Riprendiamoci il contratto

Ipotesi di piattaforma per il pre-contratto in Fincantieri

 

Premessa

La decisione di percorrere la strada dei pre-contratti non riguarda il rinnovo dei contratti aziendali, previsti dall’accordo del 23 luglio ’93, che è stato violato dalla Federmeccanica e dalla Confapi con gli accordi separati con Fim e Uilm. Le vertenze per i pre-contratti sono parte integrante della mobilitazione e della lotta per conquistare un nuovo contratto nazionale.

- Per questo nei pre-contratti deve essere esplicitamente richiamato il rapporto con il rinnovo del Ccnl: l’impresa si deve impegnare, nell’ambito della propria associazione di rappresentanza, per la riapertura del confronto nazionale.

- E’ necessario anche il riconoscimento dell’ultrattività del Ccnl del ’99 per evitare i peggioramenti normativi che l’accordo separato del 7 maggio produrrà, tramite il recepimento nella normativa contrattuale della legge 30, del decreto legislativo 368 sui contratti a termine e della legge 66 sugli orari.

Salario

- Un aumento che garantisca il potere di acquisto e la redistribuzione di una parte della produttività. In particolare, il recupero integrale dell’inflazione 2001-2002 a partire da gennaio 2001, comprensivo dell’andamento di settore e l’inflazione reale prevedibile per il 2003-2004, così come quantificato nella piattaforma Fiom.

- Lo scaglionamento degli aumenti deve garantire la copertura del potere di acquisto nel periodo di riferimento 2003-2004, senza anticipi di spettanze dei futuri contratti.

- Sulla base di questa impostazione il riferimento per la definizione degli aumenti è costituito dalla qualifica del 3° livello.

Diritti

- L’azienda si deve impegnare a confermare a tempo indeterminato tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato e interinale che abbiano svolto complessivamente nell’azienda una prestazione lavorativa prolungata.

- L’azienda si deve impegnare ad esaminare con le Rsu tutti i contratti a causa mista (Cfl, apprendistato), almeno tre mesi prima della loro scadenza, al fine di favorirne la conferma.

- L’azienda si deve impegnare ad informare le Rsu di tutti i rapporti di collaborazione e di consulenza nell’ambito dei rapporti di lavoro definiti dal Ccnl.

- Disponibilità delle aziende interessate a un confronto sul sistema degli appalti e terziarizzazioni a livello di sito.  

 

Orari

- Conferma integrale della normativa attualmente prevista dal Ccnl 1999 per l’orario massimo settimanale, gli straordinari, le flessibilità, le turnazioni.

 

Roma, 19 giugno 2003