Il testo del protocollo sulle regole della contrattazione proposto dalle associazioni artigiane, respinto dalla Cgil e dalla Fiom 


Testo definitivo che le Associazioni Artigiani, nel corso dell’incontro svolto mercoledì 10 dicembre, hanno consegnato alla delegazione Cgil-Cisl-Uil. Su questo testo la delegazione della Cgil ha dichiarato la propria non disponibilità riproponendo le proprie formulazioni mentre, le delegazioni Cisl e Uil hanno espresso una valutazione di condivisibilità riservandosi una pausa di riflessione per quanto riguarda l’eventuale sottoscrizione dell’accordo.

 

ACCORDO INTERCONFEDERALE

 tra

CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI

  e

 CGIL, CISL, e UIL

- premesso che le parti ravvisano la necessità di aprire una nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell’artigianato, costruendo un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all’interno ed all’esterno dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l’innovazione ed una formazione di qualità nell’arco dell’intera vita lavorativa; 

- visto l’accordo interconfederale del 20 maggio 2002, il quale prevedeva di sviluppare il confronto interconfederale per la verifica e l’aggiornamento del modello contrattuale, stabilendo la definizione del suddetto negoziato entro il 31/12/2002;  

- considerato che le esigenze di riforma del modello contrattuale sono oggi urgenti ed indifferibili visti anche gli impegni assunti nel citato accordo del 20 maggio 2002 ed i ritardi determinatisi rispetto alle scadenze dei CCNL intervenute nei diversi settori negli ultimi tre anni;

- vista quindi la necessità di individuare un percorso e linee guida certe per la definizione del nuovo sistema di assetti contrattuali;

tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

A) CCNL SCADUTI

1. A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le categorie interessate avvieranno i negoziati per il rinnovo dei CCNL scaduti e sospesi al 31/3/2002 o 30/6/2002 relativamente alla sola parte economica, completando la copertura contrattuale fino al 31/12/2004, confermando la vigenza delle normative previste dagli attuali CCNL.

2. I rinnovi di cui al punto 1 verranno effettuati entro il 31/1/2004 con le seguenti modalità:

-         per quanto riguarda l’anno 2002 il rinnovo terrà conto dell’inflazione effettivamente misurata da parte dell’ISTAT (2,5%);

-         per l’anno 2003 si utilizzerà un dato di inflazione pari al 2,5%;

-          per l’anno 2004 si utilizzerà un dato di inflazione pari al 2%;

-         gli aumenti retributivi saranno calcolati sugli importi di paga base, ex contingenza ed EDR attualmente in vigore;

-         dalla data di erogazione dei primi aumenti economici terminerà di essere  corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale;

-         per i CCNL scaduti nel corso del 2003, al fine di procedere ad una unificazione delle scadenze contrattuali, propedeutica alla razionalizzazione dei contratti in essere, le categorie interessate potranno provvedere a stabilire la copertura economica dei contratti medesimi fino al 31/12/2004, sulla base dei parametri sopra individuati. 

B) CONTRATTAZIONE DECENTRATA

1)      A partire dall’1/1/2004 è avviata in tutte le regioni, relativamente ai CCRIL scaduti a tale data, o che scadranno entro il 31/12/2004, la contrattazione decentrata, che si svolgerà sulla base delle seguenti modalità:

-         per quanto concerne la parte economica, la contrattazione decentrata avrà il compito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati fra le parti a livello regionale e di tutelare il potere di acquisto dei salari in caso di eventuale scostamento tra l’inflazione come  individuata alla lettera A), punto 2, del presente accordo, e l’inflazione reale indicata dall’ISTAT. Le parti si incontreranno entro il 31.01.2005 al fine di stabilire tempi e modalità di effettuazione dell’eventuale riallineamento per i territori che, in assenza di trattative regionali, non vi abbiano provveduto;

-         per quanto riguarda le materie contrattuali che potranno essere discusse a livello regionale sono definiti, in sede nazionale, i seguenti titoli non disponibili per la trattativa a livello regionale:

-   Regole (luoghi – tempi – modalità delle trattative)

-   Diritti individuali e sindacali (permessi sindacali, assemblea, diritto allo studio, congedi parentali)

-   Inquadramento

-   Salario nazionale

Tutte le altre materie potranno essere oggetto di trattazione al secondo livello negoziale con particolare riferimento ai temi oggetto di interventi legislativi.

C) RIFORMA DEL MODELLO CONTRATTUALE

1. Con la sottoscrizione del presente accordo si avvia una fase sperimentale basata sulla riconferma di due livelli di contrattazione precisando che la titolarità della contrattazione appartiene, rispettivamente, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.

2. I due livelli di contrattazione, anche alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, hanno pari cogenza.

3. Il potere di acquisto dei salari è tutelato nell’ambito dei due livelli  attraverso l’adeguamento dei salari nazionali all’inflazione programmata come definita nel DPEF e provvedendo a livello regionale all’eventuale riallineamento fra l’inflazione programmata e quella reale misurata dall’ISTAT.

4. A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il negoziato proseguirà al fine di:

-         stabilire le nuove aggregazioni contrattuali allo scopo di razionalizzare il sistema e di dare copertura contrattuale ai settori scoperti;

-         stabilire un nuovo ed adeguato sistema di inquadramento dei lavoratori, anche alla luce delle risultanze della ricerca sui fabbisogni formativi;

-         stabilire materie, tempi e procedure della contrattazione nazionale. e di quella di II livello; 

-         stabilire tempi e modalità di copertura relativamente ai territori che, in assenza di trattative regionali, non abbiano provveduto all’eventuale riallineamento.

5. Le parti concordano sulla costituzione di un Osservatorio nazionale della contrattazione decentrata.

6. A conclusione del negoziato, entro e non oltre il 31/12/2004, le parti verificheranno altresì l’andamento del percorso stabilito con il presente accordo al fine di dare completezza e sistematicità al nuovo modello contrattuale.

7. A partire dal 1/1/2005 i CCNL e i CCRIL verranno stipulati sulla base delle regole del nuovo modello individuate ai sensi del presente accordo.

Dichiarazione a verbale

Ai fini della programmazione dell’inflazione le parti confermano il valore della politica dei redditi così come definita nel Protocollo del 23 luglio 1993.

D) BILATERALITA' 

Le Confederazioni Artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL valutano positivamente l’esperienza dell’artigianato maturata a partire dall’Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988 che ha portato alla costituzione di una forte rete di organismi bilaterali finalizzati a gestire le tematiche più importanti per lo sviluppo del comparto e garantire idonei sostegni alle  imprese e lavoratori.

Sono pertanto mature le condizioni per l’avvio di una verifica ed aggiornamento dell’accordo interconfederale 21/7/1988 che rilanci, attraverso un significativo intervento, l’esperienza della bilateralità adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera rafforzando il sistema ed implementandone gli obiettivi.

In tale contesto le parti sociali considerano di reciproco interesse sviluppare iniziative per allargare la rappresentatività e, attraverso essa,  permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, nonché la valorizzazione della bilateralità.

Il nuovo sistema bilaterale è chiamato a rispondere ad imprese e lavoratori dell’artigianato attraverso iniziative condivise sulle seguenti aree tematiche:

-       Sistemi di rappresentanza

-       Interventi a favore della salute e sicurezza

-       Sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese

-       Formazione

-       Previdenza

-       Welfare integrativo

-       Attività di indagine e ricerca

-       Sviluppo delle pari opportunità

-       Mercato del lavoro

Le parti concordano pertanto che, a partire dall’1/1/2004, venga avviato un tavolo di confronto con il compito di determinare i cardini del nuovo sistema bilaterale.

E) AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le Confederazioni Artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, nel riconfermare i principi base per la riforma degli Ammortizzatori Sociali così come sottoscritti in data 20 maggio 2002, concordano su una azione congiunta da attivare nei confronti di Governo e Parlamento al fine di realizzare, nell’ambito di una riforma complessiva, un nuovo istituto al quale concorrano contestualmente, risorse pubbliche e private per il sostegno al reddito dei lavoratori dell’artigianato a fronte di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per periodi di breve o media durata.

Il modello già oggi in vigore nell’artigianato è fondato:

-        sulla corresponsione della indennità di disoccupazione anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;

-        sull’integrazione di tale indennità pubblica con risorse contrattuali, ad opera del sistema degli enti bilaterali.

Al fine di garantire un funzionamento rapido e trasparente del sistema è necessario adeguare i requisiti della disoccupazione ordinaria, così come regolamentata dal Dlgs 297/02, alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del comparto artigiano in modo da permettere l’accesso al trattamento sulla base dei seguenti principi:

-        erogazione a tutti i lavoratori, anche in assenza dei requisiti previsti dal Dlgs 297, in costanza di rapporto di lavoro;

-        erogazione della prestazione da parte dell’INPS solo a seguito di riconoscimento della quota erogata dagli Enti Bilaterali;

-        garanzia della copertura previdenziale per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;

-        mantenimento dell’intera prestazione a seguito di interruzione del rapporto di lavoro;

-        erogazione del trattamento di disoccupazione senza periodi di carenza in costanza di rapporto di lavoro;

-        erogazione del trattamento di disoccupazione anche in presenza di superamento di eventuali limiti di reddito.

Le parti concordano sull’avvio di un confronto, a partire dall’1/1/2004, per definire una proposta organica da presentare e sostenere nei confronti di Governo e Parlamento. 

F) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La associazioni datoriali dell'artigianato Confartigianato, Confederazione generale italiana dell'artigianato; CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa; CASA, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani; CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane e le organizzazioni sindacali CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; UIL, Unione Italiana del Lavoro, riconfermano l’esigenza di assicurare la previdenza complementare a tutti i lavoratori del settore artigiano, su tutto il territorio nazionale.

Per superare le difficoltà riscontrate nell'organizzazione delle attività promozionali del fondo pensione negoziale interconfederale - intercategoriale ARTIFOND, le scriventi (denominate di seguito Parti)  si impegnano ad utilizzare, in modo più incisivo, il sistema della bilateralità del settore (EBNA e EE.BB.RR. dell'artigianato), sia nella fase di raccolta delle adesioni, sia per promuovere una maggiore informazione fra le imprese ed i lavoratori del settore sulla previdenza complementare.

La bilateralità può consentire l'utilizzo di disponibilità e convenienze altrimenti destinate a rimanere inutilizzate, sia sfruttando le strutture e le risorse messe a disposizione dal sistema degli Enti Bilaterali (nazionale e regionali), sia promuovendo, sul piano regionale, interventi specifici di sostegno.

L’elevata diffusione delle imprese sul territorio e la frammentazione del dato rappresentativo del settore hanno, infatti, eroso nel tempo la spinta propulsiva delle parti istitutive per l'attuazione di Artifond.

Per ripristinare l'impegno delle parti sociali ed un patto di mutualità tra tutti i soggetti rappresentativi del settore è, però, necessario partire dalla modifica dell'intesa dell'8 settembre 1998 poiché, questa, decreta una scala di gerarchie tra i soggetti che ne rende difficile, obiettivamente, il processo di aggregazione e la certezza di riconoscimento.

Sulla base delle precedenti considerazioni le associazioni nazionali datoriali dell’artigianato, Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e le confederazioni sindacali nazionali  CGIL, CISL e UIL stabiliscono di:

a)     abbassare il limite delle 10.000 unità, fissato nell'accordo nazionale istitutivo di Artifond, adeguandolo alla realtà del dato associativo attuale, onde consentire  l’avvio dell'operatività di  ARTIFOND, attraverso l’indizione delle elezioni dell'assemblea dei delegati per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, da parte della COVIP;

b)    fermo restando l’avvio del fondo nazionale rivedere i termini e le modalità applicative dell'intesa 8/09/1998, per la costituzione di fondi pensione regionali al fine di consentire, entro e non oltre il 31 marzo 2004, l'eventuale conclusione di accordi regionali istitutivi di forme di previdenza complementare a carattere regionale, laddove sussistano potenzialità adeguate di adesioni, firmati da tutte le rappresentanze regionali delle parti istitutive di Artifond;

c)     rendere più agevole le adesioni ai fondi di previdenza complementare (ARTIFOND ed eventuali  fondi regionali) sulla base di un accordo tra le parti che definirà la modalità di adesione attraverso il meccanismo del silenzio-assenso salvaguardando comunque l’espressione della volontarietà del singolo aderente, senza che ciò comporti un aggravio di costi per le imprese artigiane rispetto a quelli sostenuti dalle imprese di altri comparti e nel rispetto delle normative di legge in materia.

Le parti si attiveranno da subito per predisporre e organizzare le strutture e i processi operativi idonei per dare attuazione ai contenuti del presente accordo.

VERBALE DI ACCORDO

Le Confederazioni Artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, con riferimento alla lettera F) dell’accordo interconfederale sottoscritto in data  ………………..  si danno reciprocamente atto che, allo stato, nella Regione Veneto sussistono le condizioni per avviare il percorso di costituzione di un fondo di previdenza complementare regionale, sulla base di quanto previsto dalla lettera b) del citato  accordo, ed invitano le parti regionali ad avviare ogni conseguente iniziativa.