Il testo del protocollo sulle regole della contrattazione proposto dalle associazioni artigiane, respinto dalla Cgil e dalla Fiom Testo
definitivo che le Associazioni Artigiani, nel corso dell’incontro svolto
mercoledì 10 dicembre, hanno consegnato alla delegazione Cgil-Cisl-Uil. Su
questo testo la delegazione della Cgil ha dichiarato la propria non
disponibilità riproponendo le proprie formulazioni mentre, le delegazioni Cisl
e Uil hanno espresso una valutazione di condivisibilità riservandosi una pausa
di riflessione per quanto riguarda l’eventuale sottoscrizione dell’accordo.
ACCORDO
INTERCONFEDERALE tra CONFARTIGIANATO,
CNA, CASARTIGIANI, CLAAI
e CGIL,
CISL, e UIL -
premesso che le parti ravvisano la necessità di aprire una nuova stagione di
confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell’artigianato,
costruendo un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che aiuti lo
sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici,
migliori le condizioni dei lavoratori all’interno ed all’esterno dei luoghi
di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole
imprese, favorisca l’innovazione ed una formazione di qualità nell’arco
dell’intera vita lavorativa; -
visto l’accordo interconfederale del 20 maggio 2002, il quale prevedeva di
sviluppare il confronto interconfederale per la verifica e l’aggiornamento del
modello contrattuale, stabilendo la definizione del suddetto negoziato entro il
31/12/2002; -
considerato che le esigenze di riforma del modello contrattuale sono oggi
urgenti ed indifferibili visti anche gli impegni assunti nel citato accordo del
20 maggio 2002 ed i ritardi determinatisi rispetto alle scadenze dei CCNL
intervenute nei diversi settori negli ultimi tre anni; -
vista quindi la necessità di individuare un percorso e linee guida certe per la
definizione del nuovo sistema di assetti contrattuali; tutto
ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue: A)
CCNL SCADUTI 1.
A partire dalla data di sottoscrizione
del presente accordo, le categorie interessate avvieranno i negoziati per il
rinnovo dei CCNL scaduti e sospesi al 31/3/2002 o 30/6/2002 relativamente alla
sola parte economica, completando la copertura contrattuale fino al 31/12/2004,
confermando la vigenza delle normative previste dagli attuali CCNL. 2.
I rinnovi di cui al punto 1 verranno effettuati entro il 31/1/2004 con le
seguenti modalità: -
per quanto riguarda l’anno 2002 il rinnovo terrà conto dell’inflazione
effettivamente misurata da parte dell’ISTAT (2,5%); -
per l’anno 2003 si utilizzerà un dato di inflazione pari al 2,5%; -
per l’anno 2004 si
utilizzerà un dato di inflazione pari al 2%; -
gli aumenti retributivi saranno calcolati sugli importi di paga base, ex
contingenza ed EDR attualmente in vigore; -
dalla data di erogazione dei primi aumenti economici terminerà di essere
corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale; -
per
i CCNL scaduti nel corso del 2003, al fine di procedere ad una unificazione
delle scadenze contrattuali, propedeutica alla razionalizzazione dei contratti
in essere, le categorie interessate potranno provvedere a stabilire la copertura
economica dei contratti medesimi fino al 31/12/2004, sulla base dei parametri
sopra individuati. B)
CONTRATTAZIONE DECENTRATA 1)
A partire dall’1/1/2004 è avviata in tutte le regioni, relativamente
ai CCRIL scaduti a tale data, o che scadranno entro il 31/12/2004, la
contrattazione decentrata, che si svolgerà sulla base delle seguenti modalità: -
per quanto concerne la parte economica, la contrattazione decentrata
avrà il compito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di
parametri congiuntamente concordati fra le parti a livello regionale e di
tutelare il potere di acquisto dei salari in caso di eventuale scostamento tra l’inflazione
come individuata alla lettera A),
punto 2, del presente accordo, e l’inflazione reale indicata dall’ISTAT. Le
parti si incontreranno entro il 31.01.2005 al fine di stabilire tempi e
modalità di effettuazione dell’eventuale riallineamento per i territori che,
in assenza di trattative regionali, non vi abbiano provveduto; -
per quanto riguarda le materie contrattuali che potranno essere discusse
a livello regionale sono definiti, in sede nazionale, i seguenti titoli non
disponibili per la trattativa a livello regionale: -
Regole (luoghi – tempi – modalità delle trattative) -
Diritti individuali e sindacali (permessi sindacali, assemblea, diritto
allo studio, congedi parentali) -
Inquadramento -
Salario nazionale Tutte
le altre materie potranno essere oggetto di trattazione al secondo livello
negoziale con particolare riferimento ai temi oggetto di interventi legislativi. C)
RIFORMA DEL MODELLO CONTRATTUALE
1.
Con la sottoscrizione del presente accordo si avvia una fase sperimentale basata
sulla riconferma di due livelli di contrattazione precisando che la titolarità
della contrattazione appartiene, rispettivamente, al soggetto confederale ed al
soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e
regionale. 2.
I due livelli di contrattazione, anche alla luce della riforma del titolo V
della Costituzione, hanno pari cogenza. 3.
Il potere di acquisto dei salari è tutelato nell’ambito dei due livelli
attraverso l’adeguamento dei salari nazionali all’inflazione
programmata come definita nel DPEF e provvedendo a livello regionale all’eventuale
riallineamento fra l’inflazione programmata e quella reale misurata dall’ISTAT. 4.
A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il negoziato
proseguirà al fine di: -
stabilire
le nuove aggregazioni contrattuali allo scopo di razionalizzare il sistema e di
dare copertura contrattuale ai settori scoperti; -
stabilire
un nuovo ed adeguato sistema di inquadramento dei lavoratori, anche alla luce
delle risultanze della ricerca sui fabbisogni formativi; -
stabilire
materie, tempi e procedure della contrattazione nazionale. e di quella di II
livello; -
stabilire
tempi e modalità di copertura relativamente ai territori che, in assenza di
trattative regionali, non abbiano provveduto all’eventuale riallineamento. 5.
Le parti concordano sulla costituzione di un Osservatorio nazionale della
contrattazione decentrata. 6.
A conclusione del negoziato, entro e non oltre il 31/12/2004, le parti
verificheranno altresì l’andamento del percorso stabilito con il presente
accordo al fine di dare completezza e sistematicità al nuovo modello
contrattuale. 7.
A
partire dal 1/1/2005 i CCNL e i CCRIL verranno stipulati sulla base delle regole
del nuovo modello individuate ai sensi del presente accordo. Dichiarazione
a verbale Ai
fini della programmazione dell’inflazione le parti confermano il valore della
politica dei redditi così come definita nel Protocollo del 23 luglio 1993. D)
BILATERALITA' Le
Confederazioni Artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le
Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL valutano positivamente l’esperienza
dell’artigianato maturata a partire dall’Accordo Interconfederale del 21
luglio 1988 che ha portato alla costituzione di una forte rete di organismi
bilaterali finalizzati a gestire le tematiche più importanti per lo sviluppo
del comparto e garantire idonei sostegni alle
imprese e lavoratori. Sono
pertanto mature le condizioni per l’avvio di una verifica ed aggiornamento
dell’accordo interconfederale 21/7/1988 che rilanci, attraverso un
significativo intervento, l’esperienza della bilateralità adeguandone la
missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle
prospettive socio-economiche in cui il comparto opera rafforzando il sistema ed
implementandone gli obiettivi. In
tale contesto le parti sociali considerano di reciproco interesse sviluppare
iniziative per allargare la rappresentatività e, attraverso essa,
permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti
collettivi nazionali e regionali, nonché la valorizzazione della bilateralità.
Il
nuovo sistema bilaterale è chiamato a rispondere ad imprese e lavoratori dell’artigianato
attraverso iniziative condivise sulle seguenti aree tematiche: -
Sistemi di rappresentanza -
Interventi a favore della salute e sicurezza -
Sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese -
Formazione -
Previdenza -
Welfare integrativo -
Attività di indagine e ricerca -
Sviluppo delle pari opportunità -
Mercato del lavoro Le
parti concordano pertanto che, a partire dall’1/1/2004, venga avviato un
tavolo di confronto con il compito di determinare i cardini del nuovo sistema
bilaterale. E)
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Le
Confederazioni Artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le
Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, nel riconfermare i principi base per
la riforma degli Ammortizzatori Sociali così come sottoscritti in data 20
maggio 2002, concordano su una azione congiunta da attivare nei confronti di
Governo e Parlamento al fine di realizzare, nell’ambito di una riforma
complessiva, un nuovo istituto al quale concorrano contestualmente, risorse
pubbliche e private per il sostegno al reddito dei lavoratori dell’artigianato
a fronte di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per periodi di
breve o media durata. Il
modello già oggi in vigore nell’artigianato è fondato: -
sulla corresponsione della indennità di disoccupazione anche in caso di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; -
sull’integrazione di tale indennità pubblica con risorse contrattuali,
ad opera del sistema degli enti bilaterali. Al
fine di garantire un funzionamento rapido e trasparente del sistema è
necessario adeguare i requisiti della disoccupazione ordinaria, così come
regolamentata dal Dlgs 297/02, alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del
comparto artigiano in modo da permettere l’accesso al trattamento sulla base
dei seguenti principi: -
erogazione a tutti i lavoratori, anche in assenza dei requisiti previsti
dal Dlgs 297, in costanza di rapporto di lavoro; -
erogazione della prestazione da parte dell’INPS solo a seguito di
riconoscimento della quota erogata dagli Enti Bilaterali; -
garanzia della copertura previdenziale per i periodi di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa; -
mantenimento dell’intera prestazione a seguito di interruzione del
rapporto di lavoro; -
erogazione del trattamento di disoccupazione senza periodi di carenza in
costanza di rapporto di lavoro; -
erogazione del trattamento di disoccupazione anche in presenza di
superamento di eventuali limiti di reddito. Le
parti concordano sull’avvio di un confronto, a partire dall’1/1/2004, per
definire una proposta organica da presentare e sostenere nei confronti di
Governo e Parlamento. F)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE La
associazioni datoriali dell'artigianato Confartigianato, Confederazione generale
italiana dell'artigianato; CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e
della piccola e media impresa; CASA, Confederazione Autonoma Sindacati
Artigiani; CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane e
le organizzazioni sindacali CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro;
CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; UIL, Unione Italiana del
Lavoro, riconfermano l’esigenza di assicurare la previdenza complementare a
tutti i lavoratori del settore artigiano, su tutto il territorio nazionale. Per
superare le difficoltà riscontrate nell'organizzazione delle attività
promozionali del fondo pensione negoziale interconfederale - intercategoriale
ARTIFOND, le scriventi (denominate di seguito Parti)
si impegnano ad utilizzare, in modo più incisivo, il sistema della
bilateralità del settore (EBNA e EE.BB.RR. dell'artigianato), sia nella fase di
raccolta delle adesioni, sia per promuovere una maggiore informazione fra le
imprese ed i lavoratori del settore sulla previdenza complementare. La
bilateralità può consentire l'utilizzo di disponibilità e convenienze
altrimenti destinate a rimanere inutilizzate, sia sfruttando le strutture e le
risorse messe a disposizione dal sistema degli Enti Bilaterali (nazionale e
regionali), sia promuovendo, sul piano regionale, interventi specifici di
sostegno. L’elevata
diffusione delle imprese sul territorio e la frammentazione del dato
rappresentativo del settore hanno, infatti, eroso nel tempo la spinta propulsiva
delle parti istitutive per l'attuazione di Artifond. Per
ripristinare l'impegno delle parti sociali ed un patto di mutualità tra tutti i
soggetti rappresentativi del settore è, però, necessario partire dalla
modifica dell'intesa dell'8 settembre 1998 poiché, questa, decreta una scala di
gerarchie tra i soggetti che ne rende difficile, obiettivamente, il processo di
aggregazione e la certezza di riconoscimento. Sulla
base delle precedenti considerazioni le associazioni nazionali datoriali dell’artigianato,
Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e le confederazioni sindacali nazionali CGIL,
CISL e UIL stabiliscono di: a)
abbassare il limite delle 10.000 unità, fissato nell'accordo nazionale
istitutivo di Artifond, adeguandolo alla realtà del dato associativo attuale,
onde consentire l’avvio
dell'operatività di ARTIFOND,
attraverso l’indizione delle elezioni dell'assemblea dei delegati per la
costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, al fine di ottenere
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, da parte della COVIP; b)
fermo restando l’avvio del fondo nazionale rivedere i termini e le
modalità applicative dell'intesa 8/09/1998, per la costituzione di fondi
pensione regionali al fine di consentire, entro e non oltre il 31 marzo 2004,
l'eventuale conclusione di accordi regionali istitutivi di forme di previdenza
complementare a carattere regionale, laddove sussistano potenzialità adeguate
di adesioni, firmati da tutte le rappresentanze regionali delle parti istitutive
di Artifond; c)
rendere più agevole le adesioni ai fondi di previdenza complementare
(ARTIFOND ed eventuali fondi
regionali) sulla base di un accordo tra le parti che definirà la modalità di
adesione attraverso il meccanismo del silenzio-assenso salvaguardando comunque l’espressione
della volontarietà del singolo aderente, senza che ciò comporti un aggravio di
costi per le imprese artigiane rispetto a quelli sostenuti dalle imprese di
altri comparti e nel rispetto delle normative di legge in materia. Le
parti si attiveranno da subito per predisporre e organizzare le strutture e i
processi operativi idonei per dare attuazione ai contenuti del presente accordo. VERBALE
DI ACCORDO
Le
Confederazioni Artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, e le
Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, con riferimento alla lettera F) dell’accordo
interconfederale sottoscritto in data
……………….. si danno reciprocamente atto che, allo stato, nella Regione
Veneto sussistono le condizioni per avviare il percorso di costituzione di un
fondo di previdenza complementare regionale, sulla base di quanto previsto dalla
lettera b) del citato accordo, ed
invitano le parti regionali ad avviare ogni conseguente iniziativa. |