l’orario settimanale è fissato in 40 ore; gli straordinari hanno un tetto
annuo di 150/200 ore; le riduzioni di orario sotto le 40 ore sono
diversificate a seconda della turnistica e dei settori di appartenenza.
- •
I lavoratori normalisti possono fruire di 72 ore di riduzione annua alle
quali aggiungere 4 ex festività, per un totale di 104 ore.
- •
I lavoratori turnisti hanno la stessa riduzione, ma 20 di queste ore sono
monetizzate. Pertanto la loro riduzione è di 84 ore complessive. Questi
lavoratori fruiscono, nelle 8 ore di presenza in fabbrica, della ½ ora di
mensa retribuita.
- •
I lavoratori siderurgici hanno maggiori riduzioni: 100 ore di permessi di
riduzione d’orario e 32 ore di ex festività, per un totale di 132 ore.
- •
Inoltre per un gruppo di settori (di cui all’allegato C), esiste una
ulteriore riduzione di 8 ore su base annua.
- Per
quanto riguarda la possibilità di fruire di queste riduzioni, il
Contratto specifica che almeno 6 permessi di 8 ore devono essere
effettivamente utilizzati dai lavoratori e le statistiche dimostrano che
anche una parte di queste ore vengono monetizzate.
- Tutte
queste normative sono contenute nell’art. 5 del Contratto Nazionale di
lavoro del settore privato sul quale occorre intervenire sulla base delle
seguenti priorità:
-
- 1.
Le riduzioni di orario di lavoro devono essere realmente esigibili
da parte di tutti i lavoratori, attraverso l’individuazione di normative
e strumenti indicati per tale scopo. Si tratta di compiere un passaggio di
qualità rispetto alla situazione esistente.
- 2.
Gli straordinari vanno ricondotti alla integrale applicazione della
vigente normativa contrattuale e non devono superare i tetti individuali
previsti, attraverso apposite strumentazioni di controllo.
- 3.
Vanno previste riduzioni di orario aggiuntive, che devono privilegiare il
rapporto con la crescita dell’occupazione.
-
Allegato
B
Tabella
esplicativa sull’orario annuo (riferita alla situazione attuale dei
lavoratori normalisti)
- 52 settimane per 40 ore + 1 giorno per 8 ore
|
- 2.088 h
|
- - ferie
|
- 160 h * salvo lavoratori impiegati di cui
all’art. 12 •
- norme transitorie • disciplina speciale sez.
III
|
- - ROL
|
- 72 h
|
- - ex festività
|
- 32 h
|
- - festività cadenti in giorno feriale
|
- 64 h ** media pluriennale
|
-
|
- _______
|
- T o t a l e
- ** Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, 15
agosto, 1
- novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre,
- 1 maggio, 25 aprile, Santo patrono
|
- 1.760 h
|
-
- A
fini puramente esemplificativi, il calcolo dell’orario medio settimanale
si può ottenere, nel modo seguente:
- Totale
annuo 52,2 settimane
- -ferie
4 settimane
- -festività
cadenti in giorno feriale 1,6 settimane
- ------
- Totale
46,6
- In
questo caso l’orario medio settimanale, che si ottiene dividendo
l’orario massimo annuale (1.760) per un divisore pari a 46,6, è di 37
ore e 46’.
-
-
-
-
- Allegato
C
- Estratto dal CCNL 1979 sulla definizione dei settori con 8
ore in più di riduzione d’orario.
-
- La
riduzione di cui al punto 5) del presente protocollo si applica ai
seguenti settori e lavoratori:
-
- A.
Limitatamente ai lavoratori addetti agli stabilimenti od aree di
produzione e di manutenzione:
- · Fonderie di seconda fusione;
- · Metallurgia non ferrosa;
- · Lavorazioni di forgiatura, fucinatura e
pressofusione;
- · Auto nelle aree di carrozzeria, lavorazioni
meccaniche di serie e stampaggio; nelle aree del Sud anche a tutti i
lavoratori turnisti (1);
- · Macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine
per la raccolta del foraggio, ecc.);
- · Siderurgia (2).
- B.
Per tutti i lavoratori:
- · Elettronica strumentale (escluse elettronica di
consumo e componentistica);
- · Trasformazione, distribuzione della energia
elettrica: motori elettrici con altezza d’asse superiore ad un
metro;
- · Aeronautica;
- · Telecomunicazioni (compresi gli addetti alle
aziende metalmeccaniche di installazione di reti e di centrali);
- · Informatica.
- La
riduzione di orario si applica ai lavoratori interessati addetti a
stabilimenti appartenenti ai settori sopra indicati tra quelli di cui al
punto b) dell’art. 1, disc. Gen. Sez. I ed individuati secondo il
criterio della prevalenza stabilito dalla norma comune a tutti i settori
del "campo di applicazione" del presente contratto collettivo.
-
- (1) Nota a verbale
- In
relazione all’obiettivo di perseguire il riequilibrio occupazionale
nelle aree del Nord e lo sviluppo della occupazione del Mezzogiorno,
l’assetto della riduzione sopra indicata potrà essere riesaminato, e
previo accordo ridefinito – limitatamente alle aziende del settore auto
che hanno stabilimenti distribuiti al Nord e al Sud – in occasione di
una verifica da tenersi nel mese di maggio del 1981.
- (2) Nota a verbale
- La
riduzione di cui sopra sarà pari a 20 (venti) ore annue con
l’armonizzazione del regime della 39a ora, che verrà applicato secondo
i criteri previsti dal punto 5), prima comma.
- L’armonizzazione
del vecchio regime con il nuovo sarà definitiva a livello nazionale per
quanto attiene gli aspetti tecnico-retributivi.
-
Allegato
D
Aumenti
salariali riparametrati con la scala 100/200
- Livello
|
- Parametro
|
- Aumento
|
-
|
-
|
-
|
- Primo
|
- 100
|
- 58.000
|
- Secondo
|
- 114
|
- 66.000
|
- Terzo
|
- 131
|
- 76.000
|
- Quarto
|
- 138
|
- 80.000
|
- Quinto
|
- 150
|
- 87.000
|
- Quinto S
|
- 162
|
- 94.000
|
- Sesto
|
- 180
|
- 104.000
|
- Settimo
|
- 200
|
- 116.000
|
- Fim Fiom Uilm nazionali
- referendum
piattaforma
- Dati conclusivi
Regione |
n.azien. |
dipendenti |
coinvolti |
Votanti |
%votanti
/ coinvolti |
Si |
% |
NO |
% |
B/N |
V .D'Aosta |
|
2.700 |
2.300 |
1.555 |
67,61 |
1.244 |
80,57 |
300 |
19,43 |
11 |
Piemonte |
|
162.200 |
141.047 |
83.641 |
59,30 |
54.291 |
67,22 |
26.471 |
32,78 |
2.879 |
Lombardia |
3.377 |
291.328 |
252.790 |
158.326 |
62,63 |
102.486 |
67,02 |
50.439 |
32,98 |
5.401 |
Liguria |
|
27.163 |
23.621 |
12.861 |
54,45 |
7.316 |
58,13 |
5.269 |
41,87 |
276 |
Trentino |
|
4.358 |
3.500 |
2.742 |
78,34 |
1.840 |
69,57 |
805 |
30,43 |
97 |
Bolzano |
|
9.000 |
2.909 |
1.510 |
51,91 |
971 |
67,95 |
458 |
32,05 |
81 |
Friuli V.G. |
|
28.636 |
24.339 |
15.574 |
63,99 |
8.944 |
59,22 |
6.158 |
40,78 |
472 |
Veneto |
1.106 |
104.641 |
83.490 |
57.122 |
68,42 |
42.617 |
78,73 |
11.511 |
21,27 |
2.994 |
Emilia R. |
1.857 |
126.008 |
112.144 |
76.662 |
68,36 |
56.340 |
75,87 |
17.914 |
24,13 |
2.408 |
Toscana |
|
57.323 |
49.849 |
29.567 |
59,31 |
17.966 |
62,50 |
10.778 |
37,50 |
823 |
Marche |
|
17.750 |
15.793 |
9.166 |
58,04 |
5.689 |
63,34 |
3.293 |
36,66 |
184 |
Umbria |
|
11.740 |
10.158 |
6.953 |
68,45 |
5.370 |
79,12 |
1.417 |
20,88 |
166 |
Abruzzo |
|
21.419 |
18.627 |
10.087 |
54,15 |
6.370 |
65,00 |
3.430 |
35,00 |
287 |
Molise |
|
4.700 |
4.064 |
848 |
20,87 |
671 |
80,26 |
165 |
19,74 |
12 |
Lazio |
|
47.357 |
34.709 |
23.214 |
66,88 |
16.874 |
74,07 |
5.906 |
25,93 |
434 |
Campania |
233 |
47.704 |
43.533 |
27.151 |
62,37 |
19.305 |
72,94 |
7.162 |
27,06 |
684 |
Basilicata |
9 |
9.669 |
8.055 |
6.552 |
81,34 |
5.974 |
92,38 |
493 |
7,62 |
85 |
Calabria |
|
3.536 |
2.732 |
2.079 |
76,10 |
1.481 |
72,00 |
576 |
28,00 |
22 |
Puglia |
|
30.404 |
28.443 |
20.125 |
70,76 |
14.086 |
71,62 |
5.581 |
28,38 |
458 |
Sicilia |
|
18.290 |
15.615 |
9.432 |
60,40 |
6.603 |
73,12 |
2.427 |
26,88 |
402 |
Sardegna |
|
3.955 |
3.429 |
2.834 |
82,65 |
1.995 |
73,18 |
731 |
26,82 |
108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE |
6.582 |
1.029.881 |
881.147 |
558.001 |
63,33 |
378.433 |
70,12 |
161.284 |
29,88 |
18.284 |