ACCORDO INTERCONFEDERALE Addì 3 marzo
2004, in Roma tra CONFARTIGIANATO,
CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, e UIL
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premesso che le parti ravvisano la necessità di aprire una nuova
stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell’artigianato,
costruendo un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che
aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e
settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all’interno
ed all’esterno dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle
imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l’innovazione ed
una formazione di qualità nell’arco dell’intera vita lavorativa; - visto
l’accordo interconfederale del 20 maggio 2002, il quale prevedeva di
sviluppare il confronto interconfederale per la verifica e l’aggiornamento
del modello contrattuale, stabilendo la definizione del suddetto
negoziato entro il 31/12/2002;
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considerato che le esigenze di riforma del modello contrattuale sono
oggi urgenti ed indifferibili visti anche gli impegni assunti nel citato
accordo del 20 maggio 2002 ed i ritardi determinatisi rispetto alle
scadenze dei CCNL intervenute nei diversi settori negli ultimi tre anni; - vista quindi la necessità di individuare un percorso e linee guida certe per la definizione del nuovo sistema di assetti contrattuali; tutto ciò premesso e considerato, si
conviene quanto segue: A) CCNL SCADUTI 1. A partire dalla data di
sottoscrizione del presente accordo, le categorie interessate avvieranno
i negoziati per il rinnovo dei CCNL scaduti e sospesi al 31/3/2002 o
30/6/2002 relativamente alla sola parte economica, completando la
copertura contrattuale fino al 31/12/2004, confermando la vigenza delle
normative previste dagli attuali CCNL. 2. I rinnovi di cui al punto 1
verranno effettuati entro il 31/3/2004 con le seguenti modalità: -
per quanto riguarda l’anno 2002 il rinnovo terrà conto dell’inflazione
effettivamente misurata da parte dell’ISTAT (2,5%); -
per l’anno 2003 si utilizzerà un dato di inflazione pari al
2,5%; -
per l’anno 2004 si
utilizzerà un dato di inflazione pari al 2,3%; -
gli aumenti retributivi saranno calcolati sugli importi di paga
base, ex contingenza ed EDR attualmente in vigore; -
dalla data di erogazione dei primi aumenti economici terminerà
di essere corrisposta l’indennità
di vacanza contrattuale; -
per i
CCNL scaduti nel corso del 2003, al fine di procedere ad una
unificazione delle scadenze contrattuali, propedeutica alla
razionalizzazione dei contratti in essere, le categorie interessate
potranno provvedere a stabilire la copertura economica dei contratti
medesimi fino al 31/12/2004, sulla base dei parametri sopra individuati.
B) CONTRATTAZIONE DECENTRATA 1)
A partire dall’1/4/2004 è avviata in tutte le regioni,
relativamente ai CCRIL scaduti a tale data, o che scadranno entro il
31/12/2004, la contrattazione decentrata, che si svolgerà sulla base
delle seguenti modalità: -
per quanto concerne la parte economica, la contrattazione
decentrata avrà il compito di redistribuire la produttività del lavoro
sulla base di parametri congiuntamente concordati fra le parti a livello
regionale; -
per quanto riguarda le materie contrattuali che potranno essere
discusse a livello regionale sono definiti, in sede nazionale, i
seguenti titoli non disponibili per la trattativa a livello regionale: -
Regole (luoghi – tempi – modalità delle trattative) -
Diritti individuali e sindacali (permessi sindacali, assemblea,
diritto allo studio, congedi parentali) -
Inquadramento -
Salario nazionale -
Disciplina generale orario di lavoro Tutte le altre materie potranno
essere oggetto di trattazione al secondo livello negoziale. C) RIFORMA DEL
MODELLO CONTRATTUALE – Linee guida
1. Con la sottoscrizione del presente
accordo si avvia una fase sperimentale basata sulla riconferma di due
livelli di contrattazione precisando che la titolarità della
contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto
confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a
livello nazionale e regionale. 2. I due livelli di contrattazione
hanno pari cogenza. 3.
Per quanto concerne la parte economica, la tutela e la valorizzazione
delle retribuzioni avviene nell’ambito dei due livelli contrattuali. La
tutela verrà attuata mediante l’adeguamento delle retribuzioni
nazionali all’inflazione stabilita attraverso la concertazione
triangolare, in sede di politica dei redditi, in assenza della quale si
farà riferimento ad un tasso concordato fra le Parti sociali sulla base
degli indicatori disponibili. La
contrattazione di II livello avrà il compito di redistribuire la
produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente
concordati tra le Parti sociali a livello regionale, nonché di
integrare la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, in caso
di scostamento tra l’inflazione presa a riferimento e l’inflazione
reale all’epoca degli accordi regionali. 4.
Le parti stabiliscono sin d’ora che, entro la fine della vigenza
contrattuale, verrà garantita, dalle parti nazionali, la tutela del
potere di acquisto alle Regioni che, in assenza di accordi decentrati,
non abbiano provveduto all’eventuale riallineamento, con modalità che
saranno definite entro il 31.12.2004, anche in rapporto alla durata dei
CCNL. 5. A
partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il negoziato
proseguirà al fine di: -
Stabilire
le nuove aggregazioni contrattuali allo scopo di razionalizzare il
sistema e di dare copertura contrattuale ai settori scoperti; -
stabilire
un nuovo ed adeguato sistema di inquadramento dei lavoratori, anche alla
luce delle risultanze della ricerca sui fabbisogni formativi; -
stabilire
materie, tempi e procedure della contrattazione nazionale. e di quella
di II livello; 6. Le parti concordano sulla
costituzione di un Osservatorio nazionale della contrattazione
decentrata. 7. A conclusione del negoziato, entro e
non oltre il 31/12/2004, le parti verificheranno altresì l’andamento
del percorso stabilito con il presente accordo al fine di dare
completezza e sistematicità al nuovo modello contrattuale. 8. A partire dal 1/1/2005 i CCNL e i
CCRIL verranno stipulati sulla base delle regole del nuovo modello
individuate ai sensi del presente accordo. D) BILATERALITA’ Le Confederazioni imprenditoriali
dell’artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le
Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL valutano positivamente l’esperienza
dell’artigianato maturata a partire dall’Accordo Interconfederale
del 21 luglio 1988 che ha portato alla costituzione di una forte rete di
organismi bilaterali finalizzati a gestire le tematiche più importanti
per lo sviluppo del comparto e garantire idonei sostegni alle imprese e lavoratori. Sono
pertanto mature le condizioni per l’avvio di una verifica ed
aggiornamento dell’accordo interconfederale 21/7/1988 che rilanci,
attraverso un significativo intervento, l’esperienza della
bilateralità adeguandone la missione, le strutture e le regole di
funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche in
cui il comparto opera rafforzando il sistema ed implementandone gli
obiettivi. In tale
contesto le parti sociali considerano di reciproco interesse sviluppare
iniziative per allargare la rappresentatività e, attraverso essa, permettere la generalizzata
applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e
regionali, nonché la valorizzazione della bilateralità.
Il nuovo
sistema bilaterale è chiamato a rispondere ad imprese e lavoratori dell’artigianato
attraverso iniziative condivise sulle seguenti aree tematiche: -
Sistemi di rappresentanza -
Tutela in materia di salute e sicurezza -
Sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese -
Formazione -
Previdenza -
Welfare integrativo -
Attività di indagine e ricerca -
Sviluppo delle pari opportunità -
Mercato del lavoro Le parti
concordano pertanto che venga avviato un tavolo di confronto con il
compito di determinare, entro il 31 dicembre 2004, i cardini del nuovo
sistema bilaterale. E) AMMORTIZZATORI
SOCIALI
Le
Confederazioni imprenditoriali dell’artigianato CONFARTIGIANATO, CNA,
CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, nel
riconfermare i principi base per la riforma degli Ammortizzatori Sociali
così come sottoscritti in data 20 maggio 2002, concordano su una azione
congiunta da attivare nei confronti di Governo e Parlamento al fine di
realizzare, nell’ambito di una riforma complessiva, un nuovo istituto
al quale concorrano contestualmente, risorse pubbliche e private per il
sostegno al reddito dei lavoratori dell’artigianato a fronte di
sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per periodi di breve
o media durata. Il
modello già oggi in vigore nell’artigianato è fondato: -
sulla corresponsione della indennità di disoccupazione anche in
caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; -
sull’integrazione di tale indennità pubblica con risorse
contrattuali, ad opera del sistema degli enti bilaterali. Al fine
di garantire un funzionamento rapido e trasparente del sistema è
necessario adeguare i requisiti della disoccupazione ordinaria, così
come regolamentata dal Dlgs 297/02, alle esigenze delle imprese e dei
lavoratori del comparto artigiano in modo da permettere l’accesso al
trattamento sulla base dei seguenti principi: -
erogazione a tutti i lavoratori, anche in assenza dei requisiti
previsti dal Dlgs 297, in costanza di rapporto di lavoro; -
in caso di sospensione, erogazione della prestazione da parte
dell’INPS solo a seguito di riconoscimento della quota erogata dagli
Enti Bilaterali; -
garanzia della copertura previdenziale per i periodi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; -
mantenimento dell’intera prestazione a seguito di interruzione
del rapporto di lavoro; -
erogazione del trattamento di disoccupazione senza periodi di
carenza in costanza di rapporto di lavoro; -
erogazione del trattamento di disoccupazione anche in presenza di
superamento di eventuali limiti di reddito. Le parti
concordano sull’avvio immediato di un confronto per definire una
proposta organica da presentare e sostenere nei confronti di Governo e
Parlamento. La Confederazioni imprenditoriali
dell'artigianato CONFARTIGIANATO IMPRESE, Confederazione generale
italiana dell'artigianato; CNA, Confederazione nazionale
dell'artigianato e della piccola e media impresa; CASARTIGIANI,
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani; CLAAI, Confederazione delle
Libere Associazioni Artigiane Italiane e le Confederazioni sindacali
CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CISL, Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori; UIL, Unione Italiana del Lavoro,
riconfermano l’esigenza di assicurare la previdenza complementare a
tutti i lavoratori del settore artigiano, su tutto il territorio
nazionale. Per
superare le difficoltà riscontrate nell'organizzazione delle attività
promozionali del fondo pensione negoziale interconfederale -
intercategoriale ARTIFOND, le scriventi Confederazioni (denominate di
seguito Parti) si impegnano
ad utilizzare, in modo più incisivo, il sistema della bilateralità del
settore (EBNA e EE.BB.RR. dell'artigianato), sia nella fase di raccolta
delle adesioni, sia per promuovere una maggiore informazione fra le
imprese ed i lavoratori del settore sulla previdenza complementare. La
bilateralità può consentire l'utilizzo di disponibilità e convenienze
altrimenti destinate a rimanere inutilizzate, sia sfruttando le
strutture e le risorse messe a disposizione dal sistema degli Enti
Bilaterali (nazionale e regionali), sia promuovendo, sul piano
regionale, interventi specifici di sostegno. L’elevata diffusione delle imprese
sul territorio e la frammentazione del dato rappresentativo del settore
hanno, infatti, eroso nel tempo la spinta propulsiva delle parti
istitutive per l'attuazione di Artifond. Per ripristinare l'impegno delle
parti sociali ed un patto di mutualità tra tutti i soggetti
rappresentativi del settore è, però, necessario partire dalla modifica
dell'intesa dell'8 settembre 1998 poiché, questa, decreta una scala di
gerarchie tra i soggetti che ne rende difficile, obiettivamente, il
processo di aggregazione e la certezza di riconoscimento. Sulla base delle precedenti
considerazioni le Confederazioni imprenditoriali nazionali dell’artigianato,
CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI e CLAAI e le Confederazioni sindacali
nazionali CGIL, CISL e UIL stabiliscono di: a)
abbassare il limite delle 10.000 unità, fissato nell'accordo
nazionale istitutivo di Artifond, adeguandolo alla realtà del dato
associativo raggiunto alla data della presente intesa, onde consentire l’avvio dell'operatività di ARTIFOND, attraverso l’indizione
delle elezioni dell'assemblea dei delegati per la costituzione del nuovo
Consiglio di Amministrazione, al fine di ottenere l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività, da parte della COVIP; b)
fermo restando l’avvio del fondo nazionale rivedere i termini e
le modalità applicative dell'intesa 8/09/1998, per la costituzione di
fondi pensione regionali al fine di consentire, entro e non oltre i
prossimi tre mesi, l'eventuale conclusione di accordi regionali
istitutivi di forme di previdenza complementare a carattere regionale,
laddove sussistano potenzialità adeguate di adesioni, firmati da tutte
le rappresentanze regionali delle parti istitutive di Artifond; c)
rendere più agevoli le adesioni ai fondi di previdenza
complementare (ARTIFOND ed eventuali
fondi regionali) sulla base di un accordo tra le parti che
definirà la modalità di adesione attraverso il meccanismo del
silenzio-assenso salvaguardando comunque l’espressione della
volontarietà del singolo aderente, senza che ciò comporti un aggravio
di costi per le imprese artigiane rispetto a quelli sostenuti dalle
imprese di altri comparti e nel rispetto delle normative di legge in
materia. Le parti si attiveranno da subito per
predisporre e organizzare le strutture e i processi operativi idonei per
dare attuazione ai contenuti del presente accordo. VERBALE DI ACCORDO
Le
Confederazioni imprenditoriali dell’artigianato CONFARTIGIANATO, CNA,
CASARTIGIANI, CLAAI, e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, con
riferimento alla lettera F) dell’accordo interconfederale sottoscritto
in data 3 marzo 2004 si danno reciprocamente atto che, allo stato, nella
Regione Veneto sussistono le condizioni per avviare il percorso di
costituzione di un fondo di previdenza complementare regionale, sulla
base di quanto previsto dalla lettera b) del citato accordo, ed invitano le parti
regionali ad avviare ogni conseguente iniziativa.
Dichiarazione a verbale Per quanto riguarda la CGIL il
presente verbale rientra in quanto già previsto al punto b) della
lettera F) PREVIDENZA COMPLEMENTARE. |