Riprendiamoci
il contratto Ipotesi
di piattaforma
per il
pre-contratto in Fincantieri Premessa La
decisione di percorrere la strada dei pre-contratti non riguarda il rinnovo dei
contratti aziendali, previsti dall’accordo del 23 luglio ’93, che è stato
violato dalla Federmeccanica e dalla Confapi con gli accordi separati con Fim e
Uilm. Le vertenze per i pre-contratti sono parte integrante della mobilitazione
e della lotta per conquistare un nuovo contratto nazionale. - Per questo nei pre-contratti deve essere esplicitamente richiamato il rapporto con il rinnovo del Ccnl: l’impresa si deve impegnare, nell’ambito della propria associazione di rappresentanza, per la riapertura del confronto nazionale. - E’ necessario anche il riconoscimento dell’ultrattività del Ccnl del ’99 per evitare i peggioramenti normativi che l’accordo separato del 7 maggio produrrà, tramite il recepimento nella normativa contrattuale della legge 30, del decreto legislativo 368 sui contratti a termine e della legge 66 sugli orari. Salario
-
Un aumento che garantisca il
potere di acquisto e la redistribuzione di una parte della produttività. In
particolare, il recupero integrale dell’inflazione 2001-2002 a partire da
gennaio 2001, comprensivo dell’andamento di settore e l’inflazione reale
prevedibile per il 2003-2004, così come quantificato nella piattaforma Fiom. -
Lo
scaglionamento degli aumenti deve garantire la copertura del potere di acquisto
nel periodo di riferimento 2003-2004, senza anticipi di spettanze dei futuri
contratti. -
Sulla base di questa
impostazione il riferimento per la definizione degli aumenti è costituito dalla
qualifica del 3° livello. Diritti -
L’azienda
si deve impegnare a confermare a tempo indeterminato tutti i lavoratori con
contratto a tempo determinato e interinale che abbiano svolto complessivamente
nell’azienda una prestazione lavorativa prolungata. -
L’azienda
si deve impegnare ad esaminare con le Rsu tutti i contratti a causa mista (Cfl,
apprendistato), almeno tre mesi prima della loro scadenza, al fine di favorirne
la conferma. -
L’azienda
si deve impegnare ad informare le Rsu di tutti i rapporti di collaborazione e di
consulenza nell’ambito dei rapporti di lavoro definiti dal Ccnl. -
Disponibilità delle aziende interessate a un confronto sul sistema degli
appalti e terziarizzazioni a livello di sito.
Orari -
Conferma integrale della normativa attualmente prevista dal Ccnl 1999 per
l’orario massimo settimanale, gli straordinari, le flessibilità, le
turnazioni. Roma,
19 giugno 2003 |