Comunicato del collegio difensivo Fiom sul decreto del tribunale di Melfi del 9 agosto 2010

 

Il Decreto con cui il Tribunale di Melfi ha accolto il ricorso presentato dalla FIOM-CGIL di Potenza di denuncia di comportamento antisindacale, ordinando la reintegrazione dei due delegati FIOM e di un iscritto alla medesima organizzazione lavoratori nel posto di lavoro, rende innanzitutto ragione dei fatti storici così come si sono effettivamente svolti, smentendo la tesi aziendale posta a base dei licenziamenti. Ancora ieri, mentre il TG1 delle 20,00 ignorava del tutto la notizia, il TG2 delle 20,30 presentava i tre dipendenti come i tre individui che avevano impedito il transito di un carrello in occasione dello sciopero nella notte tra il 6 e il 7 luglio.

Al contrario, grazie all’ampia e approfondita istruttoria disposta dal giudice (nel corso di due udienze durate complessivamente 16 ore sono stati ascoltati otto informatori indicati sia dall’azienda che dal sindacato - molti dei quali non iscritti FIOM - le cui deposizioni sono state trascritte in cinquanta pagine di verbale) è emerso quanto segue.

Non è stata la presenza degli scioperanti (circa cinquanta operai, tra i quali anche delegati di tutte le altre sigle sindacali, e non quindi solo i tre licenziati) a impedire il transito dei carrelli, in quanto “quando gli scioperanti si sono allontanati dalla banda magnetica” il carrellino non è ripartito, tanto da destare lo stupore dello stesso Gestore Operativo che aveva contestato gli addebiti ai (soli) tre lavoratori licenziati. Anzi, dalle deposizioni dei presenti è risultata anche la circostanza che quando gli scioperanti si sono fermati in quell’area per un’assemblea, il carrello era già fermo. A ciò si aggiunga che mai ai dipendenti quella notte è stato contestato di avere bloccato il carrello, essendosi limitato il Gestore Operativo ad intimare (con toni particolarmente aggressivi) agli scioperanti di allontanarsi. In sostanza la notte dello sciopero si è creato – a tutto concedere – un equivoco, come evidenzia il decreto del Tribunale, specificando che “l’assenza di volontà diretta a creare un danno alla società resistente sono ben evidenziati dalle dichiarazioni dei lavoratori presenti ai fatti”.

Dunque i lavoratori sono stati licenziati per un fatto che non hanno commesso. Le considerazioni sopra riportate inducono il Giudice “ad escludere, in capo ai lavoratori licenziati, quantomeno l’elemento soggettivo del dolo, che necessariamente deve accompagnarsi alla condotta oggettiva contestata (si ricordi che l’azienda ha contestato che il transito degli AGV – i carrelli: n.d.r. – fosse stato deliberatamente impedito) al fine di condurre ad una dichiarazione di illegittimità degli operati recessi”.

Ma la cosa più grave è che in una realtà aziendale come quella di Melfi (ove la FIOM non è neppure maggioritaria), in occasione di uno sciopero unitario contro un ingiustificato aumento unilaterale dei ritmi produttivi, si sia voluti colpire esclusivamente i rappresentanti del sindacato più conflittuale. Lo stesso Gestore Operativo, in occasione del suo interrogatorio, non ha saputo giustificare il fatto di aver puntato, quella notte – tra tanti scioperanti e tanti delegati sindacali di diverse sigle presenti – proprio sull’unico delegato FIOM (l’altro, infatti, non era neppure presente ed era intervenuto successivamente per stigmatizzare i toni autoritari del Gestore Operativo).

Osserva il Giudice, a proposito della natura antisindacale dei provvedimenti: “Nel caso di specie, poi, occorre considerare che i fatti posti a base della sanzione espulsiva sono maturati nel corso di un’astensione dal lavoro per ragioni economico-produttive (sciopero la cui legittimità, in sé, non è stata contestata dalla SATA) e che il licenziamento ha interessato attivisti e militanti FIOM (in particolare è emerso dall’istruttoria che il Barozzino – delegato sindacale da circa nove anni – nelle ultime consultazioni è stato il delegato più votato nello stabilimento di Melfi) organizzazione notoriamente protagonista, a seguito di determinate scelte di politica industriale e di organizzazione del lavoro operate dal gruppo FIAT (v., in particolare, il cd. “accordo Pomigliano”) di una serrata critica sindacale nei confronti di tutte le società facenti capo al gruppo medesimo”

Conclude quindi il decreto ritenendo il licenziamento dei tre dipendenti “obiettivamente idoneo (…) a concultare il sereno esercizio del diritto – costituzionalmente tutelato – di sciopero e a limitare l’esercizio dell’attività sindacale, attraverso l’illegittimo allontanamento dall’azienda di militanti dell’organizzazione che è, notoriamente, fra le più attive nel particolare momento storico sopra delineato”.

Come difensori della FIOM e dei tre lavoratori non possiamo che esprimere la più grande soddisfazione per l’esito di questo procedimento. Esso rende giustizia di una costante manipolazione della verità, che continuamente presenta la più importante organizzazione sindacale dei metalmeccanici da un lato come ottusamente incapace di comprendere le moderne esigenze del mercato globale, e dall’altro come composta da soggetti violenti e facinorosi.

In realtà il gruppo FIAT dovrebbe solo accettare il semplice principio che la crescita e lo sviluppo non può passare esclusivamente attraverso un peggioramento delle condizioni di lavoro, una compressione dei diritti e la messa a tacere, con metodi d’altri tempi, di chi protesta: la giustizia, alla fine, prevale.


Avvocati Franco Focareta, Alberto Piccinini, Letizia Zuccherelli e Lina Grosso


Melfi, 10 agosto 2010